Benefici prima casa-Casi di decadenza

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  • Ultimo messaggio 03 aprile 2019
sontulipan pubblicato 14 marzo 2019

Buongiorno,
mi scuso prima di tutto per aver inavvertitamente postato, qualche ora fa,  la discussione in una zona del sito non destinata a questo servizio. Poi volevo ringraziarvi per le risposte sempre molto attente ed esaustive che fornite che leggo con molto interesse. Chiedo se cortesemente potete dare seguito a questa mia richiesta di informazioni.
Mi risulta che la legge di stabilità 2016 estenda l'agevolazione "prima casa" al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

In merito alla questione mi sorgono alcuni dubbi:

1.      L’estensione nell’agevolazione “prima casa” al contribuente che acquista un nuovo immobile (nello stesso comune della prima) si applica anche se il contribuente,  pur essendosi impegnato a farlo, NON ha mai trasferito la residenza nella casa preposseduta  (ad es. perchè  prima ha effettuato lavori di restauro e poi ha acquistato la nuova abitazione)?

2.      Nel caso la risposta al punto 1  sia affermativa e quindi il contribuente possa usufruire della agevolazioni “prima casa” anche per il nuovo immobile pur non avendo trasferito la residenza sul primo,  cosa succede se non riesce a vendere il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, pur essendosi impegnato   a farlo?  Può presentare istanza all’Agenzia delle Imposte per il ricalcolo delle giuste imposte? In questo caso sarà possibile far considerare solo la casa preposseduta come seconda casa e calcolare su di essa le maggiori imposte dovute?

3.       In   relazione alle istanze che vengono presentate all’Agenzia delle Entrate per segnalare la decadenza dell’agevolazione vorrei conferma che la riliquidazione avvenga seguendo i criteri di calcolo applicati al momento della concessione dei benefici.  Se quindi nel momento dell’acquisto degli immobili il contribuente ha chiesto di avvalersi per il calcolo delle imposte del criterio del prezzo valore anziché sul valore effettivamente pagato, anche la riliquidazione avverrà con lo stesso criterio?

4.      Nel caso il contribuente che richiede l’agevolazione benefici “prima casa” presti attività lavorativa o di studio nel Comune in cui è situato l’immobile,  può indicare a sua scelta o questa condizione o l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi quale condizione per beneficiare dell’agevolazione.   Se ha indicato come condizione l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi e per un qualche motivo sia poi impossibilitato a farlo potrà fare successivamente istanza dichiarando di prestare comunque  attività lavorativa nel Comune?

Vi ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.

Saluti.

Stevan  

 

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inexecutivis pubblicato 19 marzo 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle diverse questioni poste.

È noto che I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro).

Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Da queste norme si ricava la risposta al primo quesito. Se il contribuente ha omesso di trasferire la residenza nel termine di 18 mesi, non potrà avvalersi della estensione di cui all'art. 1 comma 55 citato, poiché l'agevolazione conseguita in occasione del primo acquisto è risultata illegittima.

Quanto alla rinuncia ai benefici prima casa ed al conseguente ricalcolo delle sanzioni, osserviamo che l'agenza delle entrate con la risoluzione n. 105 del 31/10/2011 ha ritenuto che, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.

L'amministrazione finanziaria ha precisato che, a tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa nell'atto di acquisto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, aggiungendo che questo vale anche per gli immobili assoggettati ad IVA.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Non troverà invece applicazione la sanzione pari al 30 per cento di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al TUR in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

È evidente nel ricalcolo dell'imposta non opererà un mutamento della base imponibile, poiché la disciplina del prezzo valore e quella dei benefici prima casa non sono legate tra loro.

Invero, Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina del prezzo valore (che consente di determinare la base imponibile dell’imposta di registro ponendo a base del calcolo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti) si applica alle cessioni effettuato nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, e non agli immobili da destinare ad abitazione principale.

Infine, quanto all'ultima questione prospettata la soluzione è stata ritenuta non praticabile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6501 del 16 marzo 2018.

sontulipan pubblicato 20 marzo 2019

Grazie per le puntuali risposte.

Non mi è chiarissimo un punto.
La disciplina del prezzo-valore si applica anche a  condizione che il fabbricato che si acquista sia ad uso abitativo (quindi, solo abitazioni e pertinenze, con o senza requisiti "prima casa"), indipendentemente che poi la si destini o meno ad abitazione principale? E' corretto?

Leggo poi che un'eventuale plusvalenza sulla vendita dell'immobile si calcolerebbe sulla differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione.  Ciò è vero anche nel caso sia stata applicata la disciplina del prezzo valore?
Per es. un immobile con valore effettivo di 90.000 euro con calcolo al prezzo valore di 40.000 che subisce una ristrutturazione per 70.000  e viene rivenduto a 210.000 euro.   Come viene calcolata la plusvalenza?

Grazie ancora per la disponibilità.

 

 

 

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2019

Esatto. La i presupposti per l'applicazione della disciploina del prezzo valoer e quelli per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali sono diversi. in particolare, per l'applicazione della disciplina del prezzo valore (art.  52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) è sufficiente che il trasferimento abbia ad oggetti immobili ad uso abitativo acquistati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Quanto alla plusvalenza, la disciplina del prezzo valore non c'entra. si procedere infatti alla differenza tra il prezzo di vendita edi il costo di acquisto, più i costi inerenti, indipendentemente da come si è calcolata la base imponibile ai fini dell'imposta di registro. 

sontulipan pubblicato 29 marzo 2019

Grazie ancora per le risposte ai miei quesiti e a tutti quelli posti  nel forum.

Siete davvero preziosi!

 

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2019

grazie a lei

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