Compilazione F24 per il pagamento dell'imposta di registro

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Delegato - custode pubblicato 06 giugno 2019

Gent.mi esperti, 

dovendo procedere al pagamento dell'imposta di registro (per la registrazione del decreto di trasferimento) utilizzando l'acconto versato dall'aggiudicatario sul conto intestato alla Procedura (da me gestito n.q. di delegato), chiedo:

- quali dati inserire nel "F24" alla voce contribuenete? I miei dati (che materialmente effettuo il pagamento o quelli dell'aggiudicatario (che ha versato le somme necessarie?

Ed inoltre:

- dopo aver provveduto alla registrazione del D.T., al fine di poter procedere alla  trascrizione e alla cancellazione delle formalità,  dovrò richiedere alla Cancelleria il rilascio di una  sola copia conforme del decreto di trasferimento? 

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 10 giugno 2019

Riteniamo che la risposta al quesito da lei formulato debba muovere dalle previsioni di cui agli artt. 54 e ss d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), a mente dei quali il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Poiché dunque il cancelliere (o il professionista delegato) sono tenuti, nei termini che abbiamo indicato, al versamento delle imposte, accade nella prassi che per evitare di incorrere in eventuali decadenze, il decreto di trasferimento sebbene firmato dal Giudice non venga materialmente depositato in cancelleria (cioè acquisito formalmente come provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento) per evitare che i termini di cui sopra comincino a decorrere.

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 al pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio provvede il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.

Stessa conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 591 bis, n. 11 c.p.c. tra i compiti del professionista delegato rientra la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento medesimo.

Sulla scorta di queste premesse ricaviamo il convincimento per cui sebbene il soggetto tenuto al pagamento sia il professionista delegato, soggetto passivo dell’obbligazione tributaria sia l’aggiudicatario, sicché sono le generalità di qeust’ultimo a dover essere indicate.

Registramo per completezza quanto recentemente statuito da Cass. Sez. V, 15.1.2019, n. 724, la quale in una fattispecie in cui il professionista delegato, dopo aver ricevuto il fondo spese per il pagamento delle imposte, non aveva provveduto a versarle, ha eslcluso la possibilità che la relativa richiesta potesse essere formulata nei confronti dell’aggiuricatario.

La Corte, dopo aver considerato che l'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (intitolato "Soggetti obbligati al pagamento") stabilisce, al primo comma, che «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile», che in materia contrattuale il notaio rogante è estraneo al rapporto tributario ed è solo un responsabile d'imposta - inteso, alla stregua dell'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri – e difetta quindi della legitimatio ad causam (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 23/09/2004; conf. Sez. 5, Sentenza n. 9439 del 06/05/2005), e che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; che il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 4047 del 21/02/2007; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15005 del 02/07/2014), ha aggiunto quanto segue.

 

Tuttavia, questi principi sono stati affermati con riferimento a fattispecie in cui i contribuenti avevano proposto opposizione agli avvisi di liquidazione per il pagamento delle imposte di Registro e INVIM emessi dall'Ufficio delle Entrate a seguito dell'omessa registrazione di atti rogati da notai. Viceversa, nel caso di specie, la peculiarità è rappresentata dalla circostanza che le operazioni di vendita, nel contesto di una espropriazione forzata immobiliare, erano state delegate ad un notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.. Occorre, allora, domandarsi se gli effetti negativi del comportamento abusivo del notaio debbano, in tale evenienza, essere riversati sull'amministrazione finanziaria.

Il professionista delegato per la vendita di un immobile agisce quale longa manus del Tribunale, in quanto la delega attribuisce al designato la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice e, pertanto, arreca un danno economico all'Amministrazione della Giustizia ove si appropri dolosamente delle somme frutto delle esecuzioni immobiliari che, sebbene formalmente appartenenti al debitore esecutato, sono vincolate alla procedura esecutiva e, per ciò stesso, trattenute fino alla fase distributiva nella piena consapevolezza di avere in custodia denaro altrui. In tale veste il notaio delegato differisce nettamente dalla figura dall'ausiliario ex art. 68 c.p.c., atteso che nell'incarico di delega non è ravvisabile un mero rapporto accessorio, collaterale ed occasionale, bensì un'autentica sostituzione nell'attività del giudice dell'esecuzione giuridicamente qualificabile in termini di "delega sostitutiva", in virtù del quale il delegato è tenuto al compimento di atti i quali, se la delega non fosse intervenuta, spetterebbero al giudice dell'esecuzione. Ne discende la configurazione di un rapporto di servizio tra il professionista e l'amministrazione statale della giustizia, che nella giurisprudenza della Corte dei Conti si traduce nella ravvisabilità di ipotesi di danno erariale (v. Sez. U, Ordinanza n. 30786 del 30/12/2011) e, più in generale, nella qualificazione del delegato quale pubblico ufficiale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel momento in cui il soggetto che partecipa ad una vendita all'incanto immobiliare in sede di espropriazione forzata deposita preventivamente, a mezzo di assegno circolare (intestato al notaio), somme di denaro a titolo di "fondo spese per il trasferimento" (ivi comprese le imposte relative alla registrazione del decreto), il notaio delegato agisce quale sostituto del cancelliere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, dovendo essere individuato come l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, oltre che di registro (cfr. art. 16, co. 1, d.P.R. n. 131/1986). A conferma di ciò vi è la circostanza che il g.e., nel corpo del provvedimento di assegnazione del bene immobile, autorizza il notaio a prelevare dal fondo spese per il trasferimento le somme occorrenti per la registrazione del decreto e per il pagamento delle relative imposte. In quest'ottica, va condivisa la tesi secondo cui il notaio, all'atto di ricevere le dette somme, funge da adiectus solutionis causae, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista”.

Dunque, il pagamento eseguito nelle mani del professionista delegato libera l’aggiudicatario, e dunque le sue generalità vanno indicate nel modello F24.

Quanto alla copia conforme del decreto di trasferimento uso trascrizione, essa è esente dall'imposta di bollo.

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