Beni mobili

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  • Ultimo messaggio 27 febbraio 2020
kkkk pubblicato 20 febbraio 2020

Buongiorno,

Ho appena ottenuto il decreto di trasferimento dell’immobile che mi sono aggiudicato qualche mese fa.

L’immobile risulta libero da inquilini ma è presente una certa quantità di abiti, piccoli mobili etc., nonché un’automobile in giardino.

Il custode sostiene che in caso di beni abbandonati lo smaltimento se fatto dal tribunale sarebbe a carico mio e non della procedura, o meglio sostiene che andrebbero ad attingere non al ricavo della vendita come per altre spese, ma dal fondo spese da me anticipato al momento del saldo. È corretto?

Se per abiti e mobili non è un problema procedere in autonomia allo smaltimento, il discorso è diverso per l’auromobile.

Considerato il fatto che ho abbastanza fretta di accedere all’immobile per iniziare dei lavori di ristrutturazione, sarebbe possibile scindere le due cose? Quindi incaricarmi di smaltire tutto ciò che si trova all’interno e lasciare al custode il compito di smaltire l’auto?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

Per rispondere all'interrogativo posto è necessario partire, a nostro avviso, dalla previsione di cui all'art. 560, comma quarto, c.p.c., a mente del quale  Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Il precedente comma terzo del medesimo art. 560 prevede che la liberazione viene curata dal custode “senza oneri per l’aggiudicatario”.

Aggiungiamo infine che l'aggiudicatario può dispensare il custode dall'atturare la liberazione. Dispensa che, evidentemente, può essere anche parziale.

Le suggeruamo, pertanto, di diffidare il custode all'esecuzione dell'ordine di liberazione, dispensandolo dal solo smaltimento dei beni mobili, ma non dell'autovettura. 

kkkk pubblicato 24 febbraio 2020

Grazie per la risposta, non mi è chiaro se eventuali spese sostenute dalla procedura per lo smaltimento dei beni peró vengono prese veramente dal fondo spese da me anticipato (che conto di recuperare per buona parte avendo acquistato con agevolazioni prima casa) oppure devono essere detratte dalla somma che andrà ripartita tra i creditori.

In caso di beni effettivamente abbandonati, il custode può fornirmi un documento che mi sollevi da eventuali future richieste dell’esecutato?

Grazie

inexecutivis pubblicato 27 febbraio 2020

Come dicevamo, la liberazione deve avvenire senza onei per l'aggiudicatario. Questo vuol dire che le somme necessarie per eseguirla devono essere sottratte da quelle che saranno oggetto di distribuzione tra i creditori, e non dal fondo spese versato dall'aggiudicatario, che invece gli dovrà essere restituito, una volta detratte le imposte gravantisul decretodi trasferimento e la quota parte di compenso dovuta al professionista delegato secondo i parametri di cui al dm 227/2015 (anche se, precisiamo, alcuni tribunali pongono a carico dell'aggiudicatario anche le somme necessarie alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene).

Quanto ai beni mobili, le sarà sufficiente farsi consegnare l'intimazione in forza della quale il custode ha richiesto al proprietario l'asporto degli stessi, intimazione che a norma dell'art. 560, comma quarto, c.p.c. doveva essere inserita nel verbale di accesso oppure essere notificata al proprietario dei beni mobili, ove soggetto diverso dall'occupante..

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