La domanda, per quanto semplice, richiede a nostro avviso una risposta articolata.
Com'è noto, in base al disposto dell'art. 22, n. 1, lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Nell'intrepretare l'elastico e generale dato normativo, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che l'interesse legittimante l'accesso non richiede l'esistenza in capo all'istante di una situazione giuridica azionabile in giudizio, essendo sufficiente che questi sia titolare di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo (cfr. per tutti, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545).
Pertanto, la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 giugno 2008, n. 5479, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1960).
Sulla scorta di queste premesse è stato ritenuto in giurisprudenza che il promissario acquirente di un immobile ha diritto ad accedere a tutti gli atti relativi al permesso di costruire che ha ad oggetto l'immobile (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 06/11/2008, n. 881).
Fatta questa premessa, va tuttavia aggiunto,secondo noi, che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare presso i competenti uffici pubblici, la condizione urbanistico edilizia del bene, accertamento i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.
Se ne deve allora ricavare che tutte quelle informazioni relative al bene che potrebbero essere acquisite attraverso l'esercizio del diritto di accesso da parte del quisque de populo, nell'esecuzione forzata costituiscono il corredo di un ventaglio informativo che deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati.
Ed allora, il diritto di accesso potrebbe essere negato dalla pubblica amministrazione in forza della considerazione per cui tutte le informazioni in suo possesso sono, per espressa previsione normativa, già poste a disposizione degli interessati poiché contenute nell'elaborato peritale, e cioè negli atti della procedura, di cui ogni interessato può prendere visione senza che a questo fine sia necessario esercitare alcun accesso agli atti amministrativi; né questa obiezione può essere superata dal rilievo per cui in alcuni casi (più o meno numerosi) le informazioni contenute nella perizia sono errate.