eredità beneficiata, esecuzione immobiliare, annullamento decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 28 marzo 2018
terzo pubblicato 23 marzo 2018

Buona sera
schematicamente :

1) notifica al defunto marito,  pochi giorni prima della dipartita , di atto di precetto per spese condominiali

2)eredità accettatta con beneficio d'inventario dalla moglie con regolare redazione dell'inventario
3) trascrizione presso i pubblici registri dell'accetazione beneficiata

4) notifica alla moglie di preceto in rinnovazione per debiti del defunto marito (sempre per spese condominiali)

5) Notifica del pignormento alla moglie erede beneficiata 

6) intervento della banca erogatrice di mutuo, già in sofferenza con il marito in vita, in forza di ipoteca di 1° grado

7) erede non si costituisce
8) avvio della procedura esecutiva
9) assegnazione provvisoria dell'immobile da parte del delegato
10) in attesa di decreto di trasferimento

questito :


appurato solo successivamente dalla moglie erede beneficiata (e non decaduta dal beneficio)

che
ai sensi dell'art. 506 c.c. "non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori "

quali strumenti ha per poter rimediare alla situazione venutasi a creare ?

Non avrebbe dovuto il giudice dell'esecuzione , d'ufficio , rilevare l'improcedibilità dell' esecuzione immobiliare
visto che il fatto risultava in modo evidente in atti ?

In merito interssante quanto stabilito dalla sentenza Cas. 7 maggio 2013, n.10531 :

""Sulla scorta di queste considerazioni, occorre tornare alla questione da cui è scaturita l'odierna controversia, per sancire che la esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio d'inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice"

Spero di essere stato chiaro
Grazie

inexecutivis pubblicato 28 marzo 2018

A nostro avviso non vi sono i presupposti per affermare che la procedura doveva essere dichiarata improcedibile, né detta improcedibilità, ove sussistente, poteva essere dichiarata d’ufficio dal Giudice.

Va premesso, infatti, che l’art. 506 c.c., ed in particolare il divieto sancito dal primo comma della disposizione, va letto in uno alla previsione di cui all’art. 498 c.c.

Ma procediamo con ordine. Ai sensi dell’art. 484 c.c., la dichiarazione diaccettazione dell’eredità col beneficio d'inventario viene inserita nel registro delle successioni conservato dal Tribunale, ed entro il mese successivo, decorrente dall’inserzione, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

L’art. 495 c.c. dispone poi che, trascorso un mese dalla trascrizione l'erede, se creditori o legatari non si oppongono e non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503 c.c. , paga i creditori e i legatari man mano che si presentano.

Al contrario, dispone l’art. 498 c.c., qualora entro il predetto mese gli sia stata notificata opposizione da parte di un creditore o di un legatario, egli non potrà eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità, distribuendo il ricavato tra i creditori. A tal fine, entro oltre un mese dalla notificazione della predetta opposizione deve, a mezzo di un notaio, invitare i creditori e i legatari a presentargli, entro un termine stabilito dal notaio stesso (e non inferiore a giorni trenta) le dichiarazioni di credito.

Questo invito è spedito per raccomandata ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (l’art. 498 in realtà parla di Foglio degli annunzi legali della Provincia, ma esso è stato abolito dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che lo ha sostituito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Qui entra in gioco l’art. 506 citato nella domanda, il quale subordina il divieto di iniziare procedure esecutive alla predetta pubblicazione.

La ratio della norma, infatti, si giustifica in funzione del divieto di concorso tra la liquidazione concorsuale dell’eredità e quella esecutivamente intrapresa dal creditore, al fine di garantire l'osservanza della par condicio tra tutti i creditori. Dunque, solo dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'invito a presentare le dichiarazioni di credito, i creditori non possono promuovere nuove procedure esecutive, mentre possono essere proseguite quelle in corso.

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