Conformità e atto di pignoramento

  • 4K Viste
  • Ultimo messaggio 29 aprile 2018
giacomodemattia pubblicato 20 aprile 2018

Salve. Sono aggiudicatario di immobile in asta giudiziaria tuttavia ho un dubbio che non ho mai chiarito. Tale dubbio proviene all'interno della perizia che al punto 8 dice: "A seguito del sopralluogo eseguito, il c.t.u. ha constatato che la situazione catastale delle unita immobiliari pignorate si presenta conforme alla realtà. Si precisa che l'atto di pignoramento non indica correttamente ne i dati identificativi catastali delle unità in oggetto ne il diritto dell'esecutato" Cosa vuol dire? Dovrei preoccuparmi di farlo presente al curatore? Cosa "rischierei" come aggiudicatario e futuro proprietario? Grazie per l'attenzione

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 24 aprile 2018

Il dato contenuto nella perizia deve essere certamente approfondito.

La necessità che il diritto oggetto di pignoramento sia correttamente individuato è di fondamentale importanza, poiché esso costituisce il perno attorno al quale ruota tutta la procedura esecutiva e, dunque, anche l’attività del professionista delegato, il cui compito preliminare è quello di capire “cosa” è stato pignorato e, dunque, “cosa” si accinge a vendere.

Espropriabili sono tutti i diritti reali immobiliari che siano suscettibili di scambio, compresi la nuda proprietà, l’usufrutto, la superficie e l’enfiteusi. Non sono espropriabili il diritto di servitù, nonché i diritti di uso e di abitazione, in quanto non autonomamente trasferibili.

I problemi di individuazione potrebbero essere diversi. Le ipotesi che esemplificativamente possono aversi sono le seguenti:

Pignoramento cadente sul diritto di proprietà anziché sulla nuda proprietà.

Pignoramento cadente sul diritto di proprietà anziché sul diritto di usufrutto.

Pignoramento cadente sulla nuda proprietà anziché sulla piena proprietà.

Pignoramento cadente sull’usufrutto anziché sulla piena proprietà.

Pignoramento cadente sulla piena proprietà anziché sulla proprietà superficiaria.

Sotto il profilo catastale, poi, potrebbero ricorrere casi di difformità tra il titolo e la nota.

La situazione ricorre allorquando il dato catastale del titolo non corrisponde a quello della nota di trascrizione. In tal caso può parlarsi certamente di nullità della trascrizione poiché: il dato catastale indicato nel titolo non è trascritto, ergo non è opponibile ai terzi; la difformità non consente di individuare con certezza il bene, in quanto titolo e nota si riferiscono a cespiti diversi.

Anche qui possono verificarsi le seguenti ipotesi:

Il titolo e la nota sono conformi tra loro, ma ad essi non corrisponde il bene esistente a Catasto (È il caso in cui, ad esempio, il foglio di mappa o la particella sono stati erroneamente individuati);

Indicazione di una particella non più esistente per frazionamento o accorpamento. (allorquando il pignoramento colpisce una particella soppressa, perché ad esempio oggetto di una denuncia di variazione per frazionamento o accorpamento ad altro mappale, oppure perché l’Agenzia del territorio ha disposto d’ufficio il riallineamento di tutte le mappe del Catasto urbano e quindi ha assegnato nuovi numeri di foglio e di particella alle unità immobiliari);

Accatastamento al Catasto Fabbricati dell’edificio realizzato sul terreno (la situazione nella pratica si verifica soprattutto nel caso di ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore per la realizzazione di un fabbricato, con indicazione nella relativa nota del dato catastale riferito al terreno, come espressamente previsto dall’art. 2826 c.c.);

Soppressione per accorpamento del mappale pignorato ad altro non pignorato (è il caso in cui, ad esempio, il debitore riunisce i sub. 3-4 nella nuova unità immobiliare sub. 5 ed il pignoramento colpisce il solo sub. 3).

In tutti questi casi, sarà necessario approfondire la vicenda.

giacomodemattia pubblicato 25 aprile 2018

La ringrazio per la risposta approfondita. Tuttavia nell'avviso di vendita ( che dovrebbe far fede di più rispetto ad una perizia vecchia in quanto datata 2013) c'è scritto : " a seguito del sopralluogo eseguito, il c.t.u. ha constatato che la situazione catastale delle unita immobiliari pignorate si presenta conforme alla realtà ". Per cui, avendo un avviso di vendita in cui mi viene espressamente detto che la situazione catastale è esatta, non dovrebbero esserci problemi?

Riguardo il pignoramento che presentava degli errori ho trovato questo: - "Il comma 1 dell'articolo 615 specifica espressamente che con l'opposizione si contesta il diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, ovverosia quel diritto che condiziona la legittimità di tutto il processo esecutivo.

L'opposizione all'esecuzione può essere proposta con citazione per opposizione a precetto (se l'esecuzione non è ancora iniziata) sia con ricorso al giudice dell'esecuzione (se l'esecuzione è già iniziata).

L'opposizione all'esecuzione è però inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione

Questo tipo di opposizione non va confusa con l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. che riguarda in modo più specifico contestazioni di tipo formale e che va proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto."

Mi saprebbe dire se rientra nel mio caso? E se così fosse, visto che la casa è stata giá aggiudicata e che sono trascorsi ben più di 20 giorni, il pignoramento che presentava errori non potrà inficiare sull'esito della questione?

Mi perdoni la lungaggine ma ormai l'ansia ha preso il sopravvento D:

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2018

Il fatto che la situazione catastale e quella di fatto siano conformi tra loro, non vuol dire che non si siano, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, errori che attengono alla esatta individuazione del bene.

Questi errori, in ogni caso non inficiano l’atto di pignoramento se comunque non creano incertezza in ordine al bene che è stato sottoposto ad esecuzione.

In ogni caso, riteniamo che l’acquisto sia comunque salvo.

Qui il tema è quello di comprendere la portata applicativa dell’art. 2929 c.c., a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Sul punto registriamo un importante intervento a sezioni unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110 del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

Nella stessa direzione indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è espressa, più recentemente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, la quale si è occupata del caso in cui era stato venduto ed aggiudicato un immobile per intero, mentre in realtà oggetto di vendita era soltanto una quota, osservando che non può essere richiesto all’aggiudicatario di partecipare alla vendita dopo aver preliminarmente controllato gli atti della procedura esecutiva, e rimarcando che l’unico limite alla salvezza dei diritti dell’acquirente è quello della collusione con il creditore procedente.

La Suprema Corte, nell’esplicitare il proprio convincimento, richiama inoltre il precedente di cui alla sentenza n. n. 7991/2010, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi prima della vendita, qualora sia proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, dando, quindi, la predetta norma risalto solo a tale collusione, che presuppone una dolosa preordinazione della condotta dell'acquirente in danno dell'esecutato, e a nulla rilevando, invece, il difetto di diligenza del terzo acquirente", aggiungendo che “Solo a fronte di un comportamento non semplicemente mancante di diligenza, e neppure solo contrario a buona fede ma doloso e in accordo con il creditore, viene meno il fondamento della tutela privilegiata accordata all'aggiudicatario dall'art. 2929 c.c.. Si ha collusione solo se aggiudicatario e creditore fossero entrambi ben consapevoli della nullità della ordinanza di vendita o che comunque si riverberava sulla vendita, ed abbiano deciso di tacere e portare ugualmente a termine la vendita l'una per compiere un acquisto vantaggioso, l'altro per una più sicura occasione di vendere un bene reso più allettante dall'errore procedurale compiuto.

A ciò si aggiunga [proseguono i Giudici Supremi] che la vendita forzata si differenzia dal contratto di compravendita, poiché mentre in questo l’acquirente ha l’onere di verificare, secondo l'ordinaria diligenza la congruità dell'affare, l'identificazione del bene, il suo reale valore ecc., per poter consapevolmente scegliere se concludere il contratto o meno “nella vendita forzata invece, il potenziale acquirente si affida all'ufficio giudiziario che sovrintende alla vendita, ed ha ragione di attendersi che esso svolga tutti i controlli necessari per la validità del procedimento, non potendosi l'acquirente ritenere onerato di ripercorrere e controllare, in prima persona, l'attività svolta dall'ufficio per poter essere tutelato in caso che esistano delle nullità procedimentali

Infine la sentenza richiama il precedente, da noi citato, delle Sezioni Unite con la sentenza n. 21110 del 2012 osservando come in quella sentenza “La Corte ha affermato che, anche nel caso estremo che un bene sia stato venduto all'asta pur in mancanza di un valido titolo esecutivo in capo al creditore, l'acquisto dell'aggiudicatario, per la tutela offerta dall'art. 2929 c.c., vada tenuto fermo. 

giacomodemattia pubblicato 27 aprile 2018

Secondo lei il fatto che all'interno della perizia si dà atto che i dati all'interno del pignoramento siano errati potrebbe configurare la 'collusione' tra me (aggiudicatario) e il creditore procedente?

inexecutivis pubblicato 29 aprile 2018

Riteniamo di no.

La collusione identifica una situazione di preordinato accordo posto in essere ai danni del debitore esecutato.

Close