DECRETO TRASFERIMENTO

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valentina1984 pubblicato 16 dicembre 2019

 Buongiorno,

il delegato della vendita mi ha informato telefonicamente che il decreto di trasferimento è stato firmato dal Giudice e che lo stesso giorno ha provveduto ad eseguire tutti i pagamenti presso l'Agenzia delle Entrate. Allo stesso tempo, mi riferiva tuttavia che per la consegna delle chiavi avrei dovuto attendere ulteriori 30 giorni per scongiurare eventuali opposizioni dell'esecutato e/o di altri creditori dello stesso; inoltre l'eccedenza del saldo prezzo non mi è ancora stata consegnata.

Quindi mi chiedo se tale prassi sia regolare.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2019

A nostro avviso le deduzioni del curatore, sono parzialmente errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.

Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.

In seno alle procedure esecutive (individuali e, come nel suo caso, concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Ne deriva che da quel momento l’aggiudicatario consegue il diritto alla consegna del bene in forza delle regole generali sul contratto di compravendita, applicabile anche alle procedure esecutive (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Detto questo, la paura del professionista delegato (che evidentemente nel suo caso è anche il custode del bene) riposa evidentemente sul fatto che se venisse impugnato il decreto di trasferimento (nel termine di 20 giorni a mente dell’art .617 c.p.c.) ed il giudice dell’esecuzione dovesse sospendere la procedura, si porrebbe il problema della riacquisizione del possesso del bene quale conseguenza della sospensione.

Quanto alla restituzione dell’eccedenza del saldo prezzo svolgiamo le seguenti osservazioni.

Se se sono state versate le imposte relative al decreto di trasferimento vuol dire che tutte le spese gravanti sull’aggiudicatario sono state versate.

Dunque il professionista delegato è in grado di eseguire il calcolo di quanto le deve essere restituito.

L’unico margine di incertezza è determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual’è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, anche se in linea approssimativa il dato è acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2019

A nostro avviso le deduzioni del curatore, sono parzialmente errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.

Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.

In seno alle procedure esecutive (individuali e, come nel suo caso, concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Ne deriva che da quel momento l’aggiudicatario consegue il diritto alla consegna del bene in forza delle regole generali sul contratto di compravendita, applicabile anche alle procedure esecutive (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Detto questo, la paura del professionista delegato (che evidentemente nel suo caso è anche il custode del bene) riposa evidentemente sul fatto che se venisse impugnato il decreto di trasferimento (nel termine di 20 giorni a mente dell’art .617 c.p.c.) ed il giudice dell’esecuzione dovesse sospendere la procedura, si porrebbe il problema della riacquisizione del possesso del bene quale conseguenza della sospensione.

Quanto alla restituzione dell’eccedenza del saldo prezzo svolgiamo le seguenti osservazioni.

Se se sono state versate le imposte relative al decreto di trasferimento vuol dire che tutte le spese gravanti sull’aggiudicatario sono state versate.

Dunque il professionista delegato è in grado di eseguire il calcolo di quanto le deve essere restituito.

L’unico margine di incertezza è determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual’è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, anche se in linea approssimativa il dato è acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.

valentina1984 pubblicato 18 dicembre 2019

Buongiorno,

specifico che il custode del bene è l'esecutato che però ha già pacificamente consegnato le chiavi al delegato. Ufficialmente tuttavia le stesse non sono in suo possesso, pertanto riferisce che è impossibilitato a consegnarmele in quanto da procedura sarebbe dovuto intervenire l'IVG per forzare la serratura.

Inoltre ieri mi ha anticipato via mail copia del decreto di trasferimento, dal quale risulta che lo stesso è stato depositato in cancelleria il 25 novembre 2019. A suo dire l'atto è stato solo trascritto all'Agenzia delle Entrate ma non ha eseguito gli ulteriori adempimenti (pagamenti e cancellazioni); inoltre mi informa che prima di entrare in possesso del bene devono trascorrere 30 giorni (dal 25 novembre) per eventuali contestazioni.

Mi confermate quindi che tale termine è infondato?

Visto che i 20 giorni di calendario sono ormai trascorsi posso affermare di avere diritto ad entrare nel pieno possesso del bene?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2019

Confermiamo quanto abbiamo detto. Le suggeriamo di girare al delegato le deduzioni da noi svolte, e chiedere limmediata consegna del bene.

moshe.fratini pubblicato 07 gennaio 2020

Buon giorno, a Giugno ho vinto un'asta telematica come unico offerente. Il giorno successivo ricevevo nella casella PEC una comunicazione da parte dell'associazione notarile riguardante le modalità di pagamento delle spese di trasferimento. Nel giro di un mese ho provveduto al saldo dell'asta ed al pagamento delle spese richieste e mi sono recato presso l'associazione notarile per consegnare tutti i documenti richiesti. Alla consegna dei documenti richiesti non mi veniva rilasciato alcun foglio da firmare e venivo liquidato con la frase "la richiamimo noi quando il decreto di trasferimento è pronto". Passati 4 mesi senza ricevere alcuna comunicazione o risposta alle email di sollecito, ho chiamato direttamente il notaio delegato dal tribunale il quale mi tranquillizava dicendomi che la pratica era quasi giunta alla conclusione e mancavano solo la definizione delle percentuali di ripartizione e che nel giro di qualche settimana sarei stato contattato dall'associone notarile per il decreto di trasferimento. Oggi dopo un mese e mezzo senza ricevere alcuna telefonata, ho chiamato in cancelleria e mi hanno detto che a loro non risulta depositato nemmeno il verbale di aggiudicazione.

Le domande che mi sorgono sono le seguenti:

1) E' normale che non mi sia stato consegnato alcun verbale di aggiudicazione d'asta?

2) E' normale che in cancelleria non risulti depositato nessun verbale di aggiudicazione?

2) Come posso sollecitare la chiusura della pratica, oramai sono quasi 6 mesi che ho saldato?

 

Grazie Mille.

 

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".

Come si vede, il legislatore non ha individuato in termini precisi entro quanto tempo dal versamento del saldo prezzo deve essere emesso il decreto di trasferimento, prevedendo, con una formula più generica, che questo deve essere predisposto dal professionista delegato senza indugio, il che vuol dire che il decreto di trasferimento deve seguire al versamento del saldo in tempi brevissimi.

Detto questo, poiché i tempi trascorsi ci sembrano oggettivamente lunghi, le suggeriamo di inviare una formale richiesta (pec o raccomandata a.r.) con la quale sollecitare la consegna del decreto di trasferimento e quindi dell’immobile.

moshe.fratini pubblicato 16 gennaio 2020

Grazie mille, a seguito della sua risposta mi sono rivolto ad un legale per presentare istanza di sollecito.

Ultime domande (di cui mi scuso in anticipo per la banalità):

- E' normale che a 6 mesi dal saldo in cancelleria non risulti depositato nemmeno il verbale di aggiudicazione?

- Qualora risulti evidenza che il notaio delegato non abbia espletato senza indugio le sue funzioni (deposizione in cancelleria dei documenti necessari in tempi brevissimi), posso rivalermi su di lui per il mancato usofrutto del bene?

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2020

Cerchiamo di fornire ulteriori precisazioni.

1. Non ci sembra fisiologico che a distanza di sei mesi il decreto non sia stato ancora emesso.

2. Difficile dire se esistono margini per far valere una responsabilità del delegato, poiché è difficile dimostrare che ove questi avesse tempestivamente presentato la bozza del decreto il giudice l'avrebbe immediatamente firmata. Ciò perché i magistrati italiani, pur essendo, secondo le stime del CEPEJ, (European Commission for the Efficiency of Justice) i più produttivi d’Europa hanno il carico di lavoro più elevati rispetto ai loro colleghi europei.

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