Beni mobili all'interno del bene aggiudicato e già trasferito.

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  • Ultimo messaggio 25 luglio 2020
delfoscuderi pubblicato 17 luglio 2020

Buon pomeriggio, volevo un ulteriore conferma su una decisione da me già presa, il 19 dicembre 2019 mi è stato notificato il decreto di trasferimento dell'immobile che mi sono aggiudicato, trattasi di un immobile non abitato dal 2007 circa, si evince dai calendari appesi, rimasti all'interno dello stesso immobile, dove però all'interno vi sono tutt'oggi beni mobili di alcuni eredi tenuti lì come deposito. Nello specifico l'asta non era fallimentare ma trattasi di divisione tra eredi. Il giudice non aveva nominato un custode ma solamente un avvocato incaricato alla vendita. Purtroppo ancora oggi mi ritrovo questi beni che credo manderò al mancino quanto prima.

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Il secondo periodo dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. inserito dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prevede che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

È evidente che, nel suo caso, non essendo stato nominato un custode di nomina giudiziale, custode del compendio pignorato è rimasto il debitore a norma dell’art. 559, comma primo, c.p.c.

Detto questo, e tenuto conto del tempo trascorso, il suggerimento che ci sentiamo di offrirle (anche se non si tratta della soluzione più corretta sul piano formale) è quello di inoltrare al debitore una raccomandata a.r. nella quale lo si intima al ritiro dei beni presenti nel termine di giorni 30, avvertendolo che in difetto quei beni si considereranno abbandonati.

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