CAMBIO D'USO PRIMA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO

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valedile pubblicato 13 ottobre 2019

Gent.ssimI Astelegale.net,

sottopongo alla Vs cortese attenzione un quesito particolare, mi è stato aggiudicato un immobile all’Asta Giudiziaria, il curatore, l’ingegnere, la Cancelleria del Tribunale e l’Agenzia delle Entrate di città non hanno saputo darmi spiegazioni. Le descrivo il caso, l'immobile è acatastato in A/10 uso Ufficio e vorrei beneficiare delle agevolazioni prima casa facendo il cambio d'uso in A/2 o A/3 come abitazione, premetto che l’immobile ha tutti gli elementi per il suddetto cambio, ho letto su varie ricerche, che è possibile farlo con una richiesta prima dell'Atto di Trasferimento del Giudice.

 

Saprebbe indicarmi la procedura da seguire? In modo da informare il curatore delegato sul caso in oggetto.

La ringrazio vivamente per i chiarimenti

Cordiali saluti

 

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inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2019

Ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Detto questo, a nostro avviso, se l'immobile risulta già strutturalmente qualificabile come abitazione, mancando solo la formale variazione catastale, non vi sono ostacoli ad ammettere l'applicazione dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa.

Peraltro, la Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.

Analoga disposizione non è prevista in materia di imposta di registro ma l’Agenzia delle entrate con la circolare 19/E/2001, ribadita successivamente con la circolare n. 38/E/2005 ha riconosciuto l’applicabilità dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione anche ai fini dell’imposta di registro, a condizione che essi presentino le caratteristiche delle abitazioni non di lusso con la precisazione che in sede di acquisto l’acquirente dovrà dichiarare di “non rendere l’abitazione di lusso nel prosieguo dei lavori”.

Il dato sembra trovare ulteriore conforto, a nostro avviso, nella sentenza della Corte di Cassazione 7 giugno 2013 n. 14396, nella quale è stato affermato che le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa prescindono da una formale classificazione catastale dell'immobile, sicché a prescindere da questo dato il beneficio può essere concesso quando ricorrono i presupposti normativi di riferimento.

valedile pubblicato 18 ottobre 2019

La ringrazio per la celere risposta. Mi sono recata in Comune per avere conferme sulla possibilità di procedere con il cambio d'uso dell'immobile, da ufficio a residenza come dichiarato in Perizia. Ed ecco con immensa sorpresa che un tecnico Geometra del Comune sostiene con fermezza che quello dichiarato in Perizia è un falso, ossia l'immobile al primo piano in quella zona in cui è ubicato NON può in nessun modo essere cambiato in abitazione poichè ha dei vincoli, come tutti gli altri immobili posti al piano terra e primi piani della stessa zona. Sono stata raggirata dunque, come devo agire? Devo far causa per falsa perizia art. 393 c.p. o sono costretta ad acquistare l'immobile, premetto che al momento il delegato ha in possesso solo la cauzione.

Le sarei molto grata se riuscisse a darmi delucidazioni in merito.

Mi congratulo per il servizio offerto.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2019

Il richiamo all’art. 393 c.p. ci sembra inappropriato, poiché punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che qui francamente non vediamo.

Se effettivamente nella perizia fosse stato precisato che il cambio di destinazione d’uso è possibile e se il tecnico comunale dovesse aver ragione, ci sono margini per poter individuare una responsabilità dello stimatore, ove si dovesse dimostrare che la possibilità di cambio di destinazione d’uso è stata la ragione determinante della presentazione della offerta di acquisto.

Vanno dunque verificati i seguenti elementi:

-          l’affermazione, contenuta in perizia, della possibilità di procedere al cambio di destinazione d’uso;

-          la non veridicità di questa possibilità;

-          la rimproverabilità di questa falsa affermazione al perito, in quanto frutto di negligenza, imprudenza, imperizia (potrebbe essere accaduto, ad esempio, che il perito abbia interpellato gli uffici comunali, e questi gli hanno detto che il cambio era possibile);

-          la decisività della possibilità del cambio di destinazione d’uso sulla determinazione a formulare l’offerta di acquisto.

pirata pubblicato ieri

 

 

volevo chiederti alla fine come è andata? Sei riuscita?  Prima dell'atto di trasferimento posso esprimere  l'intenzione di far cambiare la destinazione d'uso e quindi avere le agevolazioni prima casa?

 

 

 

Grazie della risposta

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