inexecutivis
pubblicato
11 agosto 2018
Il tenore della domanda non è chiarissimo e probabilmente in esso c'è un errore. Infatti, se (come detto nel quesito formulato) v'è stata accettazione dell'eredità, tanto basta ad assicurare la continuità delle trascrizioni.
Discorso diverso va fatto per la dichiarazione di successione, che è adempimento di carattere fiscale (art. 5 D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347) il quale non priva il chiamato all’eredità del diritto di rinunciarvi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4756/99, 2711/96, 5463/95 e, da ultimo, Cass. 28.2.2007 n. 4783). Si osservi, infatti, che proprio l'art. 5 citato precisa che la trascrizione della dichiarazione di successione (eseguita su richiesta dell'ufficio del registro) non "costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione", il che appunto conferma che trattasi di un semplice adempimento di carattere fiscale, obbligatorio per gli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, è corretta l'affermazione del notaio secondo la quale in assenza della prova della presentazione della dichiarazione di successione non è possibile procedere alla stipula dell'atto.
Invero, ai sensi dell'art. 48, comma secondo, d.lgs 31/10/1990, n. 346 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i pubblici ufficiali (con esclusione dei giudici e degli arbitri) non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Peraltro, ai sensi dell'art. 2772 c.c., i crediti dello stato per imposte indirette (e tale è l'imposta di successione) godono di privilegio sopra gli immobili cui si riferiscono, e pertanto l'amministrazione finanziaria potrebbe aggredirsi ove il soggetto obbligato (vale a dire l'erede) non adempie. L'art. 41 del citato d.lgs 346/1990 specifica che il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione e che il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.