DOMANDA GIUDIZIALE DI REVOCA NON CANCELLABILE

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2021
mirko pubblicato 22 aprile 2021

Buon giorno, 

(prima di tutto faccio i complimenti per le informazioni e l'impegno che date)

 

avrei un chiarimento in merito alal seguente situazione relativamente alle ipoteche:

 

  • IPOTECA VOLONTARIA   in data 05/2008: in forza di mutuo a rogito ... a favore di "Banca_A" di euro 110.000 a garanzia di un capitale di 159.000 ; seguita da annotamento di surroga a favore di "Banca_B" in data 01/2010
  • IPOTECA VOLONTARIA  in data 01/2015: in forza di mutuo a rogito ... a favore di "Banca_C" per complessivi euro 70.000 a garanzia di un capitale di 140.000
  • IPOTECA VOLONTARIA  in data 11/2015: in forza di mutuo a rogito ... a favore di "Banca_C" per complessivi euro 35.000 a garanzia di un capitale di 70.000

 

  • IPOTECA GIUDIZIALE in data 10/2017: in forza di decreto ingiuntivo per complessivi 120.000 a garanzia di debito di euro 120.000 a favore di "Banca_A"
  • TRASCRIZIONE ATTO GIUDIZIALE  09/2018: in forza di domanda giudiziale di revoca a favore di "Banca_A" 
  • ATTO ESECUTIVO in data 11/2018: in forza di verbale di pignoramento a favore di "Banca_C"

 

Nell'avviso di vendita viene riportato:

"si sengala la seguente formalità non cancellabile: domanda giudiziale di revoca atti trascritta il 09/2018 a favore di "Banca_A" " citato sopra.

 

non mi è chiaro se, tutte ipoteche verranno cancellate (volontarie e giudiziali), e  si intenda solamente che l'ipoteca giudiziale sarà a mio carico per  Euro 94,00 per tasse ipotecarie e bollo oltre lo 0,50% dell'importo totale iscritto con un minimo fisso (pari ad euro 168).

 

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 25 aprile 2021

Non siano sicuri di aver ben compreso la domanda.

Ad ogni buon conto possiamo dire con certezza che in caso di vendita tutte le ipoteche sopra indicate saranno cancellate. Si tratta solo di capire se la cancellazione è posta a carico della procedura o dell'aggiudicatario. A questo proposito siamo dell'avviso che se nulla viene detto, i costi della cancellazione sono a carico della procedura esecutiva.

mirko pubblicato 26 aprile 2021

ringrazio delal risposta,

quindi il fatto che nell'avvisto di vendita venga risportato:

  • si sengala la seguente formalità non cancellabile: domanda giudiziale di revoca atti trascritta il 09/2018 a favore di "Banca A".   

verrà comunque cancellata anche se trascritta prima dell'atto di pignoramento e non rimarrà gravante sul bene una volta aggiudicato?

 

ringrazio

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2021

Le domande giudiziali non possono essere cancellate, sia perché non contemplate dall’art. 586 c.p.c., sia perché esse hanno un effetto meramente prenotativo per cui rispetto ad esse si pone, piuttosto, un problema di opponibilità

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Nel caso di specie, prima della trascrizione della domanda risultava iscritta l'ipoteca a favore del creditore ipotecario, per cui il problema non si pone.

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