Ipotesi Servitù passaggio per accedere a sub interclusi non oggetto di pignoramento/vendita

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2021
savio pubblicato 03 novembre 2021

Buongiorno

nel caso di edificio residenziale a schiera, distribuito su due piani fuori terra, oltre a piano seminterrato. Si evidenzia che l'edificio ricomprende porzioni non oggetto di pignoramento/vendita. I Sub 2 e 3, non sono oggetto di pignoramento ma per accedere al subalterno 3, deposito posto nel sottotetto dell'abitazione, bene estraneo al pignoramento/vendita in esame, sito al piano secondo, occorre transitare utilizzando la scala di utilizzo ai piani rialzato e primo del subalterno 1. Al piano S1 invece è possibile accedere, dal giardino del Sub. 1, attraverso la rampa di scale ed il locale denominato in pianta come Spazio 1 al Subalterno 2 (deposito), estraneo al pignoramento in esame ed intestato ad altro soggetto, a cui è possibile accedere anche per via carraia transitando sul cortile del sub. 1. Infine, per poter accedere al locale tecnico sito al piano S1, appartenente al Sub. 1, occorre transitare attraverso il Sub. 2.  
Il perito decurta il valore del bene del 10% per le limitazioni di uso legate alle "servitu' che ritiene "in essere", ma che forse non sono già costituite.
Quesito: La servitù di passaggio per accedere ai sub. non oggetto di pignoramento e vendita  che il perito ritiene "in essere" verrà costituita direttamente all'atto del trasferimento? Al contrario tale servitù non è in essere e non sarà creata con il trasferimeto immobiliare ? L'acquirente dovrà far transitare i terzi per accedere ai sub non pignorati e non oggetto di vendita? Grazie 

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, con la conseguenza che la stessa permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù.

Essa può costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale - la quale ricorre quanto due fondi (o porzioni del medesimo fondo) appartengono ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

La servitù ricorre solo se esistano opere o segni univocamente indicativi di una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Il requisito dell’apparenza (necessario ai fini della esistenza della servitù) deve configurarsi come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017). Deve trattarsi, in particolare, di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014).

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

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