inexecutivis
pubblicato
07 agosto 2017
Dipende.
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità (In proposito Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017 ha affermato che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”).
Dunque, per sapere se quel debito condominiale sia richiedibile anche all'acquirente, occorre verificare se esso è relativo alle due annualità indicate dalla norma sopra citata, avendo accortezza d ifare riferimento non alle delibere assembleari che ripostiscono tra i condomini gli importi, ma quelle che hanno deliberato di sostenere la relativa spesa.