Cosa succede se non saldo l'intero prezzo dell'immobile all'asta?

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2021
utente1811 pubblicato 07 febbraio 2021

Buongiorno, qualche giorno fa mi sono aggiudicato un immobile. A seguito di alcuni sopralluoghi ho potuto constatare che sono presenti varie difformità fra l'immobile acquistato e la perizia di stima, la quale, redatta superficialmente dal professionista, non evidenzia alcuni problemi. Si tratta in tutti i casi di problei risolvibili, ma con onerosi lavori. Io non ho ancora effettuato il pagamento dell'immobile e non ho nemmeno ancora ricevuto il verbale di aggiudicazione. Potrei in qualche modo chiedere l'annullamento dell'asta e la contestuale restituzione della caparra? E nel caso non fosse possibile, cosa accadrebbe se non saldassi il resto dell'importo? Perderei solo la caparra o incorrerei in ulteriori sanzioni/problemi? Nell'avviso di vendita si legge: 

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario oltre a perdere tutte le somme versate, è tenuto alla responsabilità di cui all'articolo 587 c.p.c., ovvero il giudice dell'esecuzione disporrà la confisca a titolo di multa dell'importo pari alla differenza tra il prezzo ricavato dalla nuova vendita, tenendo conto della cauzione incamerata, e il prezzo determinato nell'aggiudicazione inadempiuta.In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario oltre a perdere tutte le somme versate, è tenuto alla responsabilità di cui all'articolo 587 c.p.c., ovvero il giudice dell'esecuzione disporrà la confisca a titolo di multa dell'importo pari alla differenza tra il prezzo ricavato dalla nuova vendita, tenendo conto della cauzione incamerata, e il prezzo determinato nell'aggiudicazione inadempiuta.

Ringrazio in anticipo per l'attenzione,

Cordiali saluti

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robertomartignone pubblicato 07 febbraio 2021

Risultando aggiudicatario inadempiente perderebbe   la somma versata  e  come viene riportato chiaramente nell ' avviso di vendita è tenuto alle responsabilità come da art. 587 c.p.c. 

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

l’art. 587 c.p.c. prevede che l’aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.

Questo pagamento è dovuto in forza del decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. con il quale il Giudice dell’esecuzione condanna l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

utente1811 pubblicato 09 febbraio 2021

Grazie per la risposta. Poiché all’esperimento precedente a quello della mia aggiudicazione l’appartamento era stato già aggiudicato, io ed il precedente aggiudicatario, nel caso in cui alla prossima vendita non si raggiungesse il prezzo di aggiudicazione, saremmo tenuti a dividerci equamente la differenza? Le caparre si sommerebbero? Saremmo obvligati in solido? E infine, se il giudice ritenesse di non disporre ulteriori esperimenti di vendita, cosa succederebbe? Grazie in anticipo

utente1811 pubblicato 09 febbraio 2021

Grazie per la risposta. Poiché all’esperimento precedente a quello della mia aggiudicazione l’appartamento era stato già aggiudicato, io ed il precedente aggiudicatario, nel caso in cui alla prossima vendita non si raggiungesse il prezzo di aggiudicazione, saremmo tenuti a dividerci equamente la differenza? Le caparre si sommerebbero? Saremmo obbligati in solido? E infine, se il giudice ritenesse di non disporre ulteriori esperimenti di vendita, cosa succederebbe? Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

Rispondiamo a questa domanda osservando che la norma non disciplina il caso prospettato, che presuppone un solo aggiudicatario inadempiente, e quindi la risposta deve essere fornita attraverso una ricostruzione sistematica delle norme di riferimento.

Come detto, l’art. 587 c.p.c. prevede che l’aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.

Questo pagamento è dovuto in forza del decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. con il quale il Giudice dell’esecuzione condanna l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

La norma precisa che il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

Sulla scosta di questi dati riteniamo che se più aggiudicatari decadono dall’aggiudicazione, ciascuno di essi sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo cui si è aggiudicato il bene e quello di effettiva aggiudicazione, con la precisazione che ai fini della condanna andrà tenuto conto delle cauzioni da entrambi versate.

Gli aggiudicatari decaduti diventeranno così obbligati in solido nei confronti dei creditori incapienti (in forza del principio generale di solidarietà passiva nelle obbligazioni enunciato dall’art. 1294 c.c.), nei limiti in cui il loro debito coincide, ed il soggetto che è stato chiamato ad adempiere potrà agire di regresso per la metà nei confronti dell’altro aggiudicatario.

Quanto all’ipotesi in cui il bene resti definitivamente invenduto, riteniamo che occorra preliminarmente distinguere i casi in cui all’estinzione della procedura si giunga per causa imputabile alle parti (rinuncia agli atti o inattività) da quelli in cui invece l’esecuzione si arresti per fatto ad esse non ascrivibile (si pensi ad una declaratoria di chiusura anticipata della procedura per infruttuosità ai sensi dell’art.164-bis disp. att. c.p.c., o al perimento del bene). È chiaro infatti che nella prima ipotesi non potranno farsi ricadere sull’aggiudicatario inadempiente le conseguenze della scelta o della negligenza delle parti, sicché la possibilità di pronunciare il decreto di condanna va esclusa.

Più incerto appare lo scenario in cui alla declaratoria di improseguibilità si giunga per fattori esogeni alla sfera di controllo delle parti.

Prima facie si potrebbe dire che in questo caso la possibilità di pronunciare il decreto va a maggior ragione riconosciuta tenuto conto delle più gravi conseguenze che l’inadempimento ha prodotto; se infatti il decreto compensa la perdita subita per effetto del mancato versamento del saldo, la sua pronuncia si impone a fortiori quando questa perdita è massima.

Questi argomenti, certamente condivisibili e coerenti rispetto alla ratio della disposizione non paiono tuttavia condivisibili de iure condito, poiché lo scenario fattuale contemplato dalle norme sopra richiamate non contempla il caso del cespite rimasto invenduto. Invero, ove si osservi la disposizione, si vede che essa ipotizza una successiva vendita del bene cui sia seguita una distribuzione del ricavato la quale abbia lasciati insoddisfatti uno o più creditori, la qualcosa non accade nel caso di improseguibilità; se ne deve allora ricavare che in queste circostanze il decreto non può essere emesso (in questi termini registriamo una decisione del Tribunale di Mantova dell’ 11 maggio 2020).

utente1811 pubblicato 11 febbraio 2021

Ringrazio per l'esaustiva risposta,

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

grazie a lei!

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