continuità delle trascrizioni

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  • Ultimo messaggio 26 febbraio 2021
hesde pubblicato 24 febbraio 2021

Buongiorno , sto seguendo in immobile all'asta , la procedure è un contenzioso civile , ma mi sono accorto che sull'avviso di vendita è inserita la seguente dicitura :

" si segnala che non risulta rispettata la continuità delle trascrizioni per omessa trascrizione di accettazione di eredità , trascrizione che non potrà essere eseguita dalla procedura "

Ma questo precluderà quindi il decreto di trasferimento o atto notarile ?

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2021

Nelle ipotesi in cui il bene sia stato acquistato per accettazione dell'eredità cui è stato chiamato l’erede, si impone che detta accettazione sia stata trascritta in suo favore ai sensi dell'art. 2648 c.c..

A questo proposito va ricordato che il codice riconosce due modi di accettazione dell'eredità: quella espressa (art. 475 c.c.), che si compie per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e quella tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Nel primo caso oggetto di trascrizione sarà l'atto pubblico di accettazione dell'eredità; nel secondo caso sarà oggetto di trascrizione l'atto implicante l'accettazione tacita, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648, ove questa risulti da titolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) idoneo ad essere trascritto nei pubblici registri. Questa norma prevede peraltro (e la cosa ha rilievo proprio ai fini che qui interessano) che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Dunque, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, colui il quale intenda dimostrare e trascrivere in favore dell'erede il titolo di acquisto dell'eredità dovrà ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita proponendo domanda giudiziale in tal senso, e provvedere alla sua trascrizione.

Nei termini sopra richiamati si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che se è vero che quando la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, primo comma, è altrettanto vero che in forza del secondo comma del medesimo art. 2650, se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644 c.c. (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).

In definitiva colui che acquista in sede giudiziaria un bene proveniente da successione ereditaria non trascritta, avrà poi la necessità di “saldare” la continuità delle trascrizioni procurandosi un titolo che accerti che l’erede ha compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità.

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