cancellazione ipoteca

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  • Ultimo messaggio 19 febbraio 2021
amatimil pubblicato 16 febbraio 2021

vogliamo vendere la casa dei miei suoceri che sono deceduti, ma risulta esserci un'ipoteca anche se il mutuo è stato estinto quasi 20 anni fa (esattamente a giugno 2021 sono 20 anni). Poichè la banca che aveva erogato il mutuo non esiste più (è stata assorbita da UBI banca) non riusciamo a fare cancellare l'ipoteca, inoltre non abbiamo trovato le quietanze di pagamento. il notaio ha anche proposto una scrittura privata a copertura fino a giugno 2021 ma la banca che deve erogare il mutuo agli acquirenti non ha accettato. Come possiamo risolvere? I potenziali acquirenti vorrebbero accellerare i tempi

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robertomartignone pubblicato 17 febbraio 2021

Ricapitolando mutuo estinto da 20 anni ,  quindi nel 2001 è stata pagata l ' ultima rata , allora non vi era la Bersani-bis che prevede la cancellazione automatica di ipoteca a favore della banca erogante il mutuo , comunque la banca avrebbe dovuto cancellarlo , magari a Vostre spese . Per prima cosa dovete reperire l ' atto di mutuo stipulato nel 1981 e verificare cosa dice in proposito ......dopo di che reperire o per lo meno cercare di reperire una documentazione contabile attraverso la banca originaria , nel caso scrivendo voi stessi o tramite un legale alla stessa UBI che a sua volta a breve sparirà essendo stata assorbita da IntesaSanPaolo . Qual era la banca erogante ? Gli estratti conto e i movimenti la banca dovrebbe conservarli per 10 anni , quindi in teoria potreste reperire l ' ultima rata e da li' risalire al tutto .

Sicuramente gli esperti del forum saranno piu' precisi su cosa fare  e come agire .

inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2021

Dal contenuto della domanda ci sembra di comprendere che probabilmente l’iscrizione ipotecaria non è opponibile agli acquirenti, che dunque possono acquistare come se il bene fosse libero.

Invero, l'art. 2847 c.c. prevede che l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 2808 c.c., "conserva il suo effetto" per la durata di venti anni e se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio "l'effetto cessa".

La lettera della legge rende evidente che questo termine è volto a disciplinare i soli effetti dell'iscrizione ipotecaria, vale a dire gli effetti della pubblicità: esso pertanto non riguarda né il diritto di credito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario; nemmeno riguarda (il diritto al) l'iscrizione ipotecaria, in sé quale elemento costitutivo dell'ipoteca (cfr. Cass. n. 7570/11; Cass. n. 1505/94 e Cass. n. 1586/02), se non nel senso che il suo inutile decorso fa estinguere l'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita.

Il termine ventennale dell'art. 2847 c.c. è un termine che regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e gli aventi causa dal debitore originario: il suo decorso, lasciando intatto il diritto di credito come assistito dal titolo ipotecario, comporta tuttavia la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi della garanzia, ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione (art. 2848 c.p.c., comma 1); esso però estingue il diritto dipendente dal titolo ipotecario rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo prima della rinnovazione (art. 2848 c.p.c., comma 2).

Il suggerimento che dunque ci sentiamo di offrire è quello di verificare la data di iscrizione ipotecaria e di accertare la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il ventennio.

robertomartignone pubblicato 19 febbraio 2021

Per quale  motivo la banca erogatrice del nuovo mutuo non ha accettato ? 

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