DIFFORMITA' URBANISTICHE SU PERIZIA E DUBBI PERITO BANCA SU CONCEDIBILITA' MUTUO IPOTECARIO

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  • Ultimo messaggio 12 novembre 2020
roby0379 pubblicato 05 novembre 2020

Buongiorno,

vorrei rivolgere un quesito, in quanto ho effettuato richiesta di mutuo ipotecario per acquisto prima casa per immobile oggetto di esecuzione immobiliare e la mia banca ha manifesato delle perplessità sulla concedibilità del finanziamento, a causa di difformità urbanistiche citate in perizia.

Tali difformità sono state evidenziate dal C.T.U., che ha redatto un elaborato dove sono presenti le planimetrie dello stato assentito messe a confronto con lo stato attuale rilevato.

In sostanza le principali differenze si trovano al piano secondo, che originariamente era destinato a soffitta / sottotetto ed era un unico ambiente, allo stato attuale invece sono stati creati tre ambienti destinati a camere da letto e bagno.

Inoltre è stata realizzata una scala in cemento per accedere al piano secondo.

Al piano primo l'unica variazione riguarda il tramezzo della camera da letto, che non è stato realizzato lasciando un unico ambiente con destinazione d'uso soggiorno.

A detta del mio tecnico di fiducia e dello stesso C.T.U., tali abusi sono sanabili con la presentazione di una S.C.I.A. / D.I.A. e un aggiornamento catastale, in quanto le modifiche apportate non alterano la sagoma e i prospetti dell'edificio.

Potrebberro invece, come sostiene il perito della mia banca costituire un ostacolo per l'accesso al mutuo ?

Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti.

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inexecutivis pubblicato 09 novembre 2020

Per rispondere alla sua domanda occorre partire, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 46, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Poichè dunque il carattere abusivo della costruzione incide sulla futura circolazione dell'immobile, la banca è restia a concedere il finanziamento.

roby0379 pubblicato 09 novembre 2020

Buongiorno,

vi ringrazio per il Vs. intervento.

Non mi è ancora del tutto chiaro, valutando la norma, come il tribunale possa trasferire un bene per il quale non sussistono i requisiti minimi. (Estremi del permesso di costruire e del permesso in sanatoria)

Per essere esatti in questo caso il permesso di costruire è presente, ma la situazione attuale dell'immobile presenta delle differenze (descritte precedentemente) rispetto agli elaborati progettuali presentati in comune.

Grazie per l'attenzione.

inexecutivis pubblicato 12 novembre 2020

Il dubbio è legittimo ma la risposta si rinviene nel successivo comma quinto della medesimo art. 46, il quale dispone che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

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