Per esplicitare la nostra opinione in merito alle questioni prospettate riteniamo utile partire dalla lettura dell'art. 2740 c.c., a mente del quale il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ne deriva, con riferimento alla prima domanda formulata, che se il debitore è proprietario di 1/3 dell'immobile, risponderà del suo debito con un terzo del suo ricavato, a prescindere dall'importo del credito.
Con riferimento alle possibilità che hanno i comproprietari non esecutati, osserviamo quanto segue.
L’art. 599, comma primo, c.p.c. consente l’espropriazione dei beni in comproprietà indivisa tra una pluralità di soggetti, anche se non tutti comproprietari sono debitori del creditore che agisce.
Ai sensi dell’art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari un avviso che contiene l’indicazione: dei dati identificativi del creditore; dei dati identificativi del bene pignorato; della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione; l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).
Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.).
A questa udienza il Giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., e cioè: sentiti i comproprietari e tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.
Come si vede, i possibili snodi del pignoramento della quota sono:
la Separazione in natura, vale a dire l’assegnazione al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata (la cosa è normalmente fattibile quando il pignoramento riguarda i terreni);
il Giudizio di divisione incidentale (così detta divisione endoesecutiva): si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che normalmente si sostanzia nella vendita dell’intero e nella distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con assegnazione della quota parte spettante al comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.
In questo scenario, il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima nella misura stimata dall’ stimatore nominato dal Giudice, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura espropriativa.
Precisiamo che questa richiesta può essere formulata da subito, anche prima che venga introdotto il giudizio di divisione endoesecutiva.
Invero, si tratta di un modo di conversione in danaro della quota che realizza il medesimo risultato cui si perverrebbe attraverso la vendita della quota, lo scioglimento della comunione o la separazione in natura, con l’ulteriore vantaggio di conseguire in tempi brevi questo obiettivo.
In dottrina è stato osservato da taluni che tale meccanismo sottrarrebbe il bene al mercato ed ai meccanismi competitivi delle vendite giudiziarie, così mortificando i possibili valori di realizzo, ma al rilievo è possibile replicare obiettando che comunque il bene viene trasferito al valore di stima, e tutto avviene sotto il controllo del Giudice. Del resto, aggiungiamo, ove si procedesse ad un giudizio di scioglimento della comunione mediante vendita dell’intero, il comproprietario potrebbe sempre esercitare la facoltà di cui all’art. 720 c.c..
Quindi, all’udienza fissata per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c. (separazione in natura, vendita della quota o scioglimento della comunione) il comproprietario (o gli altri comproprietari) possono comparire e chiedere al Giudice di acquisire la proprietà della quota del debitore versando in favore della procedura il valore della stessa, come determinato dal ctu.
Poiché si ritiene generalmente che il comproprietario è parte processuale (lo si ricava dall’art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che “gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 del codice, e dal fatto che il comproprietario subisce gli effetti del pignoramento della quota), questa attività dovrà necessariamente essere compiuta con il patrocinio di un difensore, a norma dell’art. 82 c.p.c.