Errore nel calcolo del valore della Nuda Proprietà

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  • Ultimo messaggio 15 maggio 2020
ago1304 pubblicato 08 maggio 2020

Ho acquistato ad una vendita giudiziaria senza incanto, i diritti di nuda proprietà di un immobile.

Il giorno seguente all'apertura della busta (la mia era stata l'unica offerta per quel lotto) ho scoperto che l'usufrutto era stato erroneamente calcolato a falsando del valore della nuda proprietà.

Mi spiego: La piena proprietà dell'immobile, complessivamente era stata valutata 98.400 euro mentre il valore del diritto reale di usufrutto era stato periziato in 15.000 euro con conseguente individuazione del valore della nuda proprietà in 83.400 Euro (valore della piena proprietà meno il valore del diritto di usufrutto)

Sarebbe stato tutto perfetto se l'usufruttuario avesse avuto una età compresa tra gli 87 e 92 anni poichè le tabelle Ministeriali per la determinazione dell'Usufrutto e della Nuda Proprietà utilizzate dai Notai riportano un coefficiente  del 15% del valore della Piena Proprietà a Usufruttuari compresi in quella fascia di età.  Purtroppo per me l'usufruttuario aveva solo 65 anni, per cui, una volta periziato dal CTU che il valore della Piena Proprietà era di 98.400 euro, IL CALCOLO E NON LA STIMA del valore dell'usufrutto sulla base del coefficiente stabilito dalla tabella allegata al D.P.R. n.131/86 in relazione all'età dell'usufruttuario, in relazione ad una persona di 65 anni corrisponde al 50% del valore della Piena Proprietà (49.200€) e non 15.000 € come riportato in perizia.  Di conseguenza anche il valore della Nuda proprietà corrispondeva al 50% del valore della piena proprietà quivalente a 49.200 € contro gli 83.400 € indicati dal CTU.

Chiaramente nei documenti e negli atti del Tribunale non sono riportati i dati relativi all'intestatario dell'usufrutto ne tantomeno relativi alla sua età (per la privacy) per cui era impossibile accorgersi di quell'errore perchè l'usufruttuario avrebbe potuto (e dovuto) avere una età compresa tra gli 87 ed i 92 anni.  

Prima che il Giudice emettesse il Decreto di Trasferimento ho fatto notare l'errore ed ho chiesto la revisione del prezzo o la possibilità di potermi ritirare dall'acquisto ma a suo parere avrei perso la caparra già versata.

Avessi saputo per tempo di questo errore non avrei partecipato all'acquisto ne tantomeno avrei offerto quella somma falsata dall'ERRORE del CTU. In questo caso il Tecnico incaricato dal Tribunale di periziare il valore della Nuda Proprietà e che ha commesso l'errore di stimare arbitrariamente il Valore dell'Usufrutto indipendentemente dall'età dell'usufruttuario omettendo di procedere secondo il corretto processo estimativo mediante l'applicazione delle Tabelle Ministeriali falsando di conseguenza il valore della Nuda Proprietà, non ha delle responsabilità nei confronti dell'acquirente che in buona fede ha acquistato un diritto ad un valore sostanzialmente falsato dal un suo errore professionale?

 

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inexecutivis pubblicato 12 maggio 2020

L’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

Questo tuttavia non vuol dire che egli sia sprovvisto in assoluto di rimedi.

Infatti, egli potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

Tuttavia non siamo certi che nel caso di specie possa essere invocata la responsabilità dello stimatore.

Invero, riteniamo che l'offerenteabbia il diritto di conoscere l'età dell'usufruttuario perchè questo chiaramente è un lememento determinante ai fini della valutazione della cnvenienza dell'acquisto, e dunque se non si è compiutamente attivato per conoscerla, non può sollevare ragioni di doglianza, a meno che non si possa dedurre che è stata fornita una informazione errata.

ago1304 pubblicato 12 maggio 2020

Nel ringraziarla per avere espresso li proprio parere in merito, mi sento in obbligo di approfondire la questione e trarne le dovute conclusioni a beneficio di coloro che intendessero partecipare ad una vendita giudiziaria.

L'informazione errata è contenuta nel calcolo del valore dell'usufrutto, poichè il perito, nel determinare questo valore al 15% del valore della piena proprietà (già da lui stimata) assegna inequivocabimente all'usufruttuario una età compresa tra gli 87 ed i 92 anni.

In Estimo " Il valore dell'usufrutto viene calcolato (e non stimato) moltiplicando la rendita annua per il coefficiente stabilito in relazione all'età dell'usufruttuario" che nel caso di specie (avendo l'usufruttuario 65 anni) sarebbe dovuto essere del 50% e non del 15% come riportato dal perito alterando sostanzialmente il valore della nuda proprietà.

Negli atti di vendita era riportato esclusivamente che l'esecutato aveva donato l'usufrutto al proprio genitore il che rendeva plausibile una età avanzata dell'usufruttuario.

Avrei avuto motivo di dubitare della professionalità e della diligenza utilizzata dal Perito nello svolgimento dell'incarico assegnato dal Giudice?

Nel caso venissi giudicato responsabile o corresponsabile del danno subito a causa dall'errore del perito lamentando una eccessiva buona fede nei confronti dell'operato del Tecnico, sarebbe opportuno invitare quanti volessero partecipare ad una vendita giudiziaria  a non prendere per buono quanto riportato in perizia ma verificare scrupolosamente magari incaricando un tecnico di parte per valutare il corretto operato del perito incaricato dal Giudice.

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2020

Comprendiamo le sue deduzioni e le condividiamo, tanto che nella nostra risposta avevamo concluso con un "meno che non si possa dedurre che è stata fornita una informazione errata".

Se dunque l'informazione non era semplicemente mancante (il che dovrebbe indurre ad un approfondimento) ma errata, riteniamo che l'offerente possa invocare la sua buona fede.

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