Buongiorno, vorrei conoscere il Vs. parere su una questione piuttosto spinosa e, almeno per me, molto poco chiara.
Per procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una P.A., occorre una seconda notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo già in precedenza notificato? Oppure è sufficiente menzionare nell'atto di precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula?
In altre parole, il termine di centoventi giorni, specificamente previsti in tale materia, decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 643 c.p.c. oppure è necessario procedere nuovamente alla notifica del decreto ingiuntivo con la formula esecutiva per far decorrere tali termini?
Io sono riuscito a reperire soltanto la sentenza della Cassazione n. 24078/2010 (che, se capisco bene, mi sembra propedere per la necessità della doppia notifica) e alcune pronunce dei TAR di segno opposto (TAR Catania, Sentenza n. 1169/2009).
Ad ogni buon conto non riesco proprio a capire quale sia la ratio della doppia notifica e se esista giurisprudenza più recente di quella che ho trovato (e che, personalmente, non ho compreso fino in fondo...)
Voi che ne pensate?
Grazie infinite per l'aiuto!
Daniele