Domande giudiziali trascritte su quota immobiliare oggetto di esecuzione immobiliare

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2019
lucamargio pubblicato 03 maggio 2019

Salve,

su una quota di 1/2 di diritto di superficie di un immobile sono presenti 4 domande giudiziali trascritte, oggetto di revocatoria di un atto di donazione effettuate da 4 creditori , in quanto il donante avendo situazione debitorie pregresse con questi 4 creditori ha effettuato con atto di donazione ai figli il trasferimeto della quota immobiliare, poi successivamente questo atto di donazione e' stato oggetto di revoca.

Sulla quota immobiliare risultano trascritte solamente queste 4 domande giudiziali ,no ipoteche .., tra cui 3 risulta gia' sentenza definitiva vittoriosa da parte del creditore,mentre su una domanda giudiziale il giudizio e' ancora in corso.

Uno dei 3 creditori vittorioso in revoca della donazione,con il quale ha iscritto domanda giudiziale ha promosso il pignoramento , constatato anche dal CTU che il bene non e' divisibile,e' stata fissata udienza di giudizio di divisione dove il comproprietario non debitore ,avra' la possibilita' di fare istanza di assegnazione dell'intero.

Ci sono rischi che l'assegnatario-comproprietario avra' nell'aggiudicarsi la quota pignorata ? C'e' un rischio di evizione ?

Con il decreto di trasferimento non saranno cancellate queste domande giudiziali, c'e' una possibilita' di cancellarle successivamente o rimaranno "a vita" come sorta di pubblicita' ..? Che problemi ci saranno nel caso di rivendita successiva da parte del comproprietario-assegnatario ..?

Grazie per la vs disponibilita'.

saluti

L.M.

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inexecutivis pubblicato 08 maggio 2019

A nostro avviso l’acquisto del comproprietario compiuto in seno al giudizio di scioglimento della comunione non potrà subire gli effetti della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore. Lo si ricava dall’art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.

In questo modo, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario in sede esecutiva sarà un acquisto compiuto direttamente dal debitore, non già dal donatario (la cui donazione è stata revocata), e quindi non potrà subire alcun effetto pregiudizievoli della ulteriori domande revocatorie esperite.

lucamargio pubblicato 09 maggio 2019

La ringrazio per la risposta alla mia prima domanda, pertanto non ci sono rischi da parte dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda la cancellazione delle formalita' delle 4 domande giudiziali, saranno espletate con il decreto di trasferimento o rimarranno trascritte sull'immobile ?

E in tal caso come puo' fare successivamente l'aggiudicatario a cancellare tali trascrizione per rivendere in un secondo momento l'immobile ?

Il giudice dell'esecuzione per il piano di riparto dovra' aspettare anche l'esito dell'azione revocatoria del 4 creditore (la causa e' stata slittata per molti anni causa congedo straordinario del Giudice...) ?

Grazie per l'attenzione

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2019

Le domande giudiziali non vengono cancellate.

Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza.

Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Esse, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Il fatto che esse non verranno cancellate, infine, non incide sulla circolazione del bene.

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