Decreto trasferimento-accordo esecutato !?

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Antonio86 pubblicato 20 marzo 2019

Buongiorno,in primo luogo vi ringrazio in anticipo per la vostra professionalità, è la prima volta che scrivo ma già guardando le domande degli altri e le vostre risposte mi siete stati di grande aiuto.

Per quanto riguarda la mia situazione, mi sono aggiudicato una casa in asta a luglio e ho fatto il saldo prezzo tramite mutuo, facendo l'atto di mutuo con un notaio convezionato con la banca( specializzata in mutui per asta) ad ottobre. L'immobile è occupato( marito e moglie più figlia di 15 anni) e il custode mi ha appena  chiamato dicendomi che ha il decreto di trasferimento firmato dal giudice ed che è andato dall'esecutato dicendogli che ha un mese di tempo per lasciare l'immobile ma mi ha detto anche che se l'esecutato continui ad non abbandonare la casa potrebbero passare altri 3-4 mesi affinchè non venga liberato con la forza. Le mie domande sono queste:

1) Siccome non mi fido cecamente dell'avvocato delegato, ora che è stato fatto il decreto di trasferimento devo contattare il notaio per farmi dare copia dell'atto di mutuo?devo fare qualche comunicazione?devo fare io qualcosa in questo senso?so che sono domande senza senso ma non vorrei che mi scappi qualcosa che non conosco e che dovevo fare che poi mi può causare problemi

2)Nell'ultimo mese sono entrato  in contatto con l'esecutato che mi ha chiesto dei soldi per lasciarmi la cucina,motori che hanno reso elettrico il garage, vasca idromassaggio( lui ha tolto già condizionatori e addirittura il corrimano sulle scale che portno al piano di sopra e al piano di sotto) e io sarei anche d'accordo più che altro perchè voglio che lasci la casa il prima possibile in quanto sto pagando sia il mutuo della casa in questione da ottobre e sia l'affitto e ho due bambini piccoli. Su questo punto le mie domande sono queste:

- Ma cosa effettivamente all'interno della casa rimane di sua proprietà?Nell'avviso di vendita era scritto nelle condizioni di vendita in questo modo...LA VENDITA AVVIENE NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI  I BENI SI TROVANO, CON TUTTE LE EVENTUALI PERTINENZE, ACCENSIONI, RAGIONI ED AZIONI, SERVITU' ATTIVE E PASSIVE...oppure è scritto nel DECRETO DI TRASFERIMENTO quello che effettivaemnte viene trasferito? in questo caso ho il diritto che  il custode mi dia copia del decreto?

-Se comunque per evitare problemi ecc accetto di dare dei soldi all'esecutato quindi ad esempio perchè mi lascia la cucina ecc( anche se lo farei soprattutto perchè ho capito che se non faccio cosi' resterà fin che può) in primo luogo si può fare e un qualcosa di  legale.?..se si come mi tutelo? devo fare una sorta di scritta privata che ha un valore?

3) l'esecutto  in tutto questo a chiesto una procedura di sovraindebitamento( nuova legge del 2017), è stato nominato un curatore, la procedura è stata accolta e il curatore non si è opposto alla vendita in quanto venduta ad un prezzo alto perchè poteva anche farlo e tutto è stato dichiarato davanti ad un giudice( nonostante cio' l'esecutato continua a non lasciare la casa!!! ).Quindi oltre alla figura dell'avvocato delegato c'è in questo la figura del curatore che a quanto ho capito non si parlano  in quanto l'avvocato delegato va avanti per la sua strada senza girare i soldi al curatore che è ormai è lui che deve avere in mano tutto( ognuno vuole la sua parcella?). In questa situazione io ho dato come fondo spese BEN 25.000 EURO,IL 20% della cifra totale e quando chiedo quanto mi ritornerà indietro nessuno mi risponde e sono davvero preoccupato( per me è prima casa, chi deve pagare il curatore?chi l'avvocato delegato?ci sono dei costi fissi a secondo del valore della casa che è di 125.000 euro?)

Mi scuso per le tante domande ma davvero non rieco più a dormire di notte.

Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 23 marzo 2019

Cerchiamo di andare con ordine e rispondere alle varie domanda.

Tempi di consegna.

Ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso nel momento in cui diviene proprietario del bene, momento che si identifica, secondo l'opinione più accreditata in dottrina e in giurisprudenza, con l'adozione del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Fatta questa premessa, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode ad adempiere all'obbligo di consegna.

 

Cosa fa parte dell'immobile.

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Fatta questa premessa, riteniamo che l'unico bene che può essere asportato sia la cucina.

Se per non avere problemi raggiungerà un accordo con il debitore, è sufficiente una semplice scrittura, in cui il debitore dichiara di vendergli dei beni.

Quanto al rimborso delle spese versate in eccedenza, occorrerà farne formale richiesta al professionista delegto.

crip pubblicato 26 luglio 2019

Buongiorno, Vorrei esporre la mia situazione simile a molte altre. Siamo una famiglia dalle poche risorse finanziarie, in 4 con un solo stipendio,e siamo riusciti ad aggiudicarci casa dei nostri sogni all’asta i primi di febbraio, sottoscrivendo atto di mutuo.

Sappiamo da funzionario di banca creditrice che ha assistito all’asta che la casa era abitata da inquilini faticosi a sfrattare, andati in causa con la proprietaria poiché sostenevano di pagare il mutuo e di esserne a tutti gli effetti proprietari... hanno perso.

La casa è andata già all’asta, loro hanno partecipato costituendo una società, vincendo la gara ma non ottenendo il mutuo perdono il tutto.

La seconda volta all’asta ci siamo solo noi.

A maggio l’avvocato che mi ha seguita mi contatta dicendomi che i vecchi inquilini vorrebbero comprare casa ad un prezzo non troppo alto. Rifiuto per due volte, nonostante le insistenze dell’avvocato

Prima della firma del decreto Si presenta a casa nostra un agente immobiliare che si occupa di aste il quale in qualità di amico dell’inquilina aveva contattato l’avvocato ed è venuto di persona a chiedere di vendere e di organizzare un incontro con la stessa per parlare. L’offerta raddoppia, noi rifiutiamo per motivi fiscali e per motivi di logistica familiare. Chiedono di poter prendere le loro cose e gli rispondiamo che il custode ha inviato la richiesta in modo formale e che se lasciano qualcosa la butto o gliela metto in strada per prenderla

Mio marito contatta l’avvocato chiedendo se possono portare via la cucina in muratura, i sanitari ecc ecc

L’avvocato risponde che se l’hanno pagato tanto d’altronde...

Ci contatta direttamente la vecchia inquilina sui cellulari e dicendo che per motivi di lavoro lei sta all’estero e non ha potuto sgomberare secondo il termine dato dal custode la casa, se può farlo con noi. Chiediamo di avere un messaggio scritto nel quale chiede anche un incontro economico qualora ci fossero oggetti o cose che vorremmo acquistare.

Noi non abbiamo le chiavi ancora. La settimana dopo il decreto è stato firmato ma il custode non consegna le chiavi poiché attende per legge la fine del periodo concesso agli inquilini per lo sgombero. Dopo un ulteriore settimana finalmente mi consegnano le chiavi ed entrando notiamo che hanno tolto le tende esterne parasole creando grossi buchi sulle facciate esterne. All’interno una colonna di mattoni smontata con calcinacci in giardino e una trave decorativa in legno sdradicata con enorme buco muro e soffitto. Cucina in muratura è rimasto solo scheletro e il piano di marmo con lavabo. Box doccia e sanitari di alcuni bagni levati, alcune porte interne tolte hanno staccato faretti e Maschere di prese di corrente lasciando fili scoperti e rubinetti scoperti. Hanno rovesciato la terra dei vasi di fiori lasciandola sulla terrazza.hanno tolto zanzariere su alcune finestre e rotto la luce esterna uguale alle altre case. Hanno lasciato una marea di vestiti e oggetti personali, alcuni imballati altri no, vasi piante mobili smontati e interi.

Ricontattati dall’inquilina che ci comunica che vorrebbe venire durante un weekend più un lunedì con gli operai per finire di sgomberare. Chiedo informazioni al custode il quale mi risponde : i beni che sono all’interno dell’immobile sono stati abbandonati; valuti Lei con i Suoi consulenti se consentire l’asporto dei beni rimasti. Anche per quanto riguarda le condizioni dell’immobile che ci ha segnalato La invito a valutare la situazione con i Suoi legali tenendo presente che la vendita dell’immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Prendiamo tempo poiché per motivi lavorativi e familiari non riusciremmo ad essere presenti e poiché non intendo far varcare le porte di casa mia ad un estranea.

Ci ricontatta chiedendo di farle sapere quando potrà ritirare i suoi oggetti e manda una serie di foto nelle quali mostra il parquet, maschere della corrente,costruzioni ornamentali in muratura, porte finestre, pavimento e tutte le altre cose già elencate.

Spostando le cose ci rendiamo conto che la quantità è enorme e sicuramente le occorre un traslocatore. Ma cosa ridarle? Dobbiamo pagare ? Il traslocatore non lo posso chiamare io e paga lei?

I vicini ci stanno chiarendo le idee sulla persona e a quanto pare la proprietaria era la loro tata sennonché prestanome per l’inquilina.

Ho già contattato un nuovo avvocato, ma sarebbe meglio andare anche dai carabinieri?

Ora le abbiamo chiesto di fare una lista di oggetti indispensabili che quando diremo noi faremo trovare fuori dai cancelli, ribadendo il concetto che il diritto di proprietà è venuto meno con la dichiarazione di abbandono da parte del custode e che tutto quello che restituiremo è gentilezza.

Grazie

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2019

Da quanto ci ha rappresentato ricaviamo il convincimento per cui l'ordine di liberazione è stato eseguito, ed i beni presenti nell'immobile, non essendo stati ritirati, devono essere considerati abbandonati ai sensi dell'artl 560, comma quarto, cpc.

Pertanto siete legittimati a rifiutare qualunque contatto con l'occupante.

 

crip pubblicato 28 luglio 2019

Buongiorno, Grazie per la risposta che mi convince ancora di più a non avere contatti. L’ordine è stato eseguito. L’immobile era libero da mesi quando abbiamo partecipato e prima di entrare in possesso hanno seguito la procedura di liberazione. Mi chiedo tuttavia se devo recarmi dai carabinieri e fare un esposto della vicenda. Grazie

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2019

A rigore le iha il diritto di pretendere dal danneggiante il risarcimento del danno derivante dalla vandalizzazione compiuta sull'immobile.

E' da valutare tuttavia se questo soggetto sia in grado di pagare.

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