Consegna chiavi prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 24 settembre 2019
robertaroma pubblicato 25 luglio 2019

Buonasera, ad aprile 2019 insieme al mio compagno abbiamo acquistato una casa all'asta. Per saldare il prezzo della stessa, abbiamo richiesto un mutuo, che ci è stato concesso dalla banca e proprio ieri sono stati emessi gli assegni per effettuare il saldo prezzo. Premetto che la casa è libera ed ha bisogno oltre che a lavori di ristrutturazione, anche di manutenzione, considerando che l'erba del giardino ha superato i 30cm. In precedenza ci eravamo concordati con il custode delegato per ottenere le chiavi al momento del saldo prezzo, ma ad oggi non ha mantenuto la sua promessa e si è rifiutato di darci le chiavi prima del decreto di trasferimento.

La domanda è: esiste una legge a cui poter fare riferimento per richiedere la custodia dell'immobile al giudice, togliendola all'attuale delegato? C'è la possibilità, sempre in termini legali, di dimostrare che egli non sta adempiendo ai suoi obblighi di custode, quale soprattutto la manutenzione dell'immobile, arrecando danno ai vicini?

Mi preme avere queste informazioni perché la casa ha necessità di essere ristrutturata ed ho letto che il decreto di trasferimento può impiegare anche 6 mesi per essere sottoscritto e approvato, cosa che andrebbe non solo a rallentare i tempi per il rifacimento della casa (a dicembre è sicuramente meno indicato iniziare dei lavori), ma anche a costringerci a pagare sia il mutuo che l'affitto della casa in cui siamo ora.

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 27 luglio 2019

A nostro avviso la soluzione più celere e quella di chiedere al giudice di essere nominato custode del bene.

Poiché si tratta di immobile libero non è necessario procedere all’adozione dell’ordine di liberazione ai sensi dell’art. 560, comma terzo c.p.c., né il bene le può essere consegnato, non essendo stato emesso il decreto di trasferimento.

Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

Non è detto tuttavia che il giudice si pronunci in tempi brevissimi, poiché sono normalmente oberati di lavoro (hanno il carico pro capite più elevato d’Europa).

Comunque il tentativo più essere compiuto.

Ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art. 591 bis, comma 7 cpc, avvenuto il versamento del prezzo, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette "senza indugio" al giudice dell'esecuzione il fascicolo.

martinapetralli pubblicato 23 settembre 2019

Buongiorno, 

una volta pagato il saldo prezzo (nel nostro caso il giudice ha 120 gg per fare il decreto di trasferimento), teoricamente dovremmo aspettare il decreto di trasferimento per avere le chiavi ed entrare di diritto in casa (nel nostro caso già libera da oltre 3 anni):

ora: siccome nell'immobile che ci siamo aggiudicati ci sono dei lavori strutturali da fare mi chiedo: se iniziassimo prima a farli (dopo aver pagato il saldo prezzo e prima che il giudice emetta il decreto di trasferimento), cosa può succedere?

ho visto che si può incorrere nel reato di esercizio arbitratio delle proprie ragioni art 392 c.p. e, in questo caso, sarebbe solo rivolto alle cose per cui, se non ho capito male, potremmo incorrere in una multa di max 512 euro. 

ci possono essere altre conseguenze?

 

vi ringrazio

 

 

 

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2019

Non riteniamo che la condotta prospettata possa configurare il perfezionamento del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Lart. 393 cp, punisce infatti “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

Se dunque interviene l’autorizzazione del giudice la responsabilità va esclusa.

A questo fine suggeriamo di chiedere al Giudice dell’esecuzione di essere nominato custode, rappresentando tuttavia di aver già versato il saldo prezzo. Prima di questo momento, infatti, la sua nomina nella qualità di custode potrebbe essere rigettata in ragione del rischio (sempre presente) di omissione del pagamento del prezzo.

Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

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