Corruzione prima di un asta

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  • Ultimo messaggio 04 maggio 2017
alessandro92 pubblicato 06 aprile 2017

Oggi ho partecipato ad una asta , eravamo in due .... 

Il mio avversario ha provato a corrompermi prima con 500 € se facevo scena muta , poi con 1000 € e poi con 1500 €

Io non ho accettato , e siamo andati all'asta , lui ha vinto . 

Non è questo il punto , potevo prima del asta farlo espellere ?

Cosa dovevo fare , dovevo avere una prova reale ( visto che eravamo in una sala di attesa da soli ) ? 

Come vi sareste comportati voi ? 

Un saluto 

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inexecutivis pubblicato 08 aprile 2017

A nostro avviso, i fatti descritti nella domanda integrano il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Più difficile dire se la fattispecie delittuosa che abbiamo appena riportato si sia verificata nella forma consumata o possa dirsi arrestatasi allo stadio del tentativo.

In quest’ultima direzione segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 9671 del 05/03/2015, secondo la quale “Integra il tentativo del reato di turbativa di pubblico incanto, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., la condotta di chi offre denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un imputato che, prima dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione di un immobile, aveva offerto ad altro soggetto la restituzione dei soldi da questi versati a titolo di cauzione per poter partecipare all'asta, allo scopo di ottenere che questa andasse deserta e consentire così alla sua famiglia, in attesa di ricevere delle somme di denaro, di rientrare in possesso del bene)”.

 

In senso opposto riportiamo invece Cass. Sez. 6, n. 41365 del 07/10/2013, secondo la quale “L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. (Fattispecie in cui la Corte, in presenza di condotte minacciose poste in essere al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto ha riqualificato il fatto, ritenuto dal giudice di merito in termini di tentativo, come reato consumato)”.

claudia pubblicato 01 maggio 2017

Noi, all'asta a cui abbiamo partecipato, abbiamo fatto partire la registrazione col cellulare dal momento in cui siamo arrivati davanti lo studio del delegato alla vendita, fino a che non siamo entrati in autostrada al ritorno, proprio x tutelarci in caso di corruzione o minacce.
Era un'asta molto ambita, che partiva da 42.000 x un immobile valutato 415.000, quindi eravamo 9 partecipanti.
Dopo l'asta (che abbiamo vinto), abbiamo anche invitato il delegato a prendere un aperitivo x uscire "scortati", visto che c'erano un paio di persone che ci avevano messo un po' di paura....

X fortuna è andato tutto bene!!!

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2017

meno male....

turi77 pubblicato 02 maggio 2017

Buona sera, ho partecipato ad asta senza incanto... il giudice delegato alla vendita vedendo diverse buste ha indetto una gara al rialzo senza verificare però preventivamente che tutte le offerte fossero regolari (bolli, richiesta corretta, procure ecc.). Hanno partecipato in due su quattro con un comportamento fin dall'inizio anomalo... da verifiche successive i due si conoscevano ed hanno rapporti d'affari insieme... a luce di ciò il professionista delegato alla vendita si è comportato correttamente? inoltre come si potrebbe dimostrare che i due "duellanti" erano daccordo? Grazie

inexecutivis pubblicato 04 maggio 2017

La preliminare verifica della regolarità delle offerte depositate è compito dal quale il professionista delegato non può affatto esimersi, (ai sensi dell'art. 591 bis cpc) anche perchè questa verifica è volta anche a sindacare l'ammissibilità della stessa offerta (e dunque della legittimazione dell'offerente a partecipare alla eventuale gara).

Quanto alla eventuale collusione dei partecipanti, occorre verificare se essa abbia dato luogo ad una turbativa, nei termini di cui all'art. 353 cp, e se di essa fosse a conoscenza il delegato.

Infine in ordine alla prova dell'accordo, non siamo in grado di dire come potrebbe dimostrarsi, ciò dipendendo da come in concreto si sono sviluppati i rapporti tra i soggetti coinvolti.

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