Condizionatori

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  • Ultimo messaggio 25 aprile 2019
diana pubblicato 24 aprile 2019

Buona sera! Abbiamo acquistato all'asta un appartamento con riscaldamento autonomo con pompe di calore tramite 2 apparecchi del tipo condizionatori. Nel decreto di trasferimento c'è l'indicazione che l'appartamento è stato acquistato "nello stato di fatto e di diritto in quale attualmente si trova". La sorella del vecchio proprietario vuole prendere i conditionatori ( nel nome del suo fratello che si trova attualmente in prigione)che si usano per il riscaldamento. Ha il diritto di averli? La ringrazio per i preziosissimi consigli che offrite.

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2019

Rispondiamo all’interrogativo ricordando che in forza dell’art. 2912 c.c. il pignoramento si estende, alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti.

Ai sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Degli accessori manca invece una definizione all’interno del codice, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) sia le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19 giugno 2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, e considerando accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20 marzo 2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Sulla scorta di questi elementi, riteniamo che i beni indicati nella domanda rientrino nel compendio pignorato.

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