inexecutivis
pubblicato
19 febbraio 2021
Dal contenuto della domanda ci sembra di comprendere che probabilmente l’iscrizione ipotecaria non è opponibile agli acquirenti, che dunque possono acquistare come se il bene fosse libero.
Invero, l'art. 2847 c.c. prevede che l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 2808 c.c., "conserva il suo effetto" per la durata di venti anni e se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio "l'effetto cessa".
La lettera della legge rende evidente che questo termine è volto a disciplinare i soli effetti dell'iscrizione ipotecaria, vale a dire gli effetti della pubblicità: esso pertanto non riguarda né il diritto di credito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario; nemmeno riguarda (il diritto al) l'iscrizione ipotecaria, in sé quale elemento costitutivo dell'ipoteca (cfr. Cass. n. 7570/11; Cass. n. 1505/94 e Cass. n. 1586/02), se non nel senso che il suo inutile decorso fa estinguere l'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita.
Il termine ventennale dell'art. 2847 c.c. è un termine che regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e gli aventi causa dal debitore originario: il suo decorso, lasciando intatto il diritto di credito come assistito dal titolo ipotecario, comporta tuttavia la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi della garanzia, ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione (art. 2848 c.p.c., comma 1); esso però estingue il diritto dipendente dal titolo ipotecario rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo prima della rinnovazione (art. 2848 c.p.c., comma 2).
Il suggerimento che dunque ci sentiamo di offrire è quello di verificare la data di iscrizione ipotecaria e di accertare la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il ventennio.