Durata ipoteca. Artt. 2878 e 2847 c.c.

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2017
ildubbio pubblicato 27 giugno 2017

Ho qualche difficoltà ad interpretare il combinato dei due articoli.

Ho una nota di iscrizione ipotecaria (volonatrraia a garnazia del mutuo), dove alla voce "durata" della prima pagina della nota trovo scritto "15 anni". Poi ho letto l'art. 2847 c.c. e mi è venuto qualche dubbio.

Come considero l'ipoteca ateso che è stata iscritta oltre 15 anni fa ma meno di 20 anni fa? è estinta ai sensi del punto n. 6 dell'art. 2878...(ma l'iscrizione conserva i suo effetti? ai sensi dell'art. 2847)

grazie

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inexecutivis pubblicato 30 giugno 2017

A nostro avviso l’ipoteca, nel caso prospettato dalla domanda, deve considerarsi estinta. Invero, alcune cause di estinzione contemplate dall’art. 2878 c.c. attengono all’ipoteca in sé considerata, quale diritto di garanzia. Il creditore, ad esempio, può rinunciarvi (art. 2878, n. 5 c.c.) oppure, in applicazione dei principi generali, l’ipoteca può estinguersi per il decorso del termine infraventennale al quale l’ipoteca sia stata limitata; ancora, la garanzia può venir meno per il verificarsi della condizione risolutiva. Si tratta, come si vede, di cause di estinzione che attengono al negozio costitutivo dell’ipoteca in quanto tale.

Il termine in questione è indipendente sia da quello di scadenza del credito, sia da quello di durata dell’ipoteca ex art. 2847 c.c. sicchè, si è detto in dottrina, la rinnovazione dell’iscrizione è necessaria anche se sia previsto un termine di durata superiore al ventennio.

 

Dunque, per concludere, l’ipoteca va considerata, nel caso prospettato, estinta, ed il creditore sarà trattato alla stregua di un chirografo.

ildubbio pubblicato 03 luglio 2017

grazie. risposta molto chiara ed esaustiva.

Vorrei chiedere, anche, come è possibile accertare l'esistenza "di eventuali procedimenti giudizari relativi al bene pignorato"?

atteso che un procedimento relativo al bene potrebbe essere intrapreso in tribunali di tutta l'Italia, dinnanzi al TAR, potrebbe avere natura civile e penale...

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2017

Le domande giudiziali, ai fini della loro opponibilità, sono soggette a trascrizione ai sensi degli artt. 2652 e 2653.

Ergo, la documentazione ipocatatale consente di verificare se pendono, in relazione all'immobile pignorato, domande giudiziali potenizalmente pregiudizievoli per l'aggiudicatario.

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