Cancellazione delle ipoteche

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  • Ultimo messaggio 20 aprile 2020
bdedominicis pubblicato 11 febbraio 2020

Gentile asta legale,

mi rivolgo a voi per un parere su ciò che mi sta succedendo e come eventualmente muovermi.

Mi sono aggiudicata a settembre un immobile, ed ho saldato il 10 di dicembre. Tale appartamento in origine era un appartamento grande, che il giudice (lo stesso dell'esecuzione) aveva disposto, tramite sentenza di divisione, si frazionasse in 2 e di porne in vendita solo uno, che mi sono appunto aggiudicata tramite asta.

Ad oggi, il delegato alla vendita continua a dirmi che non può predisporre il decreto di trasferimento perchè la conservatoria non ha ancora provveduto a spostare le  ipoteche dall'appartamento originario a quello posto in asta e che hanno preventivato delle tempistiche pari a 2 mesi o più (a partire da oggi, considerando che già sono passati 2 mesi). Nel frattempo mi ha comunicato che posso visitare l'appartamento tramite il custode giudiziario, al modico prezzo di 130 euro più iva all'ora. Da una ispezione ipotecaria risulta ciò:

ISCRIZIONE del 30/09/2019 - Registro Particolare xxxxx Registro Generale xxxx

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ROMA Repertorio xxxxx del 20/10/2017

IPOTECA LEGALE derivante da DIVISIONE

Il delegato, si rifiuta di darmi documentazione relativa a richieste poste alla conservatoria, per motivi di privacy, ed io quindi non posso nemmeno sapere a che data sono state inviate le richieste alla conservatoria.

Inoltre, su mia richiesta, ha posto al giudice istanza per essere nominata custode momentaneo. Neanche tale istanza può essere visionabile per motivi di privacy.

La conservatoria, di contro, mi ha risposto che non può darmi informazioni senza avere una documentazione, ma che loro in un tempo all'incirca di 2 settimane evadono qualsiasi richiesta.

Nel frattempo non posso accedere all'appartamento, il custode giudiziario non mi acconsente nemmeno un sopralluogo con la ditta per i lavori futuri. Sempre il delegato mi ha detto che ha posto istanza al giudice, su mia richiesta, per essere nominata custode momentanea del bene, ma anche di ciò non ho nessuna documentazione.

Sto pagando il mutuo per un bene a cui non posso accedere, più l'affitto. La situazione ovviamente non è pensabile portarla per le lunghe.

Come posso far valere i miei diritti? Il delegato dice che il giudice è al corrente di tutto, ma come faccio ad averne la certezza?

Grazie del vostro prezioso aiuto.

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

In primo luogo il compenso che le viene richiesto per l’accesso all’immobile è assolutamente ingiustificato, e potrebbe avere addirittura rilevanza penale.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il custode abbia l’obbligo di consentire l’accesso. Il suggerimento dunque è quello di richiedere formalmente al custode di poter accedere al bene, indicando le ragioni.

Ciò premesso, sia che si ritenga che il custode sia obbligato a consentire l’accesso, sia che si ritenga il custode non obbligato a farlo, la richiesta di corrispettivo ha rilevanza penale, potendo essere inquadrata nell’ambito delle fattispecie previste dagli artt. 318 o 319 c.p.

Quanto ai motivi di privacy invocati per rifiutare le sue richieste, esse ci sembrano pretestuose. Infatti, "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Sez. U 08/02/2011, n. 3034), essendo stato altresì aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).

Peraltro, le ragioni che il delegato indica a giustificazione del fatto che non ha ancora predisposto il decreto di trasferimento a causa della mancata restrizione delle ipoteche, ci sembrano molto strane, poiché se l’appartamento è stato posto in vendita, questo significa che la divisione è stata completata con la trascrizione del decreto del giudice che ha disposto lo scioglimento della comunione, nè ci sembra verosimile che il giudice conosca questa situazione.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle dunque è quello di accedere al fascicolo della procedura presso la cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale (ne ha facoltà in quanto l’aggiudicatario è parte processuale) al fine di comprendere quanto accaduto.

Contestualmente, le suggeriamo altresì di diffidare formalmente il delegato (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno) a procedere alla predisposizione della bozza del decreto di trasferimento, ricordandogli che a norma dell’art. 591 bis, penultimo comma, c.p.c., "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".

bdedominicis pubblicato 16 aprile 2020

Gentile forum,

torno a scrivervi. Ho parlato poco prima dell'inizio dell'isolamento da Covid con il delegato alla vendita, che mi ha detto che effettivamente, le ipoteche si dovevano trascrivere prima della messa in vendita, ma ciò non è stato fatto e perciò stiamo accumulando questo ritardo. Mi ha inoltre detto, che il giudice, in via informale, gli ha comunicato la volontà di non accettare di nominarci custodi, purtroppo non sono riuscita a passare in tribunale prima dell'emergenza per accedere ai fascicoli.

Tornando alle ipoteche, praticamente è stata registrata la sentenza di divisione, ma non sono state spostate le ipoteche. Sulla perizia fatta per la messa in vendita, che riportava entrambi gli appartamenti, risultano infatti 4 ipoteche, ma ne risulta traccia nell'ispezione ipotecaria fatta da me soltanto di una. Mi risulta che la consevatoria di roma 1 stia lavorando in smart working, quindi mi sarei aspettata che dopo più di 4 mesi dal versamento del saldo prezzo fosse stato tutto regolare. Come posso fare per sapere se la Conservatoria ha effettivamente in carico tali richieste, ho paura che le pratiche siano state smarrite.

Lato tribunale è possibile fare qualcosa in questo periodo? 

Grazie.

inexecutivis pubblicato 20 aprile 2020

Il fatto che le ipoteche non siano state ancora "spostate" non impedisce il trasferimento del bene, posto che in ongi caso questo viene trasferito libero da iscrizioni ipotecarie per espressa previsione dell'art. 586 cpc.

Suggeriamo, ancora una volta, di diffidare formalmente il delegato a provvedere, rappresentandogli che potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali ritardi.

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