ESECUZIONE FORZATA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DOPPIA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO

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  • Ultimo messaggio 15 novembre 2021
danielebenni pubblicato 12 novembre 2021

Buongiorno, vorrei conoscere il Vs. parere su una questione piuttosto spinosa e, almeno per me, molto poco chiara.

Per procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una P.A., occorre una seconda notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo già in precedenza notificato? Oppure è sufficiente menzionare nell'atto di precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula?

In altre parole, il termine di centoventi giorni, specificamente previsti in tale materia, decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 643 c.p.c. oppure è necessario procedere nuovamente alla notifica del decreto ingiuntivo con la formula esecutiva per far decorrere tali termini?

Io sono riuscito a reperire soltanto la sentenza della Cassazione n. 24078/2010 (che, se capisco bene, mi sembra propedere per la necessità della doppia notifica) e alcune pronunce dei TAR di segno opposto (TAR Catania, Sentenza n. 1169/2009). 

Ad ogni buon conto non riesco proprio a capire quale sia la ratio della doppia notifica e se esista giurisprudenza più recente di quella che ho trovato (e che, personalmente, non ho compreso fino in fondo...)

Voi che ne pensate?

Grazie infinite per l'aiuto!

Daniele

 

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2021

La sentenza 24078/2010 chiaramente afferma la necessità che se si deve procedere esecutivamente nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario procedere alla (seconda) notifica del titolo esecutivo, anche se questo fosse costituito da un decreto ingiuntivo, in quanto a norma del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, e sue successive modifiche, là dove, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, dev'essere interpretata nel senso che ha imposto al creditore di detti soggetti, quando debba procedere sulla base di un titolo esecutivo per il quale l'esecuzione è consentita da una norma speciale (verso il debitore in genere) - come l'art. 654 c.p.c., comma 2 in tema di decreto ingiuntivo - senza previa notificazione del titolo, l'obbligo di provvedervi, in deroga a tale norma speciale, di modo che solo da essa decorre il termine dilatorio previsto per iniziare l'esecuzione e comunque per il precetto.

Nel senso della necessità della doppia notifica si era espressa Pret. Roma, 20 luglio 1999. Pure in questa direzione è stato un parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato il 12 dicembre 2002.

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