dichiarazione di agibilità e acquisto in asta

  • 7,4K Viste
  • Ultimo messaggio 23 ottobre 2018
mcolo pubblicato 17 dicembre 2017

Buonasera,

Ho comprato da qualche mese una casa all'asta. 
Ora ho ricevuto il decreto di trasferimento e sono ufficialmente proprietario, andando in comune ho notato la mancanza del certificato di agibilità. O meglio, ne ho scoperto la mancanza dal decreto di trasferimento.
Ho riguardato la perizia, nella perizia non si è fatta nessuna menzione alla mancanza di questo certificato.
L'immobile da perizia risultava non conforme, ma regolarizzabile.

Possibile che il tenico durante la scrittura della perizia non abbia fatto questo controllo?
Nel caso in cui la mancanza di questo certificato fosse stata scritta nella perizia, la basa d'asta sarebbe stata differente?
Come posso fare per ottenere il certificato?

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2017

Nel rispondere alla domanda occorre muovere dalla premessa per cui ai sensi dell’art. 173 bis n. 6 disp. att. c.p.c., tra i compiti dello stimatore dell’immobile rientra “la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa”.

Dunque, per espressa previsione normativa il perito deve verificare la sussistenza del certificato di agibilità dell’immobile in conformità alla sua destinazione di fatto o, ove non ancora rilasciato, la sussistenza delle condizioni per il suo rilascio.

Il fatto che il certificato di agibilità sussista o meno non rappresenta un distinguo rilevante.

Quello che piuttosto è determinante è la verifica della sussistenza per ottenere materialmente l’agibilità. Infatti, un conto è l’assenza del certificato di agibilità in riferimento ad un immobile che possiede i requisiti per ottenerlo, sicché si tratta semplicemente di procedere ad una regolarizzazione formale, altro è trovarsi dinanzi ad un immobile che quei requisiti non possiede, poiché in tal caso si tratterà di eseguire quegli interventi strutturali necessari a rendere l’immobile idoneo a conseguire l’agibilità.

Quanto alle modalità per ottenere il certificato, occorre procedere ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Infatti, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificataAi fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.

 

Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

eagle24 pubblicato 19 ottobre 2018

Esiiste un metodo per sapere la conformità urbanistica  e l'agibilità prima di acquistare la casa???? Considerando gli errori che fanno i periti in perizia... In comune non possono dire nulla?

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2018

La domanda, per quanto semplice, richiede a nostro avviso una risposta articolata.

Com'è noto, in base al disposto dell'art. 22, n. 1, lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Nell'intrepretare l'elastico e generale dato normativo, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che l'interesse legittimante l'accesso non richiede l'esistenza in capo all'istante di una situazione giuridica azionabile in giudizio, essendo sufficiente che questi sia titolare di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo (cfr. per tutti, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545).

Pertanto, la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 giugno 2008, n. 5479, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1960).

Sulla scorta di queste premesse è stato ritenuto in giurisprudenza che il promissario acquirente di un immobile ha diritto ad accedere a tutti gli atti relativi al permesso di costruire che ha ad oggetto l'immobile (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 06/11/2008, n. 881).

Fatta questa premessa, va tuttavia aggiunto,secondo noi, che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare presso i competenti uffici pubblici, la condizione urbanistico edilizia del bene, accertamento i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

Se ne deve allora ricavare che tutte quelle informazioni relative al bene che potrebbero essere acquisite attraverso l'esercizio del diritto di accesso da parte del quisque de populo, nell'esecuzione forzata costituiscono il corredo di un ventaglio informativo che deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati.

Ed allora, il diritto di accesso potrebbe essere negato dalla pubblica amministrazione in forza della considerazione per cui tutte le informazioni in suo possesso sono, per espressa previsione normativa, già poste a disposizione degli interessati poiché contenute nell'elaborato peritale, e cioè negli atti della procedura, di cui ogni interessato può prendere visione senza che a questo fine sia necessario esercitare alcun accesso agli atti amministrativi; né questa obiezione può essere superata dal rilievo per cui in alcuni casi (più o meno numerosi) le informazioni contenute nella perizia sono errate.

Close