Cancellazione di un'asta il giorno prima della data fissata su richiesta del creditore

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peppe-g pubblicato 18 aprile 2018

Salve.

Avrei una domanda riguardo ad un'asta a cui avrei dovuto partecipare per un immobile.

L'asta è stata appunto cancellata dal giudice, sotto richiesta del creditore, il giorno prima della data fissata. 

Altre informazioni non ci sono state date a riguardo, ma forse il creditore ha trovato un accordo con il suo debitore...

Tutti i partecipanti sono rimasti sorpresi e un po' avvelenati per il tempo speso ed i bolli buttati per presentare una domanda inutile. 

E' possibile cancellare l'asta in questo modo e con così poco preavviso?

Grazie.

 

 

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inexecutivis pubblicato 20 aprile 2018

La domanda formulata richiede alcune premesse di carattere sistematico.

L’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno fissato per l'apertura delle busto, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandolo con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto la disciplina della sospensione deve essere ricostruita in questi termini: fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.; dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.

Fatta questa premessa riteniamo che:

1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione e intendano consentire alla sospensione;

2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre, è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c.  avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.

peppe-g pubblicato 20 aprile 2018

Grazie della risposta.

In realtà l'asta è stata cancellata senza rinvio. La curatrice ha detto che il giudice ha chiuso il contenzioso notificandolo a lei tramite pec senza che nussuno abbia potuto dire o fare niente (anche a lei è sembrato un po' strano e non le era mai capitato).

In questo come mi devo comportare? Vorrei giusto fare chiarezza sull'accaduto. 

Grazie.

peppe-g pubblicato 20 aprile 2018

Questa è l'nformazione che ho ottenuto dalla curatrice contenuta nella pec del giudice il giorno antecedente l'asta:

"il creditore precedente ha rinunciato in data 17 aprile 2018, ed il giudice in pari data ha dichiarato estinta la procedura esecutiva senza specificarci la motivazione"

Mi viene da pensare che non avrebbe potuto farlo ... 

inexecutivis pubblicato 24 aprile 2018

Il contenuto delle precisazioni formulate successivamente alla nostra risposta chiarisce, rispetto alla prima domanda, i termini della questione.

Invero, non si è trattato di sospensione della procedura su richiesta del creditore, ma di rinuncia del creditore procedente.

Le due ipotesi, pur apparendo simili ad un osservatore inesperto, in realtà sono tecnicamente assai diverse tra loro, e ricevono dal legislatore un trattamento molto differenziato, il che ci consente di dire che l’operato del Giudice dell’esecuzione è senz’altro corretto.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazioni di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

carmeluzzo pubblicato 02 giugno 2020

Buongiorno,

riprendendo il discorso della richiesta di sospensione ex art. 624 bis, volevo chiedere se è regolare averlo chiesto 11 giorni prima dell'asta.

E cosa succede dopo  se è concordata a 5 giorni dall'asta.

 

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 04 giugno 2020

L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:

fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;

dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso degli offerenti.

I precipitati procedimentali di queste premesse sono quelli per cui, presentata un’istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.

Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione dell’istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.

La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato cui il bene è già stato offerto, mercato che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto); tale interpretazione, inoltre è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

Poiché il legislatore tace in ordine alle modalità attraverso le quali il consenso deve essere acquisito, esse devono essere individuate dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio del generale potere di governo della procedura ex art. 484 c.p.c..

In questo senso, detto preliminarmente che gli offerenti legittimati ad esprimersi non possono che essere quelli che (oltre ad aver prestato cauzione, come richiesto dall’art. 161-bis citato) abbiano presentato un’offerta valida, sicché l’inefficacia dell’offerta ex art 571 c.p.c. va considerata, ai fini che qui interessano, tam quam non esset, (poiché non pare revocabile in dubbio che un offerente il quale abbia presentato una offerta invalida sia un “non offerente”), il consenso di costoro può essere acquisito senza che siano necessarie formule sacramentali (non previste) mediante interlocuzione diretta in udienza (che l'udienza in cui si svolge la vendita sia, per l’appunto, una udienza, lo si ricava direttamente dall'art. 569, comma terzo, c.p.c., - a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta”, con una previsione che costituisce una novità, introdotta nel 2005, rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire – e dall’art. 631 c.p.c., secondo cui la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita) tra il professionista delegato e gli offerenti, e senza la necessità di concedere eventuali termini a questo fine, poiché l’offerente è in grado di sapere (essedo previsto da citato art. 161-bis) che il giorno della vendita potrebbe essere chiamato ad esprimere il proprio consenso sul rinvio delle relative operazioni.

Analogo vuoto deve essere poi colmato dal giudice (al precipuo scopo di evitare possibili contestazioni e situazioni di stallo processuali) a proposito della disciplina dell’eventuale silenzio serbato dagli offerenti interpellati, disciplina di cui gli stessi offerenti debbono essere preliminarmente edotti in ossequio ad un canone di trasparenza, che costituisce assioma indefettibile del procedimento di vendita (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11171 del 29/05/2015).

Infine, in ordine agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161-bis citato si sostanzi in un congelamento delle operazioni di vendita (recte, un rinvio delle stesse) e dunque, decorso il termine eventualmente concesso, la procedura esecutiva riprenderà il suo corso mercé la delibazione sulle offerte eventualmente presentate e la gara tra gli offerenti.

Rezel pubblicato 22 gennaio 2021

Buonasera,

 

un paio di risposte fa ha parlato di aggiudicazione provvisoria, cosa si intende per tale dicitura?
io ho partecipato ad un asta per un immobile di mio interesse e ero l'unico offerente con offerta pari al minimo. Sono in attesa dell'agiudicazione da parte del giudice al quale la decisione è stata rimandata "posso definirmi aggiudicatario provvisorio" ?
Nell'attesa ho un po di ansia perche mi chiedo cosa puo succedere nel contempo che possa interferire con l'operazione.
Grazie mille in anticipo

 

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 572, commi secondo e terzo c.p.c., dai quali si ricava che se è presentata una sola offerta, per un importo pari al prezzo base ridotto di un quarto, il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che:

1.    ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

2.    siano state formulate da uno dei creditori istanze di assegnazione.

In mancanza di questi elemenmti, il bene le deve essere agiudicato, a meno che non sia intervenuta, primna dell'apertura della busta, una rinuncia all'esecuzione da parte del creditore.

Invero, l’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.

 

Ciò è quanto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha condivisibilmente affermato che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

 

Sempre nella medesima direzione va segnalata Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

 

 

Rezel pubblicato 28 gennaio 2021

Quindi la decisione non doveva essere rimandata al giudice?

Posso definirmi aggiudicatario provvisorio o attulamente non ho alcun ruolo?

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Dal contenuto delal domanda ci pare di capire che lei non possa ancora definirsi aggiudicatario.

matteomariazoccoli pubblicato 07 aprile 2021

in data 23 settembre 2020 mi sono aggiudicato ad una venditra telematica asincrona un immobile all'asta; 

in data 8 ottobre 2020 veniva presentata istanza di sospensione ex art. 615 comma 2 e 619 cpc dall'esecutato. 

in data 15/01/2021 veniva disposta dal G.E. la sospensione della procedura che non mi veniva notificata; 

in data 18/01/2021 versavo il saldo prezzo così come da bando nei termini; 

in data 06/04/2021 il G.E. rigettava l'istanza di emissione del decreto di trasferimento proposta dal delegato del giudice in data 04/03/2021. 

Dov'èla tutela riconosciuta ex art. 2929 c.c. in capo all’aggiudicatario in buona fede? Tale norma è espressione del generale principio dell'affidamento incolpevole del terzo acquirente non colluso. L’ordinamento, infatti, garantisce senza riserva il risultato raggiunto nel processo esecutivo mediante la protezione dei terzi che hanno effettuato acquisti salvo il caso di collusione con il soggetto procedente.La stabilità della vendita e dell'assegnazione, peraltro, non si verifica soltanto con il loro perfezionamento ma risulta anticipata già al momento dell'aggiudicazione. La tutela senza riserve dei diritti del terzo aggiudicatario consolida quanto contenuto nella norma dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c. ovvero afferma l’assoluta intangibilità dell’acquisto da parte del terzo in buona fede.

Come mi consigliate di muovermi ? 

inexecutivis pubblicato 09 aprile 2021

La risposta alla domanda formulata riposa nell'art 2929, a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”. Se dunque la procedura esecutiva è affetta da vizi procedurali che hanno riguardato il procedimento di vendita e che sono stati tempestivamente denunciati con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’accoglimento dell’opposizione è idonea a travolgere anche il provvedimento di aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento.

Diverso è il caso in cui risultino vizi che attengono ad un momento anteriore alla fase della vendita. In questi casi la giurisprudenza è orientata ad attribuire stabilità al decreto di trasferimento. Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

matteomariazoccoli pubblicato 12 aprile 2021

Secondo l'art. 624 bis l'istanza per la sospensione può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo , fino a quindici giorni prima dell'incanto. 

Nel mio caso è stata proposta dopo l'aggiudica ed il giudice ha disposto con ordinanza la sospensione senza valutare la mia aggiudica. 

Potrei muovermi con reclamo avverso alla sospensione ? 

grazie in anticipo 

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2021

Dal tenore della prima domanda ci sembrava di aver compreso che la sospensione fosse stata disposta a seguito di una opposizione, non già a norma dell'art. 624 bis cpc.

Se così fosse il provvedimento di sospensione pronunciato a norma dell'art. 624 bis sarebbe illegittimo, e comunque inidoneo a travolgere l'aggiudicazione.

E' evidente che se così fosse ci sarebbe spazio per una opposizione ex art. 617 cpc.

carmeluzzo pubblicato 06 luglio 2021

Buonasera, leggo ora questo fatto successo un anno fa e la Vostra risposta Vorrei allora capire se quello che è successo a me è regolare: Io ero pronto per partecipare ad un asta che si doveva svolgere il 4 giugno 2020, Il 25/5/2020 viene depositata istanza di sospensione Il 29/5/2020 viene depositata Istanza di sospensione concordata ex art 624 bis Il 4 giugno data dell’asta alle ore 13 All’apertura dell’asta online dopo aver detto che i miei documenti erano tutti regolari, il delegato alla vendita mi comunica che l’asta è stata sospesa, me lo comunica all’interno dell’asta telematica mi scrive che il giudice dell’esecuzione visto l’accordo tra creditori e debitori , asta viene sospesa e a me non chiedono se sono d’accordo, mi viene solo comunicato dopodiché il portale della mia asta viene chiuso Il 4 giugno quindi giorno dell’asta viene riportato quanto segue 04/06/2020 Sospensione generica (ex art. 623) 04/06/2020 Correzione stato fascicolo 04/06/2020 Correzione stato fascicolo Alla luce di quanto sopra avrei potuto anch’io fare reclamo o opposizione? Grazie in anticipo per la Vostra risposta

inexecutivis pubblicato 11 luglio 2021

A nostro avviso ne lcaso prospettato ricorrevano i presupposti per impugnare il provvedimento del progfessionista delegato a norma dell'art. 591-ter disp att cpc, atteso che il suo consenso non è stato acquisito. Certamente, lei non ha manifestato alcun dissenso, per cui si protrebbe ritenere che il suo sia stato un consenso tacito. E' per questo che a nostro avviso occorrerebbe disciplinare prima queste situazioni, rendendo edotti gli offerenti dei possibili snodi processuali di lla procedura in presenza di una istanza di rinvio.

Immaginiamo, comunque, che ormai i giochi siano fatti.

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