L'art. 543, co. 5 c.p.c. dispone che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.

Nell’ipotesi in cui l’avviso di avvenuta iscrizione venisse depositato dopo la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, sarebbe motivo di inefficacia dello stesso?