Buona sera
schematicamente :
1) notifica al defunto marito, pochi giorni prima della dipartita , di atto di precetto per spese condominiali
2)eredità accettatta con beneficio d'inventario dalla moglie con regolare redazione dell'inventario
3) trascrizione presso i pubblici registri dell'accetazione beneficiata
4) notifica alla moglie di preceto in rinnovazione per debiti del defunto marito (sempre per spese condominiali)
5) Notifica del pignormento alla moglie erede beneficiata
6) intervento della banca erogatrice di mutuo, già in sofferenza con il marito in vita, in forza di ipoteca di 1° grado
7) erede non si costituisce
8) avvio della procedura esecutiva
9) assegnazione provvisoria dell'immobile da parte del delegato
10) in attesa di decreto di trasferimento
questito :
appurato solo successivamente dalla moglie erede beneficiata (e non decaduta dal beneficio)
che
ai sensi dell'art. 506 c.c. "non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori "
quali strumenti ha per poter rimediare alla situazione venutasi a creare ?
Non avrebbe dovuto il giudice dell'esecuzione , d'ufficio , rilevare l'improcedibilità dell' esecuzione immobiliare
visto che il fatto risultava in modo evidente in atti ?
In merito interssante quanto stabilito dalla sentenza Cas. 7 maggio 2013, n.10531 :
""Sulla scorta di queste considerazioni, occorre tornare alla questione da cui è scaturita l'odierna controversia, per sancire che la esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio d'inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice"
Spero di essere stato chiaro
Grazie