Buongiorno, Noti i riferimenti di un' asta telematica andata aggiudicata, è possibile conosce il prezzo finale? Questo senza aver preso parte alla asta neanche come non offerente. Grazie
Buongiorno, Noti i riferimenti di un' asta telematica andata aggiudicata, è possibile conosce il prezzo finale? Questo senza aver preso parte alla asta neanche come non offerente. Grazie
Alla domanda dobbiamo rispondere osservando che non esiste un "canale" presso il quale poter acquisire l'informazione relativa all'sito della vendita.
Infatti, l'art. 490 prevede che della vendita debba essere data notizia almeno 45 gironi prima della data prevista per l'apertura delle busta, ma nulla prevede in ordine alla comunicazione, al pubblico, dell'esito della procedura.
Si tratta di un dato che resta all'interno del fascicolo, a meno che il giudice dell’esecuzione non abbia prescritto nell’ordinanza di vendita che l’esito dell’esperimento sia reso pubblico.
Detto questo, aggiungiamo che l’obbligo di comunicare l’esito della vendita potrebbe costituire il precipitato di un generico dovere di buona fede e diligenza.
Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.
Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.
In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).