Dubbia partecipazione all asta

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2022
andrea977 pubblicato 03 gennaio 2022

Salve, chiedo aiuto riguardo l’aggiudicazione di un immobile, a fine giugno partecipo ad un asta per un immobile di proprietà di mio nonno materno, mi aggiudico l’asta senza problemi, alla fine quasi dei 120 giorni provvedo a saldare il resto del immobile come previsto. Arrivati a quasi inizi dicembre per puro caso mi accorgo di un errore nell aggiudicazione dell asta perché per una svista nel lotto per cui ho partecipato vi è accorpato un pezzo di terreno intestato a mia mamma, ora il problema sta che sia mio nonno che mia mamma sono deceduti quindi per ignoranza mia o del mio avvocato sapevo che chiunque eccetto il debitore poteva partecipare all asta mentre successivamente ho saputo che se il debitore è deceduto i figli non posso partecipare all asta.. ora io chiedo come mai sono passati oltre 6 mesi e ancora non ho avuto nessuna risposta ? Il delegato è ritenuto oppure no ad informarmi che non potevo partecipare o per quanto ho letto avrei dovuto perdere solo il 10% della cauzione mentre invece successivamente ho saldato l’immobile senza nessuno che mi diceva niente.. oltre questo il bene da me aggiudicato già risulta per visura dell agenzia delle entrate di mia proprietà. Oltre questo mio nonno l’immobile in questione per testamento lo ha lasciato a mio zio quindi mia mamma non era comunque erede del bene in questione è mia mamma sempre per testamento lascia questa particella accorpata nel lotto dell immobile ad un altro mio zio quindi io non avrei ereditato comunque la particella in questione ad oggi ancora non so nulla l’ultima volta che ho sentito il delegato alla vendita mi aveva confermato che tutto andava bene e che a giorni venita trascritto il decreto.. può essere che dopo 6 mesi non si è accorto nessuno oppure non è come dico io ?

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robertomartignone pubblicato 03 gennaio 2022

Probabile che non se ne siano resi conto , perchè fa fede la perizia iniziale sui beni . Verifichi lo stato del decreto di trasferimento . Dopo di che verifichi ancora  il tutto con un professionista , magari un notaio . Nel momento in cui la procedura è definita , difficilmente verrà riaperta a meno che non ci sia un interesse del creditore procedente . Comunque attenda anche  il parere dell ' esperto del forum.

 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2022

L’art. 571 c.p.c., è perentorio nel prevedere che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge  Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).

Fatta questa premessa, riteniamo che i parenti del debitore deceduto, fino a quando non hanno accettato l'eredità, possono formulare offerte di acquisto. Solo con l'accettazione dell'eredità, divenendo essi stessi debitori, incorrono nel divieto di cui all'art. 571 c.p.c.

Se poi, per effetto della successione, il bene viene ereditato da un soggetto diverso dall'offerente (come ci sembra sia accaduto nel caso di specie) esiste un ulteriore argomento per ritenere inesistente il divieto di acquisto.

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