A nostro avviso, la risposta al quesito formulato impone alcune considerazioni sistematiche di carattere preliminare.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio ha lo scopo di trasferire il potere di fatto sul bene indicato nel titolo esecutivo da colui che lo esercita attualmente a colui che ha diritto ad esercitarlo. Questo trasferimento, opera modificando solo la realtà concreta e non anche quella di diritto.
Occorre poi premettere che ai sensi dell’art. 1477 c.c. tra le obbligazioni del venditore rientra quella di consegnare al compratore la cosa ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della stessa.
Ciò in quanto “La compravendita non produce un effetto immediatamente traslativo del possesso o della detenzione del bene, che il venditore, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., ha l'obbligo di consegnare, e, conseguentemente, il relativo atto, ove non contenga una specifica indicazione in tal senso, non fornisce, di per sé prova del contestuale acquisto del possesso di tale bene da parte del compratore”. (Sez. 2, Sentenza n. 2660 del 04/03/1993, Rv. 481242 - 01).
Compiute queste premesse di fondo, riteniamo che il diritto del venditore di agire ex art. 605 e ss c.p.c. sussista anche dopo la stipula del contratto di compravendita, poiché esso è funzionale all’adempimento di una specifica obbligazione posta a suo carico dall’art. 1477 c.c., e posto che scopo della procedura esecutiva per rilascio è quella di operare il trasferimento della disponibilità materiale del bene indipendentemente dalle situazioni di diritto.
In questa direzione è possibile richiamare Cass. civ. Sez. II, 24-02-1995, n. 2135 la quale, a proposito dell’obbligo di consegna dei documenti ha previsto che il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso, ovvero l'obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori (in senso conforme, Cass. n. 1472/1999; 2914/1994).
Argomentando a contrario, sempre i giudici di legittimità hanno statuito che Ove il venditore conservi la materiale disponibilità del bene venduto senza dichiarare di detenerlo nel nome e nell'interesse del compratore o stipulare col medesimo un contratto in virtù del quale il rapporto di fatto degrada a detenzione, al secondo è preclusa la possibilità di intentare azione di spoglio nei confronti del primo o di chi abbia da lui ricevuto il possesso (Cass. civ., 16-12-1983, n. 7419).