A nostro avviso le deduzioni del curatore, sono parzialmente errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.
Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.
In seno alle procedure esecutive (individuali e, come nel suo caso, concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.
La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.
In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).
Ne deriva che da quel momento l’aggiudicatario consegue il diritto alla consegna del bene in forza delle regole generali sul contratto di compravendita, applicabile anche alle procedure esecutive (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).
Detto questo, la paura del professionista delegato (che evidentemente nel suo caso è anche il custode del bene) riposa evidentemente sul fatto che se venisse impugnato il decreto di trasferimento (nel termine di 20 giorni a mente dell’art .617 c.p.c.) ed il giudice dell’esecuzione dovesse sospendere la procedura, si porrebbe il problema della riacquisizione del possesso del bene quale conseguenza della sospensione.
Quanto alla restituzione dell’eccedenza del saldo prezzo svolgiamo le seguenti osservazioni.
Se se sono state versate le imposte relative al decreto di trasferimento vuol dire che tutte le spese gravanti sull’aggiudicatario sono state versate.
Dunque il professionista delegato è in grado di eseguire il calcolo di quanto le deve essere restituito.
L’unico margine di incertezza è determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual’è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, anche se in linea approssimativa il dato è acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.