dichiarazione successione mancante: è possibile chiedere rimborso al perito?

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  • Ultimo messaggio 20 agosto 2018
dalfornoluca pubblicato 07 agosto 2018

Buondì, ho acquistato un immobile in asta e l'ho posto in vendita, ho trovato un acquirente e scopro dal suo notaio che (secondo questo) non è possibile fare l'atto perchè manca la dichiarazione di successione.
In perizia è stato riportato quale pieno proprietario ed esecutato l'erede (figlio del de cuius) il quale ad oggi non ha ottemperato alla dichiarazione di successione ma solo all'accettazione dell'eredità.

Mi trovo ora nella fastidiosa situazione di dover pagare per conto dell'erede le imposte dovute o non poter vendere l'immobile (con altrettante fastidiose conseguenze).

Sarà possibile ottenere ristoro dal perito?
E' corretta l'interpretazione del notaio secondo cui senza la dichiarazione di successione non c'è continuità nelle trascrizioni (nonstante il decreto di trasferimento mi attesti la proprietà del bene)?

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inexecutivis pubblicato 11 agosto 2018

Il tenore della domanda non è chiarissimo e probabilmente in esso c'è un errore. Infatti, se (come detto nel quesito formulato) v'è stata accettazione dell'eredità, tanto basta ad assicurare la continuità delle trascrizioni.

Discorso diverso va fatto per la dichiarazione di successione, che è adempimento di carattere fiscale (art. 5 D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347)  il quale non priva il chiamato all’eredità del diritto di rinunciarvi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4756/99, 2711/96, 5463/95 e, da ultimo, Cass. 28.2.2007 n. 4783). Si osservi, infatti, che proprio l'art. 5 citato precisa che la trascrizione della dichiarazione di successione (eseguita su richiesta dell'ufficio del registro) non "costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione", il che appunto conferma che trattasi di un semplice adempimento di carattere fiscale, obbligatorio per gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, è corretta l'affermazione del notaio secondo la quale in assenza della prova della presentazione della dichiarazione di successione non è possibile procedere alla stipula dell'atto.

Invero, ai sensi dell'art. 48, comma secondo,  d.lgs 31/10/1990, n. 346 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i pubblici ufficiali (con esclusione dei giudici e degli arbitri) non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2772 c.c., i crediti dello stato per imposte indirette (e tale è l'imposta di successione) godono di privilegio sopra gli immobili cui si riferiscono, e pertanto l'amministrazione finanziaria potrebbe aggredirsi ove il soggetto obbligato (vale a dire l'erede) non adempie. L'art. 41 del citato d.lgs 346/1990 specifica che il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione e che il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

dalfornoluca pubblicato 13 agosto 2018

cit: "non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione" questo significa che l'erede non poteva vedersi intestato l'immobile senza presentare al notaio (presso il quale ha fatto l'accettazione dell'eredità)  l'avvenuto pagamento della dichiarazine di successione? O meglio: questo significa che il notaio non avrebbe dovuto trascrivere l'atto di accettazione di eredità senza aver avuto prova dell'espletamento della dichiarazione di successione?

Al momento son passati 8 anni dall'accettazione dell'eredità. Immagino resti in essere l'obbligo della dichiarazione di successione ed il pagamento delle gabelle relative ma, se interpreto correttamente, è prescritto il termine per la richiesta dele sanzioni?


Quello che non capisco è se l'immobile poteva essere intestato all'erede (poi divenuto esecutato) anche se questi non aveva espletato la dichiarzione di successione. E di conseguenza se l'immobile, ora da me acquisito in asta (decreto trasferimento, giudice escluso ai sensi dell'art 48 etc.) posso venderlo senza che la dichiarzione di successione venga pagata (l'esecutato non ha soldi per ottemperare).
Al momento il notaio scelto dal mio acquirente non è disposto a stipulare senza la dichiarazione di successione. Tuttavia un altro notaio da me interpellato si dice disponibile a stipulare, facendo sottoscrivere sia a me che all'acquirente, che siamo a conoscenza della mancanza delle dichiarazione di successione.

 

inexecutivis pubblicato 15 agosto 2018

Esatto.

Il diverso avviso dei due notai onestamente non ci meraviglia affatto, ed anzi è assolutamente comprensibile in ragione del fatto che, la corretta portata dell'art. 48, comma secondo, del testo unico delle successioni non è chiara, e ciò a causa del sibillino tenore letterale della norma.

È infatti discusso se essa, nel prescrivere il divieto di "compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte" se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione, si riferisca soltanto agli atti mortis causa (come ritenuto da taluni, e come evidentemente ritenuto dal secondo notaio da lei interpellato) ovvero anche agli atti stipulati tra l'erede ed il terzo acquirente.

A nostro avviso lo scopo della norma, che è chiaramente quello di "costringere" l'erede a presentare la dichiarazione di successione, induce a ritenere che essa si applichi non soltanto ai negozi mortis causa (pubblicazioni di testamenti, rinuncia ed accettazione di eredità, identificazione catastale, rinuncia ad azione di riduzione, procure), ma anche ai rogiti relativi ai trasferimenti inter vivos (dagli eredi o legatari ai terzi acquirenti) dei beni provenienti da una successione non dichiarata.

dalfornoluca pubblicato 16 agosto 2018

Ottimo, quindi ricapitolando è stato il notaio che ha presentato la trascizione dell'accettazione dell'eredità ad originare questo "dissesto" burocratico. Tornando alla domanda iniziale, non posso quindi chiedere ristoro al tecnico che stilò la perizia.

Vi ringrazio per tutte le informazioni concessemi.

Cordialmente, Luca

inexecutivis pubblicato 20 agosto 2018

Non ci sono elementi sufficienti per affermare la responsabilità del notaio. Occorrerebbe procedere ad una attenta analisi degli atti, anche perchè i notai sono di solito molto attenti.

Inoltre, nessuna responsabilità ci pare ascrivibile al perito, in quanto non rientra tra i compiti descriti all'art. 173 bis disp. att. cpc. quello di verificare se il debitore il quale abbia acquistato il bene in forza di successione mortis causa abbia versato l'imposta di successione, non esistendo un vincolo di solidarietà passiva nell'adempimento di siffatta obbligazione tributaria tra erede ed acquirente.

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