Cauzione

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  • Ultimo messaggio 07 gennaio 2021
gius48 pubblicato 15 ottobre 2020

Buonasera,innanzitutto grazie per il forum ricco di così tante esperienze

l’otto ottobre ho partecipato ad un’asta (vendita senza incanto sincrona mista III° esperimento), presenti solo due offerenti. Io ho presentato un assegno postale vidimato non trasferibile ed il secondo partecipante un vaglia circolare postale. Validate entrambe le offerte (nonostante la mia la volessero in un primo momento invalidare perché non era un assegno circolare non trasferibile come richiesto nell’avviso di vendita) si è proceduto all’asta e dopo alcuni rilanci mi sono aggiudicato il bene. Nel verbale finale, il legale che accompagnava l’offerente, ha voluto far presente che io non avevo presentato un assegno circolare come richiesto nell’avviso di vendita ma un assegno postale vidimato non trasferibile. A sua volta invece il delegato alla vendita lo aveva accettato in quanto “L’assegno vidimato è un assegno postale tratto dal titolare di conto corrente BancoPosta sul proprio conto corrente recante la vidimazione da parte di Poste Italiane che comprova l’acquisizione dei fondi” (fonte Poste italiane) https://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/trasparenza/FI_A.pdf

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gius48 pubblicato 15 ottobre 2020

 

Credo di aver capito che in caso il secondo offerente abbia intenzione di opporsi formalmente, possa farlo entro 20gg dall’aggiudicazione. E’ corretto?

 

Che poi mi chiedo che senso abbia opporsi considerato che ha presentato un vaglia postale circolare e non un circolare bancario. Lungimiranti a questo punto gli avvisi di vendita reperiti che indicano come cauzione ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE ovvero VAGLIA POSTALE O ASSEGNO POSTALE VIDIMATO (http://media.getrix.it/1/6916/Asta-E2F6EC34-6425-4756-83EB-4E1923393213.pdf oppure http://static.astagiudiziaria.com/10611967.pdf)

 

Da questo thread deduco che l’opposizione possa essere respinta oppure no?  https://forum.inexecutivis.it/thread/assegno-per-cauzione/

 

Potrebbe il giudice, in caso di opposizione, decidere che il mio assegno postale vidimato non poteva essere validato ?

 

Tra le altre cose il curatore mi ha confermato che hanno già proceduto a versarlo ..

 

gius48 pubblicato 16 ottobre 2020

 

I 20gg per l’opposizione iniziano dalla firma del verbale a fine asta ?

 

O iniziano da quando riceverò il verbale (che ancora attendo ..)

 

Quanti gg ha a disposizione il delegato alla vendita per provvedere a condividermi il verbale aggiudicazione ?

 

Senza verbale, la banca non si muove, e neppure il notaio. Per fortuna ho indicato che provvederò al saldo prezzo entro 120gg

 

Mi consigliate di attendere che passino 20gg dalla data dell’asta ?

 

Sono giorni mi sembra di capire che vanno a erodere i 120 dati a disposizione per il saldo immagino

 

 Grazie per l’aiuto che potrete darmi

 

gius48 pubblicato 16 ottobre 2020

 Beh .. spero di non essere un caso disperato.

Devo cominciare a preoccuparmi? :)

Giuseppe

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

 Come abbiamo detto in occasione di una precedente risposta entrambi gli strumenti possono essere utilizzati perché entrambi sono in grado di attestare che al momento dell’emissione del titolo di credito la provvista era presente sul conto, il che è la caratteristica peculiare dell’assegno circolare emesso da una banca.

Quanto agli strumenti posti a tutela dell’offerente il quale voglia dolersi del comportamento serbato dal professionista delegato, viene in considerazione l’art. 591-ter c.p.c., a mente del quale Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.

Quindi l’offerente potrebbe reclamare dinanzi al giudice dell’esecuzione il verbale di aggiudicazione. Questo reclamo a nostro avviso (argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass. sez. 3, 18 aprile 2011, n, 8864) potrà essere dispiegato fino al momento in cui il provvedimento di aggiudicazione avrà avuto esecuzione, vale a dire fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento (verosimilmente primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione), avverso il quale potrà a sua volta essere proposta opposizione ex art. 617 nei termini di 20 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto.

Quanto alla fondatezza di una eventuale opposizione osserviamo che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.

Ora, non ci sembra che il versamento della cauzione mediante assegno postale vidimato possa inficiare l’offerta, per le ragioni che abbiamo sopra riferito. Va poi aggiunto che, diversamente opinando, non si vede quale concreto interesse (delle parti o della procedura in quanto tale) possa essere salvaguardato dal considerare necessario, e dunque a pena di esclusione, che la cauzione sia versata con assegno unico.

Registriamo tuttavia che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).

Questo precedente, tuttavia, non ci persuade del tutto nella misura in cui la invalidità di una offerta può conseguire alla violazione di regole processuali o disposte dal giudice cn l’ordinanza di vendita, solo se esse si risolvono in un concreto pregiudizio per gli interessi della procedura o delle parti, pregiudizio che nel suo caso non vediamo.

gius48 pubblicato 19 ottobre 2020

Grazie, mi avete rincuorato da una parte,

e "svegliato" dall'altra ricordandomi che la procedura di vendita va avanti.

Devo comunque tenere presente che il reclamo potrebbe essere presentato fino al decreto di trasferimento... 

Grazie ancora e buona lavoro

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

esatto...

gius48 pubblicato 05 gennaio 2021

Buongiorno, ho provato a cercare l'argomento prima di rivolgermi nuovamente a voi ma non sono riuscito a trovare un thread precedente che mi aiutasse . A breve provvederò al saldo dell'immobile aggiudicato ad ottobre scorso.

A dicembre 2020 ho venduto la mia quota di un immobile che usufruiva delle agevolazioni prima casa, pagando un'imposta di registro di ca. 1500€. Adesso acquisterò l'immobile aggiudicato all'asta adibendolo a dimora principale e usufruendo delle agevolazioni prima casa.Sarà possibile per me acquistare il nuovo immobile scontando l'imposta di registro versata con l'atto di vendita ?

Il professionista delegato alla vendita da me avvisato non sembrava convinto si potesse procedere in quanto "la compensazione non è disciplinata dal bando e pertanto non crede possa essere autorizzata dal Giudice non potendo il Tribunale entrare nel merito della certezza del credito che è di mia pertinenza"

 

Ad essere sincero non capisco dove possa stare il problema. Ovvio che il credito è certificabile, inoltre l'agenzia delle entrate avrebbe modo di verifcare quanto dichiarato. Ciò che avviene per un acquisto da privato perchè non dovrebbe valere per una acquisto da tribunale?   Grazie

rickhunter pubblicato 05 gennaio 2021

Strano che abbiano concesso l'assegno come metodo di pagamento della cauzione, nell'offerta mi sembra sia imperativo fornire un bonifico con CRO, codice di riferimento operazione.

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2021

L'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, quale prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni indicate dal d.P.R. 26.4.1986, n. 131 per usufruire delle agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Ricordiamo infine (ma la cosa non interessa il caso prospettatoci nella domanda) che I termini (18 mesi per il trasferimento della residenza) previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro(d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (riacquisto entro l’anno), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Questa norma si applica indistintamente ai trasferimenti negoziali ed a quelli esecutivi, poiché ai fini dell’imposta di registro i due trasferimenti sono assoggettati alle medesime disposizione (cfr Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 in tema di prezzo valore).

gius48 pubblicato 07 gennaio 2021

 

Grazie per la risposta ma soprattutto per i riferimenti di legge . Non appena darò comunicazione del saldo prezzo ricorderò nuovamente al delegato vendita la mia volontà di voler usufruire del credito imposta maturato dall'alienazione dell'immobile per il quale avevo goduto dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa.  Aggiungerò le informazioni utili per risalire all’atto notarile relativo alla vendita dell’immobile, immagino gli possano servire per l’agenzia delle entrate con la quale dovrà colloquiare come step successivo al saldo

 

Grazie ancora e buon lavoro

 

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2021

grazie a lei!

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