decreto udienza di vendita art 569 cpc

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  • Ultimo messaggio 22 gennaio 2022
andrea pubblicato 16 gennaio 2022

Buongiorno

In una esecuzione forzata  immobiliare il giudice aveva decretato l'udienza di vendita art 569 cpc  per il 30 novembre , il mio avvocato attendeva il deposito della stima che doveva avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza di vendita.

il ctu non deposita nessuna perizia nei termini previsti , non fa nessuna richiesta di rinvio deposito stima dell'immobile e il giudice non emette nessun documento di autorizzazione al deposito tardivo della perizia di stima.

all'udienza del 30 novembre convoca il ctu e le parti per il 12 di dicembre per chiarimenti sul mancato deposito della stima dell'immobile.

il 4 dicembre il ctu deposita la perizia telematicamente in cancelleria ,non invia nessuna copia al debitore o all'avvocato.

all'udienza del 12 di dicembre il giudice convalidata la vendita continua la procedura esecutiva.

il 21 di dicembre il mio avvocato deposita il ricorso per opposizione ex art 615 

il giudice dell'esecuzione ritiene il ricorso tardivo e inammissibile anche se si parla di usura e di superamento limite di finanziabilità.

Chiedo anche se il termine non è perentorio del deposito della stima almeno 30 giorni prima dell'udienza di vendita che doveva avvenire il 30 di novembre, per il diritto alla difesa non dovevano passare almeno 30 giorni dal deposito della perizia . 

Si puo  accettare una perizia depositata dopo la prima data fissata di udienza di vendita nonostante non sia mai stata fatta richiesta di proroga dei tempi di deposito della stima.

Puo una udienza di convocazione ctu e delle parti diventare udienza di vendita ex art 569 cpc senza nessun preavviso.

 

Grazie

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robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

All ' udienza del 12 dicembre vi siete presentati ? 

andrea pubblicato 16 gennaio 2022

Buongiorno

 

NO 

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Dovevate partecipare , il ctu seppure in ritardo e dopo giusto sollecito ha presentato la perizia , di poi il GE non può giudicare la questione della supposta usura , in tal caso va fatto ben altro iter ovvero fare denuncia e sarà poi il pm a richiedere una sospensione della procedura al massimo per 300 gg , sempre  che venga ravvisato il reato . Quindi non vedo elementi equivoci nè appigli per eventuali opposizioni .

andrea pubblicato 16 gennaio 2022

Buongiorno

Il giudice ha dato comunque un tempo per instaurazione del giudizio di merito , quindi la possibilità di contestare l'esecuzione forzata , ovviamento procedura che abbiamo intrapreso.

Nel fratempo l'esecuzione forzata sta continuando il suo iter .

Grazie per le sue risposte . 

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Capisco , mi era sfuggito il dettaglio perchè non lo aveva scritto . In bocca la lupo !! ci tenga informati 

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

Il fatto che non vi siate presentati costituisce certamente un elemento che potrebbe giocare a vostro sfavore, posto che il giudice può sempre disporre la vendita, quando ritenga di essere in condizione di poterlo fare.

andrea pubblicato 19 gennaio 2022

Buongiorno 

Non è in discussione l'autorità del giudice , è giusto che lui decida di procedere con la vendita .

è in discussione se era giusto negare la difesa.

il ctu non ha chiesto nessuna proroga per il deposito per la perizia , 

il giudice non ha autorizzato nessuna proroga al ctu.

il 30 di novembre era l' udienza per la vendita ma non c'era nessuna relazione di stima

quindi il giudice ha fissato il 12 di dicembre per convocare il ctu e le parti per capire il perche del ritardo.

il 4 dicembre il ctu deposita la perizia in cancelleria e non invia nulla al debitore

il 12 all'udienza il giudice si riserva

il 13 dai il via alla vendita, 

la legge dice che dal deposito della stima , il debitore ha 15 giorni per fare le proprie osservazioni , e il ctu altri 15 per rispondere , quindi dopo almeno 30 giorni dal deposito della perizia si puo fissare l'udienza della vendita  ma il giudice non aspetta neanche i primi 15 giorni per le osservazioni e da al via alla vendita. Tutto normale , non mi sembra , a quel punto abbiamo preferito fare opposizione su argomenti piu importanti e piu travolgenti di quello di contestare la perizia , superamento del limite di finanziabilità che si evince dalla stessa perizia della banca e usura e deposito della trascrizione in conservatoria dopo 7 giorni che la causa è stata gia inscritta a ruolo. Tutti argomenti che possono rendere l'esecuzione nulla , per la cassazione.

Per me il giudice è giusto che decida con autorità , ma la legge i regolamenti le procedure non sono fatte per essere interpretate a proprio piacimento. Questa è la mia opinione , ma ovviamente io sono di parte e potrei non essere obiettivo

 

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

Cerchiamo di chiarire il nostro pensiero. Tutto quello che lei dice è giusto, ma nella domanda si parlava di una opposizione ex art. 615, non di opposizione a norma dell'art. 617. La distinzione è rilevante, poichè solo le opposizioni ex 615 (di cui lei parlava) sono precluse dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, non quelle promosse ex art. 617.

andrea pubblicato 20 gennaio 2022

Buonasera

 

Chiedo scusa , il mio avvocato ha fatto opposizione sia ex art 615 che 617.

il giudice ha ritenuto il 615 inammissibile perche è avenuto dopo la vendita e il 617 perche non vi sono motivi ne validi ne fondati per sospendere l'esecuzione. 

 

robertomartignone pubblicato 20 gennaio 2022

Il giudice dell ' esecuzione non entra nel merito della questione inerente al reato di usura , in tal caso va fatto un iter differente come Le ho scritto , per questo motivo probabilmente non ha accolto l ' opposizione ex art.617 . Ma l ' immobile è in asta o è stato già venduto ?

andrea pubblicato 20 gennaio 2022

Buonasera

Asta ,anche se a giorni aspettiamo udienza di merito per richiesta sospensione.

robertomartignone pubblicato 21 gennaio 2022

Capisco , ci faccia sapere .

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2022

Non possiamo entrare nel merito delle valutazioni del giudice dell'esecuzione senza aver approfondito le ragioni dell'opposizione promossa ex art. 617. La inammissibilità dell'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 ci sembra corretta.

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