Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando quanto segue.
L’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 aveva disposto, al comma 1 che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al comma due: “ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”
Successivamente, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24.4.2020, n. 27 (gu 29.4.2020, n. 110) ha prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 30 giugno 2020.
Infine, l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, ha ulteriormente prorogato fino all’11 maggio 2020 il periodo di rinvio d’ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020.
L’art. 83 comma sei del citato decreto legge prevede inoltre che per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Il comma sette specifica che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto o mediante trattazione scritta;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali;
h) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Insomma, come si vede, l’emergenza epidemiologica ha imposto un brusco rallentamento delle attività giudiziarie determinato dalla necessità di adottare misure organizzative necessarie a salvaguardare il così detto “distanziamento sociale”.
Questo momento di difficoltà, si spera dovrebbe essere in via di superamento.
È chiaro che la situazione ha determinato la creazione di un arretrato da smaltire negli uffici giudiziari e non solo, che con particolare riferimento ai decreti di trasferimento è acutita dal fatto che le formalità necessarie ad eseguirne la registrazione e la trascrizione richiedono il coinvolgimento di altri uffici, ed in particolare dell’agenzia delle entrate (ai fini della registrazione) e dell’agenzia del territorio (ai fini della trascrizione).