Come abbiamo detto in occasione di una precedente risposta entrambi gli strumenti possono essere utilizzati perché entrambi sono in grado di attestare che al momento dell’emissione del titolo di credito la provvista era presente sul conto, il che è la caratteristica peculiare dell’assegno circolare emesso da una banca.
Quanto agli strumenti posti a tutela dell’offerente il quale voglia dolersi del comportamento serbato dal professionista delegato, viene in considerazione l’art. 591-ter c.p.c., a mente del quale “Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.
Quindi l’offerente potrebbe reclamare dinanzi al giudice dell’esecuzione il verbale di aggiudicazione. Questo reclamo a nostro avviso (argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass. sez. 3, 18 aprile 2011, n, 8864) potrà essere dispiegato fino al momento in cui il provvedimento di aggiudicazione avrà avuto esecuzione, vale a dire fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento (verosimilmente primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione), avverso il quale potrà a sua volta essere proposta opposizione ex art. 617 nei termini di 20 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto.
Quanto alla fondatezza di una eventuale opposizione osserviamo che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.
Ora, non ci sembra che il versamento della cauzione mediante assegno postale vidimato possa inficiare l’offerta, per le ragioni che abbiamo sopra riferito. Va poi aggiunto che, diversamente opinando, non si vede quale concreto interesse (delle parti o della procedura in quanto tale) possa essere salvaguardato dal considerare necessario, e dunque a pena di esclusione, che la cauzione sia versata con assegno unico.
Registriamo tuttavia che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
Questo precedente, tuttavia, non ci persuade del tutto nella misura in cui la invalidità di una offerta può conseguire alla violazione di regole processuali o disposte dal giudice cn l’ordinanza di vendita, solo se esse si risolvono in un concreto pregiudizio per gli interessi della procedura o delle parti, pregiudizio che nel suo caso non vediamo.