CTU causa divisione errata?

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2019
santo65 pubblicato 11 marzo 2019

Buonasera, mi trovo in una situazione alquanto complessa. A seguito di sentenza per una causa di divisione, ormai passata in giudicato, io e la controparte avremmo dovuto eseguire alcuni lavori per dar esecuzione alla perizia del CTU. I lavori si rendono necessari in quanto volti a dividere un immobile unico in due unita' separate ed indipendenti, assegnate una a me ed una a mia sorella. La CTU e' corredata da planimetria esplicativa, grazie alla quale bene si evidenziano le due unita' ed i loro confini. Ho incaricato il mio geometra di eseguire il frazionamento sulla base della planimetria di cui sopra e richiesto a mia sorella d'intervenire per chiudere tre porte che si affacciano su una veranda assegnata al mio immobile, cosi' come indicato in perizia. Mia sorella si rifiuta di chiudere queste porte adducendo che nonostante la planimetria assegni a me quella veranda e nonostante il perito indichi chiaramente che le tre porte vadano chiuse, le misure riportate nella parte descrittiva della CTU porterebbero a dedurre che in realta' la veranda in oggetto appartenga alla sua porzione.Posto che saro' costretto a ricorrere al giudice esecutivo per costringerla a chiudere quelle porte vorrei sapere se , in caso durante la causa emergesse effettivamente un errore nella CTU e quindi la planimetria fosse realmente in contraddizione con le misure di cui parla mia sorella, il giudice per legge dovrebbe far prevalere quanto riportato in planimetria e quindi lasciare a me la veranda o prevarrebbe la ragione di mia sorella? Grazie

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2019

A nostro occorre attenersi a quanto statuito dalla sentenza, la quale fa stato tra le parti, e dunque non può più essere rimessa in discussione.

Sulla scorta di quanto ci ha riferito, non riteniamo che le ragioni di sua sorella potranno trovare accoglimento, poiché avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza.

 

La giurisprudenza ha invero osservato che " In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018).

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