Disposizione art. 46 quinto comma

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Digitalfa pubblicato 22 ottobre 2016

Buongiorno,

potreste aiutarmi nel comprendere a cosa fa riferimento la norma citata all'interno del seguente avviso di vendita:

Quote:"In ogni caso l'aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potra' avvalersi delle disposizione di cui all'art. 46 quinto comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ed all'art. 40, sesto comma della legge 28 febbraio 1985 n.47

Grazie,

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inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2016

 La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questo precetto con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, prevedendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Alla luce delle disposizioni appena richiamate possiamo rispondere al quesito formulato rappresentando che a nostro giudizio nell’avviso di vendita si vuole avvertire l’eventuale aggiudicatario che ove l’immobile acquistato sia abusivo (in tutto o in parte) ma la difformità edilizia fosse sanabile, egli nei 120 giorni decorrenti dalla notifica del decreto di trasferimento deve avviare il procedimento amministrativo di sanatoria dell’abuso. Aggiungiamo che, a nostro avviso, la mancata presentazione del permesso di costruire in sanatoria nel termine appena prescritto determina la definitiva non sanabilità dell’abuso.

mauro p. pubblicato 05 settembre 2020

Buongiorno, seguendo l'argomento della discussione, vorrei sollecitare un approfondimento circa il decorso del termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria.

In particolare pongo l'attenzione su due punti:

a) se il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del decreto di trasferimento, cosa succede se la notificazione non è formalmente mai avvenuta (pur essendoci stata la trascrizione del decreto);

b) si tratta di costruzione in parziale difformità rispetto al progetto originario, ci sono altre vie di sanatoria?

Per completezza, aggiungo che i precedenti proprietari (esecutati) avevano già avviato una procedura di condono che però non è stata definita in Comune nonostante la presentazione del progetto e del necessario per la sanatoria (l'ultimo atto reperito è un sollecito di pagamento del 2009 per danno ambientale a cui non avrà fatto seguito alcun pagamento).

Grazie.

Mauro

mauro p. pubblicato 05 settembre 2020

Buongiorno,

potreste aiutarmi nel comprendere a cosa fa riferimento la norma citata all'interno del seguente avviso di vendita:

Quote:"In ogni caso l'aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potra' avvalersi delle disposizione di cui all'art. 46 quinto comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ed all'art. 40, sesto comma della legge 28 febbraio 1985 n.47

Grazie,

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2020

Il problema dell’art. 46 d.P.R. 380 2001 è rappresentato dal fatto che il codice di procedure civile non dispone che il decreto di trasferimento vada notificato all’acquirente, sicchè occorre chiedersi se, in difetto di rituale notificazione, il termine prescritto dalla norma può ricorrere in qualche modo.

In argomento mancano precedenti specifici sul punto, e più in generale nella giurisprudenza di legittimità non si registra un indirizzo univoco in merito alla possibilità che la notificazione ammetta equipollenti.

Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 25/10/2018 n. 27121 ha per esempio affermato, in tema di ricorso avverso gli atti del Tribunale fallimentare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere”.

Anche cass. Sez.II, 19/09/2017, n. 21625 ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato”.

Al contrario, in tema di locazioni, Cass. Sez. III 26/10/2017, n. 25415 ha ritenuto che “La comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall'art. 38 della l. n. 392 del 1978, cd."denuntiatio", deve essere compiuta con il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ovvero attraverso modalità di comunicazione equipollenti, tali cioè da porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale”.

Questi precedenti mostrano come in materia processuale la giurisprudenza non ammette equipollenti alla notificazione di provvedimenti giurisdizionali o di atti processuali, mentre invece sembra ammettere detta equipollenza con riferimento alla notifica di atti sostanziali non aventi valore processuale.

Se così è, siamo dell’avviso per cui il termine dei centoventi giorni prescritti al fine di instaurare il procedimento di sanatoria di eventuali irregolarità edilizie decorre, in difetto di notificazione, dalla data di piena conoscenza del decreto di trasferimento, piena conoscenza che tuttavia il comune avrà l’onere di dimostrare ove ritenga tardiva la l’istanza. Certamente, sotto questo profilo, la data della trascrizione del decreto di trasferimento potrebbe essere rilevante.

Quanto alla disciplina della sanatoria, il discorso è più articolato.

Gli artt. 173 bis e quater disp. att. c.p.c. sanciscono exspressis verbis che la condizione urbanistico edilizia del bene pignorato deve essere accertata dall’esperto nominato per la stima, e descritta nell’avviso di vendita. Ovviamente di essa, e delle somme necessarie per sanare eventuali irregolarità, va tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita.

In particolare, ai sensi dell’art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c.. egli è tenuto a verificare innanzitutto la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che riproduce la previsione dell’abrogato art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47), a mente del quale “… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Quindi, una prima ipotesi di sanatoria deriva dalla sussistenza del requisito della così detta "doppia conformità". L’aggiudicatario, qualora ricorra questa condizione, potrà presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 46, comma quinto d.P.R. 380/2001 (sebbene vada precisato che nessuna norma del codice di procedura civile preveda che il decreto di trasferimento sia notificato all’aggiudicatario).

In secondo luogo, ove non ricorra questa situazione, lo stimatore dovrà accertare l’eventuale presentazione di istanze di condono indicando, secondo quanto previsto dal citato art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c.:

il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza di condono è stata presentata;

lo stato del procedimento;

i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o ancora da versare.

L’ausiliario deve verificare inoltre, ai fini della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente presentare, se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, l. 28.2.1985, n. 47 o dall’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001, cit. (già art. 17, commaquinto, l. 47/1985, cit.).

La prima delle due norme richiamate prevede, in particolare, che “nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge”.

A questo proposito va ricordato che ai sensi dell’art. 31, comma primo, l. 47/1985 potevano essere sanate le opere abusive che fossero state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 (il comma due della medesima disposizione specifica che "Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente"). L’art. 35 della citata legge prevede poi che la domanda in sanatoria doveva essere presentata al comune entro il termine perentorio del 30 novembre 1985.

Qualora l’immobile abusivo sia oggetto di un trasferimento coattivo, la possibilità di richiedere la sanatoria in parola viene riconosciuta dal citato art. 40 comma sesto anche all’aggiudicatario, il quale può chiederla, come si è visto, entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge.

Pertanto, al fine di comprendere se sia possibile o meno per l’aggiudicatario ricorrere alla sanatoria prevista dal capo IV della l. 28.2.1985, n. 47 (artt. 31 e ss), occorre accertare:

che le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriori all’entrata in vigore della predetta legge 47/1985 (cioè 17.3.1985, il che ad oggi è alquanto improbabile);

che l’abuso sia stato realizzato entro il primo ottobre 1983.

Un’altra ipotesi di condono è prevista dall’art. 39 l. 23.12.1994, n. 724, che estende la sanatoria di cui alla legge n. 47/1985 alle pere abusive (che rispettino i requisiti del citato art. 39) che:

risultino ultimate entro il 31.12.1993;

a condizione che le ragioni di credito siano anteriori al 01.1.1995 (data di entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell’art. 47 della medesima).

Va poi considerata l’ulteriore ipotesi prevista dall’art. 32, d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito in l. 24.11.2003, n. 326, il cui comma 25 consente il condono (alle condizioni previste da questa disposizione) alle opere abusive che:

risultino ultimate entro il 31 marzo 2003;

sempre che le ragioni di credito per cui si procede o si interviene nella procedura siano sorte anteriormente al 2.10.2003 (data di entrata in vigore della norma) come si ricava dalla lettura del comma 28 del medesimo art. 32.

Infine, per gli immobili realizzati dopo il 31 marzo 2003 è possibile soltanto la sanatoria di cui al citato art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che richiede, come si è visto, il requisito della doppia conformità.

 

Il problema non sussiste per gli immobili la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al primo settembre 1967 possono circolare indipendentemente dalla loro regolarità urbanistico edilizia. Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1998, n. 8339).

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque l'avviso di vendita sta semplicemente comunicando ai potenziali acquirenti che ove l'immobile fosse affetto da una difformità edilizia sanabile, il decreto di trasferimento riapre i termini eventualmente scaduti.

mauro p. pubblicato 03 novembre 2020

Salve, mi riallaccio alla discussione sulla sanatoria (condono) di eventuali abusi di immobile acquistato in sede di asta giudiziaria.

In particolare vorrei comprendere, ai sensi dell'art.46, comma 5, D.P.R. 380/2001:

a) chi deve provvedere alla notifica del decreto di trasferimento, cioè il delegato alla vendita o la cancelleria? E in quali forme è legittimo effettuarla (cioè è sufficiente una trasmissione via pec con una formula non sacramentale o si deve ricorrere a notificazione giudiziaria tramite ufficiale)?

b) ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni per eventuali istanze di condono, che cosa succede se la notificazione non è formalmente mai avvenuta e l'aggiudicatario ha effettiva conoscenza di un abuso da sanare soltanto con un accesso agli atti successivo al trasferimentogiacchè la perizia del Tribunale dichiarava la regolarità dell'immobile?

Grazie.

 

inexecutivis pubblicato 05 novembre 2020

 Come dicevamo nella precedente risposta, il problema dell’art. 46 d.P.R. 380 2001 è rappresentato proprio dal fatto che il codice di procedure civile non dispone che il decreto di trasferimento vada notificato all’acquirente (né conseguentemente viene individuato un soggetto gravato dal relativo onere), sicché occorre chiedersi se, in difetto di rituale notificazione, il termine prescritto dalla norma può ricorrere in qualche modo.

Ricordavamo anche che nella giurisprudenza di legittimità non si registra un indirizzo univoco in merito alla possibilità che la notificazione ammetta equipollenti.

Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 25/10/2018 n. 27121 ha per esempio affermato, in tema di ricorso avverso gli atti del Tribunale fallimentare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere”.

Anche cass. Sez. II, 19/09/2017, n. 21625 ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato”.

Al contrario, in tema di locazioni, Cass. Sez. III 26/10/2017, n. 25415 ha ritenuto che “La comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall'art. 38 della l. n. 392 del 1978, cd."denuntiatio", deve essere compiuta con il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ovvero attraverso modalità di comunicazione equipollenti, tali cioè da porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale”.

Ricordavamo che questi precedenti mostrano come in materia processuale la giurisprudenza non ammette equipollenti alla notificazione di provvedimenti giurisdizionali o di atti processuali, mentre invece sembra ammettere detta equipollenza con riferimento alla notifica di atti sostanziali non aventi valore processuale.

Questo secondo assunto ci convince, per cui siamo dell’avviso per cui il termine dei centoventi giorni prescritti al fine di instaurare il procedimento di sanatoria di eventuali irregolarità edilizie decorre, in difetto di notificazione, dalla data di piena conoscenza del decreto di trasferimento, piena conoscenza che tuttavia il comune avrà l’onere di dimostrare ove ritenga tardiva la l’istanza. Certamente, sotto questo profilo, la data della trascrizione del decreto di trasferimento potrebbe essere rilevante.

È evidente, che trattandosi dell’atto di trasferimento della proprietà, è ben difficile che l’aggiudicatario possa affermare di averne avuto conoscenza molto tempo dopo, anche perché un onere di minima diligenza gli impone di assumere informazioni al riguardo che sono facilmente reperibili in cancelleria o presso il delegato. A questo proposito, il fatto che abbia eseguito un accesso agli atti può essere proprio la prova di una conoscenza effettiva del decreto.

mauro p. pubblicato 05 novembre 2020

A proposito di conoscenza/conoscibilità e di onere di minima diligenza, piuttosto che parlare di conoscenza del decreto di trasferimento, non si potrebbe sostenere con qualche plausibile ragione che il termine dei 120 giorni decorra effettivamente dal momento in cui l'aggiudicatario possa conoscere e/o conosca l'esistenza dell'irregolarità edilizia?

Applicando tale principio ad un caso concreto: se la perizia stimativa del tecnico del Tribunale aveva escluso abusi edilizi, la conoscenza si concretizza soltanto con l'accesso agli atti che l'aggiudicatario, secondo il principio dell'affidamento in buona fede, potrebbe richiedere soltanto a cavallo dello scadere dei 120 giorni, considerando anche che la messa a disposizione del fascicolo da parte del Comune avviene, anche a causa dei ritardi nell'evasione delle pratiche per effetto della emergenza Covid-19, dopo i 120 giorni.

In tale caso qual è l'interesse superiore contrario a quello dell'aggiudicatario in buona fede di poter accedere al condono edilizio?

Grazie.

 

 

inexecutivis pubblicato 09 novembre 2020

No, il dato normativo da questo punto di vista è chiaro nel far decorrere i 120 giorni dal trasferimento del bene e non dalla conoscenza o conoscibilità delle irregolarità.

mariocacciarelli pubblicato 24 settembre 2021

Mi vorrei riallacciare alla discussione per un quesito legato appunto al comma 5 dell'art. 40.

Non comprendo bene per quale motivo e che differenza c'è tra una sanatoria con doppia conformità di un immobile non interessato da trasferimento per un fallimento e uno invece con aggiudicazione del tribunale.

Nei casi di immobili in regime normale è possibile fare istanza di sanatoria, ovviamente nei casi di doppia conformità, in qualunque momento.

Faccio presente che il mio caso è relativo ad opere esguite abusivamente, attualmente con doppia conformità, relative all'art. 37 della 380/2001.

inexecutivis pubblicato 30 settembre 2021

La precisazione è corretta, nel senso che la doppia conformità rende l'immobile sanable in ogni tempo, tranne che nel caso in cui, avviato il procedimento per l'accertamtnto dell'abuso edilizio, sia stato pronunciato ordine di demolizione.

Orbene, l'unico caso in cui nella sostanza la remissione in termini può operare è proprio quello in cui sia stato emesso il predetto ordine di demolizione.

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