Diritto di abitazione a favore di terzi

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  • Ultimo messaggio 07 agosto 2017
Digitalfa pubblicato 07 luglio 2017

Sono soggetto interessato ad acquisto di immobile su cui grava diritto di abitazione a favore di terzi. Esistono modalità di cancellazione?

"...il CTU considera l'unità immobiliare priva di contratti di abitazione ma gravata dal diritto di abitazione vita natural durante.."

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inexecutivis pubblicato 10 luglio 2017

 Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo casi è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

sporleder pubblicato 07 agosto 2017

Buongiorno,in riferimento a quanto da lei precisato e cioè: Il diritto di abitazione si estingue se trascritto dopo la costituzione dell'ipoteca ed il titolare del diritto parteciperà alla distribuzione del ricavatato sono a chiedere se:

Il titolare del diritto parteciperà alla distribuzione del ricavato anche se vi è una sentenza del GE che rende non opponibile alla procedura tale diritto?

Tale sentenza potrebbe  essere presa in considerazione da un Notaio rogante se l'acquisto avvenisse fuori della procedura con la conseguente cancellazione formale del diritto? Es. soddisfacimento dei creditori prima della seduta d'asta da terzi soggetti?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2017

Al primo quesito rispondiamo affermativamente.

Invero, il diritto di abitazione trascritto dopo la costituzione dell’ipoteca è inopponibile alla procedura per espressa previsione normativa (art. 2812 c.c.). Infatti, proprio perché inopponibile, si estingue.

Quanto alle sorti del diritto al di fuori di una vendita negoziale, osserviamo che se la trascrizione del diritto è intervenuta prima della trascrizione dell’atto di compravendita, essa sarà opponibile all’acquirente.

Rispetto ad una vendita negoziale, la questione della opponibilità alla procedura non si pone (si pone, come abbiamo detto, un problema di opponibilità all’acquirente), per cui non riusciamo a comprendere il senso della domanda.

 

La invitiamo a fornirci ulteriori dettagli e proveremo ad essere più precisi.

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