Buongiorno,
Da una visura aggiornata è emerso un sequestro conservativo (non presente in perizia CTU) successivo al pignoramento dell' E.I. .
Premesso che forse non andava fatto, come si cancella e da chi e con che tempi?
grazie
Buongiorno,
Da una visura aggiornata è emerso un sequestro conservativo (non presente in perizia CTU) successivo al pignoramento dell' E.I. .
Premesso che forse non andava fatto, come si cancella e da chi e con che tempi?
grazie
Il sequestro conservativo si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..
Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.
Peraltro, il creditore sequestrante anche prima della pronuncia della sentenza che converte il sequestro in pignoramento può intervenire nell'esecuzione ai sensi dell'art. 499, comma primo, c.p.c..
In questo caso il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la vendita, fisserà l'udienza di comparizione davanti a sé, oltre che del debitore, anche del creditore sequestratario, udienza nella quale se il debitore non compare, o comparendo non disconosce il credito, questo si intenderà riconosciuto, così consentendo al creditore sequestratario di partecipare alla distribuzione del ricavato.
Se invece il credito del sequestrante viene disconosciuto, in tutto o in parte, questi dovrà formulare istanza di accantonamento delle somme che gli spetterebbero e di dimostrare di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.
In questo caso, nel distribuire la somma ricavata dalla vendita, il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento della somma di cui il sequestrante ritiene di essere titolare per un periodo non superiore ai tre anni, decorsi i quali anche le somme accantonate andranno distribuite tra gli altri creditori.
Grazie per la precisa risposta, ma a supporto della discussione faccio presente che, interrogata,la Conservatoria ha espresso parere contrario alla cancellazione se ricevuta da atto del G.E e non del Giudice Civile che l'ha iscritta.
Come mi comporto? Provvedo, prima del Decreto di Trasferimento, a mie spese all'istanza di cancellazione del sequestro in quanto nullo oppure la Conservatoria si sbaglia?
Grazie mille
La tesi delle conservatoria non è corretta.
Come detto, la cancellazione dei sequestri discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 586 cpc, e dunque viene ordinata dal giudice dell'esecuzione, il cui ordine non può essere disatteso dal conservatore; una eventuale violazione, tra l'altro, lo esporrebbe anche a profili di responsabilità penale ex art. 328 c.p.
Si osservi che secondo la giurisprudenza il conservatore ha funzioni meramente esecutive, con esclusione di ogni potere di indagine e di approfondimento circa le soluzioni adottate dal giudice nel corso del procedimento medesimo, essendo il potere di controllo sulle formalità presentate al conservatore limitato al sindacato sulla regolarità estrinseca degli atti (App. Cagliari, 26.5.1995).
Se quindi il conservatore, richiesto dal professionista delegato ex art. 591 bis cpc, dovesse rifiutare la cancellazione del sequestro, il suggerimento che c isentiamo di offrire è quello di sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione.
Grazie sempre preziosissimi
grazie a lei