Domanda giudiziale particolare

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aluvi pubblicato 21 febbraio 2018

Buongiorno e complimenti per il forum e help che date

Mi sono letto tutte le risposte che avete dato in merito alle tascrizioni delle domande giudiziale e non possibilità che vengano cancellate etc etc

Nell'immobile che verrrà venduto all'asta, e si tratta di una divisione giudiziale (no esecuzione) tra moglie e marito separati in quanto l'immobile, non essendo divisibile, sarà venduto all'asta. Praticamente dalla banca hanno un pò storto il naso quando hanno visto che vi è una trascrizione di domanda giudiziale perchè hanno detto che non può essere cancellata. Guardando la nota di tascrizione c'è scritto quanto segue 

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

CONCLUSIONI. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCERTATO CHE IL BENE NON E' COMODAMENTE

DIVISIBILE, ESPERITA CTU IN ORDINE ALLA STIMA DELL'IMMOBILE, IN MANCANZA DI ISTANZA DI

ASSEGNAZIONE DEL BENE AL PREZZO DI STIMA DA PARTE DEL CONVENUTO, DISPORSI LA DIVISIONE

GIUDIZIALE DEL BENE MEDIANTE VENDITA ALL'ASTA DELLO STESSO.

 Mi chiedo se debba andare a cercare da qualche parte, presso il delegato, se vi è qualche documento dove il giudice indica l'ordine di cancellazione anche di questa domanda giudiziale 

Grazie per la risposta 

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inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2018

Per rispondere al quesito formulato riteniamo necessario operare una premessa di fondo, e stabilire in primo luogo se la domanda trascritta è quella che ha dato origine al giudizio in corso piuttosto che ad un giudizio diverso.

Se il giudizio in corso è quello scaturito dalla domanda oggetto di trascrizione, non v’è alcun problema. Invero, si tratta di una domanda giudiziale trascritta ai sensi dell’art. 2646, comma secondo, c.c., i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la conclusione del giudizio, e che ha la funzione (secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza) di assicurare la continuità delle trascrizioni. (cfr. Cass. 25.1.2000, n. 821; 13 12.2006, n. 26742).

Il caso è più complicato ove si trattasse di domanda giudiziale diversa da quella oggetto del giudizio per cui si procede.

In questo secondo caso, a nostro avviso, se si trattasse di una domanda trascritta successivamente alla trascrizione della domanda di divisione oggetto del giudizio di cui si tratta, non vi sarebbero problemi. Questa domanda, infatti, poiché successivamente trascritta, sarebbe inopponibile all’aggiudicatario.

Al contrario, ove si trattasse di una domanda trascritta precedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale che ha dato origine al giudizio cui lei è interessato, una questione di opponibilità certamente si porrebbe.

In quest’ultimo caso andrebbe indagato lo stato del relativo giudizio, per verificare se lo stesso sia in corso o meno. Se si trattasse di un giudizio estinto, non vi sono problemi. In caso contrario, la trascrizione della sentenza o del provvedimento conclusivo di quel giudizio sarebbe opponibile all’acquirente.

aluvi pubblicato 26 febbraio 2018

Grazie della risposta. Trattasi, per fortuna, della prima ipotesi

Cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 01 marzo 2018

grazie a lei

simone86 pubblicato 28 maggio 2018

Buongiorno,

in una vendita giudiziaria di mio interesse si ha la presenza di una domanda giudiziale di divisione disposta al fine di soddisfare uno dei due creditori procedenti.
Tale divisione è stata dunque trascritta dopo il pignoramento, per cui non dovrebbe avere alcun effetto sull'aggiudicatario, se non quello di creare un'eventuale spesa per la cancellazione nel futuro.

Ora la banca che dovrebbe concedere il mutuo scrive che tale domanda giudiziale di divisione è bloccante per la procedura esecutiva, e per togliere il blocco è necessario che venga fatto un accordo tra le parti o che ci sia stata una sentenza.
Poi: "E' più probabile che sia stata fatta una sentenza: la stessa è da richiedere, in quanto dovremmo visionarla per verificare se è stato dato ordine di cancellazione della trascrizione della domanda. Provi a verificare, eventualmente sentendo anche il notaio incaricato o altro notaio"

Mi chiedo dunque: 1) genericamente in una divisione giudiziale disposta ai fini della divisione di un bene immobile in presenza di più creditori procedenti, il giudice effettivamente ordina già la cancellazione della trascrizione (ovvero ordina la possibilità di cancellazione nel futuro)?
2) può chi non è parte del processo e dunque neanche aggiudicatario ottenere copia di tale sentenza?

Vi ringrazio

Simone

inexecutivis pubblicato 31 maggio 2018

Le perplessità della banca ci sembrano ingiustificate, dal momento in cui la domanda di divisione, stando alla domanda è stata trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento, con la conseguenza che essa è inopponibile alla procedura, e dunque all’aggiudicatario, in forza della previsione di cui all’art. 2915, comma secondo, c.c.

È possibile che questa domanda di divisione giudiziale si sia funzionalmente collegata proprio alla procedura esecutiva in seno alla quale è stata pignorata la quota indivisa di un bene comune, ed il Giudice dell’esecuzione abbia disposto procedersi ad un giudizio di scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 600 c.p.c., non potendosi procedere alla separazione della quota pignorata in natura.

Infatti, quando è pignorata la quota di un bene comune, il giudice dell'esecuzione provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, cioè scioglie la comunione limitatamente alla quota spettante al debitore, attribuendogli la proprietà esclusiva di una porzione del bene comune.

Se la separazione non è chiesta o non è possibile, invece, dispone che si proceda ad un ordinario giudizio di divisione (c.d. divisione “endoesecutiva”), salvo che ritenga probabile (ma si tratta di una ipotesi assolutamente residuale) la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Controversa è in dottrina la individuazione delle modalità attraverso cui questo giudizio debba essere introdotto.

Secondo taluna dottrina il pignoramento della quota di bene immobile contiene in sé la domanda di divisione.

Infatti, nel momento in cui il creditore pignora la quota indivisa di un bene comune sa già (per il disposto degli artt. 599 e 600 c.p.c.) che dovrà chiedere al giudice dell’esecuzione di sentire gli interessati per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c. (art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c.), fra cui lo scioglimento della comunione, che costituisce l’esito fisiologico dell’udienza fissata per la comparizione delle parti sulla scorta della lettera del secondo comma dell’art. 600 c.p.c.

Quindi, posto che la domanda di divisione deve essere trascritta a norma degli artt. 2646, comma secondo e 2685 c.c. (che onerano colui che chiede giudizialmente la divisione di procedere alla trascrizione della domanda) oggetto di trascrizione sarà proprio il pignoramento della quota.

Quanto alla trascrizione “contro” e a favore degli altri comproprietari essa sarà eseguita, secondo questa tesi, presentando al conservatore sia l’atto di pignoramento, che la prova della notificazione agli altri comproprietari dell’invito a comparire.

Altra dottrina, seguita da diversi tribunali (anche in considerazione del fatto che la procedura appena descritta è indubbiamente macchinosa) ritiene che invece sia necessaria la notificazione e la trascrizione di un apposito atto di citazione, contenente tutti gli elementi necessari alla introduzione di una valida domanda giudiziale di divisione (descrizione del bene, termini a comparire, individuazione di tutti i soggetti chiamati a parteciparvi etc.), osservando inoltre che il richiamo che l’art. 600 c.p.c. compie alla “divisione a norma del codice civile” non può che richiamare, a sua volta, anche l’art. 784 c.p.c. e la domanda di divisione ivi menzionata.

È evidente che in questo secondo caso la vendita dell’intero compiuta in sede di divisione endoesecutava comporterà (a nostro avviso) che il relativo decreto di trasferimento conterrà l’ordine di cancellazione della domanda di divisione, anche se tradizionalmente tra le formalità cancellabili con il decreto di trasferimento non rientrano le domande giudiziali.

savy pubblicato 10 febbraio 2020

Buongiorno Nell'avviso di vendita di una procedura divisionale è chiaramente indicato che la procedura non si occuperà della cancellazione della trascrizione della domanda divisionale, è corretto tale operato che il delegato alla vendita ha confermato?

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2020

Per rispondere alla domanda formulata occorre svolgere due premesse.

La prima è quella per cui a mente dell’art. 788, comma 3 c.p.c. alla vendita che si svolge in seno ad un giudizio di divisione (endoesecutiva o meno che sia) si applicano le previsioni di cui all’art. 570 e ss c.p.c., e quindi anche questa vendita si conclude con la pronuncia di un decreto di trasferimento pronunciato ex art. 586 c.p.c.

La seconda è quella in forza della quale le domande giudiziali non vengono cancellate. Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Per esse si pone un mero problema di opponibilità/inopponibilità.

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Ciò detto, e venendo alla domanda di divisione trascritta in sede di introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva (sulla necessità che questa domanda sia trascritta, mediante la trascrizione dell’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione ex art. 600 c.p.c., pare convenire cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817) non è infrequente che il giudice nel definire il giudizio di divisione celebrato dinanzi è sé ordini comunque la cancellazione della domanda giudiziale (ex multis Tribunale Bari Sez. I, Sent., 04/05/2017).

Si tratta, tuttavia di una cancellazione che non è prescritta e che comunque è superflua perché non incide in alcun modo sulla futura circolazione del bene.

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