inexecutivis
pubblicato
30 giugno 2017
A nostro avviso l’ipoteca, nel caso prospettato dalla domanda, deve considerarsi estinta. Invero, alcune cause di estinzione contemplate dall’art. 2878 c.c. attengono all’ipoteca in sé considerata, quale diritto di garanzia. Il creditore, ad esempio, può rinunciarvi (art. 2878, n. 5 c.c.) oppure, in applicazione dei principi generali, l’ipoteca può estinguersi per il decorso del termine infraventennale al quale l’ipoteca sia stata limitata; ancora, la garanzia può venir meno per il verificarsi della condizione risolutiva. Si tratta, come si vede, di cause di estinzione che attengono al negozio costitutivo dell’ipoteca in quanto tale.
Il termine in questione è indipendente sia da quello di scadenza del credito, sia da quello di durata dell’ipoteca ex art. 2847 c.c. sicchè, si è detto in dottrina, la rinnovazione dell’iscrizione è necessaria anche se sia previsto un termine di durata superiore al ventennio.
Dunque, per concludere, l’ipoteca va considerata, nel caso prospettato, estinta, ed il creditore sarà trattato alla stregua di un chirografo.