comunicazione avviso di vendita al coniuge non esecutato

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  • Ultimo messaggio 27 febbraio 2019
tonbottle pubblicato 22 febbraio 2019

si chiede se l'avviso di vendita, nell'ambito di una vendita esecutiva delegata a professionista, vada comunicato anche al coniuge non esecutato.

grazie

inexecutivis pubblicato 27 febbraio 2019

Premettiamo che il codice di procedura civile non prevede che l’avviso di vendita sia notificato alle parti.

È vero che nei repertori di giurisprudenza si legge la massima per cui Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato" (Cass. civ., sez. III, 19.12.2014, n. 26930) ma si tratta di una sentenza che si riferisce all’esecuzione esattoriale cioè all’ esecuzione intrapresa dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al dpr 602/1973. In quella sentenza il ragionamento dei giudici di legittimità è condivisibile in quanto, nelle esecuzioni esattoriali, la notifica dell’avviso di vendita è espressamente prevista dall’art. 78, comma 2 dpr 602/1973 ed è elemento costitutivo del pignoramento.

In ogni caso, la mancata comunicazione dell'avviso di vendita, anche ove in astratto obbligatoria, non inficerebbe di per sé la vendita eventualmente compiuta.

In materia di esecuzione forzata, infatti, si va sempre di più affermando in giurisprudenza l’assunto per cui l’allegazione della lesione del diritto al contradditorio è di per sé irrilevante, ove non sia puntualmente indicata la posizione giuridica soggettiva di diritto sostanziale che quella lesione ha comportato. Ciò in quanto non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (Cass. n.12122/2003; Cass. 17 maggio 2005 n. 10334Cass. 20 novembre 2009 n. 24532Cass. 24 aprile 2012, n. 6459), sicché l'opponente non può “limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. (Cass. n. 20514/2014);

Allo stesso modo, e più in generale, la giurisprudenza ha affermato che la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente” (V. da ultimo, Cass., sez. 3, 20.4.2015, n. 7999 in motivazione).

 

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