Il compenso per le attività svolte spetta anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.
Lo si ricava espressamente dall’art. 632, comma primo, c.p.c., a mente del quale con il provvedimento che dichiara l’estinzione della procedura il giudice provvede altresì a liquidare il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell’art. 591 bis c.p.c. con decreto adottato ai sensi dell’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
Stesso discorso deve essere compiuto per il custode, il cui compenso è determinato dal giudice con decreto adottato ai sensi dell’art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002.
In questo senso si esprimono, del resto, sia l’art. 2, ultimo comma, D.M. 15/10/2015, n. 227 disciplinante la determinazione del compenso dovuto al professionista delegato, (a norma del quale "Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l’ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima"), sia l’art. 2, comma 3, dom 15/5/2009, n. 80 a proposito dei custodi (prevedendosi che "In caso di cessazione dell’incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell’ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta".
In entrambi i casi, il decreto di liquidazione deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo, in forza della espressa previsione di cui all’art. 53 disp. att. c.p.c..
Entrambi i decreti, infine, costituiscono titolo esecutivo.
Quanto al soggetto sul quale esso grava, è da ritenere che, salvo diverso accordo delle parti, la liquidazione non possa che essere posta a carico del creditore procedente, in forza della previsione di cui all’art. 8 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.