Buongiorno,
mi scuso prima di tutto per aver inavvertitamente postato, qualche ora fa, la discussione in una zona del sito non destinata a questo servizio. Poi volevo ringraziarvi per le risposte sempre molto attente ed esaustive che fornite che leggo con molto interesse. Chiedo se cortesemente potete dare seguito a questa mia richiesta di informazioni.
Mi risulta che la legge di stabilità 2016 estenda l'agevolazione "prima casa" al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.
In merito alla questione mi sorgono alcuni dubbi:
1. L’estensione nell’agevolazione “prima casa” al contribuente che acquista un nuovo immobile (nello stesso comune della prima) si applica anche se il contribuente, pur essendosi impegnato a farlo, NON ha mai trasferito la residenza nella casa preposseduta (ad es. perchè prima ha effettuato lavori di restauro e poi ha acquistato la nuova abitazione)?
2. Nel caso la risposta al punto 1 sia affermativa e quindi il contribuente possa usufruire della agevolazioni “prima casa” anche per il nuovo immobile pur non avendo trasferito la residenza sul primo, cosa succede se non riesce a vendere il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, pur essendosi impegnato a farlo? Può presentare istanza all’Agenzia delle Imposte per il ricalcolo delle giuste imposte? In questo caso sarà possibile far considerare solo la casa preposseduta come seconda casa e calcolare su di essa le maggiori imposte dovute?
3. In relazione alle istanze che vengono presentate all’Agenzia delle Entrate per segnalare la decadenza dell’agevolazione vorrei conferma che la riliquidazione avvenga seguendo i criteri di calcolo applicati al momento della concessione dei benefici. Se quindi nel momento dell’acquisto degli immobili il contribuente ha chiesto di avvalersi per il calcolo delle imposte del criterio del prezzo valore anziché sul valore effettivamente pagato, anche la riliquidazione avverrà con lo stesso criterio?
4. Nel caso il contribuente che richiede l’agevolazione benefici “prima casa” presti attività lavorativa o di studio nel Comune in cui è situato l’immobile, può indicare a sua scelta o questa condizione o l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi quale condizione per beneficiare dell’agevolazione. Se ha indicato come condizione l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi e per un qualche motivo sia poi impossibilitato a farlo potrà fare successivamente istanza dichiarando di prestare comunque attività lavorativa nel Comune?
Vi ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.
Saluti.
Stevan