cosa fa parte dell'immobile?

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claudia pubblicato 15 aprile 2017

Salve.
ho acquistato un immobile all'asta occupato dai creditori. La perizia era molto stringata e nn era elencato nello specifico cosa facesse parte dell'immobile.

Aspettavo il decreto di trasferimento x ottobre/novembre 2017 (visto la situazione scandalosa del tribunale), ma un cambio di giudice ha portato un miracoloso cambiamento ed ho già ottenuto il dc di trasferimento. Adesso ho un dubbio su cosa i debitori siano autorizzati a rimuovere, e neanche il custode mi ha saputo rispondere.
Nello specifico mi chiedevo come andavano considerati:
-impianto di allarme
-antenna parabolica
-ante della cucina in muratura
-mobili sotto i lavandini dei bagni

Grazie a chi mi saprà rispondere

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inexecutivis pubblicato 19 aprile 2017

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

 

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato, a meno che il debitore esecutato non riesca a dimostrare che essi non facevano parte dell’immobile all’atto del pignoramento.

claudia pubblicato 30 aprile 2017

wow, grazie della risposta!

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2017

grazie a lei

claudia pubblicato 04 maggio 2017

Purtoppo non è andata così. Il custode ha parlato col giudice e mi ha riferito che il giudice ha detto che possono portare via tutto: antenna, allarme, ante dei mobili in muratura e anche il gas che è incastonato nella cucina....posso fare qualcosa x oppormi a questa decisione?

Al custode (che fra l'altro è anche l'avvocato delegato alla vendita) avevo girato la vs. risposta coi riferimenti delle sentenze, e anche lei è rimasta sorpresa dalla decisione del giudice.

inexecutivis pubblicato 07 maggio 2017

A questo punto le suggeriamo di presentare apposita istanza indirizzata al giudice dell'esecuzione (tramite un legale) nel quale rappresenterà la sua richiesta riportando il contenuto della risposta che le abbiamo fornito e chiedendo che il giudice ordini che bene sia trasferito con le pertinenze e gli accessori che ha indicato.

sprea79pd pubblicato 31 agosto 2017

Buongiorno, tra poco avrò la casa che sarà venduta all’asta... 

La mia domanda e la seguente…. il lavabo e la rubinetteria fanno parte dell’immobile o posso smontarle e per portarle via?

Perchè l'avvocato mi dice di si ma da quello che leggo qui sopra mi sembra di capire che non posso. 

 

grazie in anticipo

 

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2017

A nostro avviso la risposta al quesito formulato deve essere negativa.

Come abbiamo osservato in altri post di questa discussione, è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti:

uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario;

uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, abbiamo osservato come manchi nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso (simile al suo) in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

 Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato i beni indicati nella domanda non possono essere asportati.

sprea79pd pubblicato 13 settembre 2017

GRAZIE MILLE DELLA RISPOSTA.

inexecutivis pubblicato 15 settembre 2017

grazie a lei

sk80rb0isk80rb0i pubblicato 24 luglio 2018

Buongiorno,
gentilmente mi può dire quali di queste cose il debitore è autorizzato a rimuovere? Sono in una situazione in cui il debitore mi ha minacciato chiedendomi dei soldi per lasciare questi oggetti nell'appartamento e di non distruggere l'immobile.
-veranda- (la veranda è abusiva e sanabile secondo la perizia)
-Cucina- in muratura con lavello +lavastoviglie +fornelli +forno a incastro.
-mobile lavandino in muratura +lavabo +rubinetto
-Porta doccia in vetro fissato al muro +rubinetto
-zanzariere- sulle porte+finistre
-lampioni- fissati sulle pareti esterni
-cassaforte- a muro
-impianto- di allarme
-placchette luce/prese/pulsanti/lampadari ( in generale impianti della luce)
-termosifoni
E se il giorno della consegna delle chiavi dovessi accorgermi che manchino alcuni oggetti elencati sopra e che la casa non è più in buone condizioni (nel senso muri/ pilastri distrutti) come descritto nella perizia (incluse le foto), come dovrei comportarmi legalmente?
Grazie in anticipo,

inexecutivis pubblicato 28 luglio 2018

Per rispondere al quesito formulato occorre muovere dalla premessa per cui l’art. 2922 c.c., esclude che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Ciò comunque non vuol dire che l'aggiudicatario sia privo di ogni forma di tutela, poiché in capo al custode esiste un preciso obbligo di conservazione del bene pignorato.

Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Stessa disposizione si rinviene nell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., che attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, se non l’ha esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale “nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso” Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; 30 giugno 2014, n. 14765).

Fatta questa premessa, affinché il custode sia chiamato a rispondere dei danni cagionati all’immobile è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità dell’immobile (a meno che, ovviamente, ciò non si verifichi per colpa del custode medesimo). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

Ed allora, venendo ad offrire un suggerimento concreto in relazione al quesito prospettato, rileviamo che andrebbe verificato quali accorgimenti e quali condotte il custode avrebbe potuto utilizzare per impedire questi danneggiamenti, anche se stando al tenore della domanda ci pare difficile che egli possa fare qualcosa.

A questo punto, non rimarrebbe che agire contro l'occupante per il risarcimento del danno.

caterinap pubblicato 23 agosto 2018

Buon pomeriggio, Ci siamo aggiudicati all’asta un immobile. L’esecutato ci ha proposto in vendita (oltre all’arredamento) quanto segue: - Camino termoventilato completo di canna fumaria esterna in rame e copertura - Addolcitore acque e purificatore resine - Impianto irrigazione - Automazioni portone basculante garage e automazione cancelli esterni - Allarme antifurto - Scala interna a tre rampe in pannelli e vetro antisfondamento.

Ai sensi dell'art. 2912 del c.c. il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata e ai sensi dell'art. 817 del c.c.  le cose sopra elencate devono essere considerate pertinenze in quanto destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (in questo caso dell'immobile in oggetto). Dal nostro punto di vista quanto proposto dall’esecutata sembra infondato e contrario a quanto previsto dal codice civile. Ho provato a sentire il custode, secondo il quale dovrebbe fare fede la perizia dell’immobile, che però è molto sintetica e non riporta alcun dettaglio.

Come dobbiamo comportarci?

inexecutivis pubblicato 26 agosto 2018

Come abbiamo avuto occasione di precisare nelle precedenti risposte di questa discussione è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

 Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato, a meno che il debitore esecutato non riesca a dimostrare che essi non facevano parte dell’immobile all’atto del pignoramento.

Da questo punto di vista i dati riportati nella perizia non sono determinanti poiché non è la perizia ma l'atto di pignoramento a determinare cosa sia oggetto di esecuzione, e quindi di vendita e trasferimento all'aggiudicatario.

Ciò detto, il suggerimento che ci sentiamo di interloquire con il custode ricordandogli che i beni di cui alla domanda devono ritenersi compresi nel pignoramento e che obbligo del custode è quello di garantire l'integrità del bene in funzione della sua consegna all'aggiudicatario. Infatti, "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

pizia pubblicato 08 luglio 2019

Buona Sera

Dopo lunga attesa...forse il giorno 15 luglio riuscirò a varcare la soglia della casa vinta all'asta in 27 febbraio 2019. 

Sono in possesso di una relazione di stima fatta da un professionista risalente al 2015, analizzata nello specifico non risulta essere molto particolareggiata sul cosa faceva o non faceva parte della casa quindi alla domanda... cosa possono portare via gli ex proprietari ?

- nr.2 climatizzatori ( motori + splits)

-Mobile /lavabo ( incassato) del bagno

-cabina doccia

- porte interne

-porta blindata

- caldaia e termosifoni

-placche/frutti luce

possono sembrare domande sciocche, in realtà veniamo da una situazione tutt'altro che serena con 2 udienze (fatte e vinte) in tribunale, riguardanti assegnazione e liberazione dell'immobile stesso.

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra risposta porgo

cordiali saluti 

Pizia

 

 

 

 

pizia pubblicato 08 luglio 2019

Buona Sera

Dopo lunga attesa...forse il giorno 15 luglio riuscirò a varcare la soglia della casa vinta all'asta in 27 febbraio 2019. 

Sono in possesso di una relazione di stima fatta da un professionista risalente al 2015, analizzata nello specifico non risulta essere molto particolareggiata sul cosa faceva o non faceva parte della casa quindi alla domanda... cosa possono portare via gli ex proprietari ?

- nr.2 climatizzatori ( motori + splits)

-Mobile /lavabo ( incassato) del bagno

-cabina doccia

- porte interne

-porta blindata

- caldaia e termosifoni

-placche/frutti luce

possono sembrare domande sciocche, in realtà veniamo da una situazione tutt'altro che serena con 2 udienze (fatte e vinte) in tribunale, riguardanti assegnazione e liberazione dell'immobile stesso.

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra risposta porgo

cordiali saluti 

Pizia

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2019

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato.

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