Azione revocatoria atto di cessione diritti reali a titolo gratuito e successivo fondo patrimoniale

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  • Ultimo messaggio 22 ottobre 2021
danielebenni pubblicato 17 ottobre 2021

Buongiorno spero in un Vs. prezioso consiglio, anche se la domanda verte su una fase antecedente al pignoramento.

Al fine di recuperare un credito, mi trovo costretto a procedere ad una azione revocatoria di alcuni atti dispositivi messi in atto dal debitore successivamente al sorgere del credito medesimo (sentenza di condanna del 2018).

Nel mese di aprile 2019 il debitore, con atto notarile e con il consenso della moglie, ha trasferito a titolo gratuito ogni sua quota di proprietà sui suoi cinque beni immobili al proprio figlio "in adempimento all'obbligo di mantenimento" assunto negli accordi precedentemente intrapresi con la moglie in occasione della separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale nel mese di febbraio 2019; successivamente, nel 2020, il figlio (maggiorenne) ha costituito un fondo patrimoniale destinando "a far fronte ai bisogni della famiglia dei propri genitori x e y" tutti i beni immobili (cioè le quote di proprietà) che aveva ricevuto dal padre nel 2019. 

Al fine di poter in futuro agire esecutivamente sui beni del debitore ritengo, pertanto, che sia necessario chiedere la revocatoria sia dell'atto di trasferimento dei beni dal debitore al figlio che anche del successivo fondo patrimoniale costituito dal figlio su tali beni.

Siete d'accordo? 

Inoltre, mentre sono sicuro di dover citare in giudizio il debitore e il figlio quali parti necessarie per la revocatoria del primo atto, non sono sicuro se, soprattutto per la revocatoria del fondo costituito dal figlio "a far fronte ai bisogni della famiglia dei propri genitori x e y", io debba citare anche la madre, cioè la moglie del debitore.

Preciso che, stranamente, la separazione non è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio così come anche la costituzione del fondo da parte del figlio (dunque, allo stato, il fondo non sarebbe neppure opponibile ai terzi).

Che ne pensate? Non sono riuscito a trovare casi simili (revocatoria di atto traslativo e di successivo fondo patrimoniale) per evitare di commettere errori, anche e soprattutto sotto il profilo della legittimazione passiva e del litisconsorzio necessario in un caso come quello prospettato.

Grazie infinite per l'aiuto!

 

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robertomartignone pubblicato 18 ottobre 2021

E ' revocabile e tutti vanno citati in giudizio , per i giusti aspetti normativi aspetti l ' esperto del forum , anche se ritengo sia una causa fattibile non sarà facile , proverei prima con un tentativo di mediazione .

danielebenni pubblicato 19 ottobre 2021

Ti ringrazio per la risposta.

La mediazione, putroppo, non servirebbe a nulla, si tratta di un soggetto che riesce a vivere bene borderline e che non ha alcuna intenzione di pagare spontaneamente; in precedenza sono stato costretto ad attivare delle procedure esecutive per recuperare una piccola parte del credito...

robertomartignone pubblicato 19 ottobre 2021

La mediazione serve a dimostrare la Sua buona volontà nel trovare una soluzione , il Giudice ne terrà conto nel procedimento civile . Tenga presente che la mediazione è veloce e poco costosa .

danielebenni pubblicato 19 ottobre 2021

Consideri che il soggetto in questione non ritira neppure le raccomandate e ha indicato, all'uopo, un indirizzo di residenza fittizia per evitare pignoramenti mobiliari...

robertomartignone pubblicato 19 ottobre 2021

Non ci siamo capiti  : il tentativo di mediazione va fatto prima di ogni causa civile , poi  nel suo caso dovrà provvedere a una causa vera e propria coinvolgendo tutti i soggetti che sopra ha elencato . Sarebbe stato meglio mettere ipoteca giudiziale  sull ' immobile ai tempi .

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2021

Proviamo a dire la nostra osservando che in tutto questo c’è un dato positivo. Il fondo patrimoniale non è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio per cui esso allo stato è inopponibile.

Il nostro suggerimento è quello di introdurre un giudizio per revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) ed in subordine per simulazione (la vicenda ci pare strumentalmente posta in essere al fine di pregiudicare i creditori, e nulla esclude che sia addirittura simulata, provvedendo immediatamente a trascrivere la relativa domanda a norma dell'art. 2652 c.c..

 

L’atto di citazione dovrà essere notificato a tutti i soggetti coinvolti affinchè la sentenza possa spiegare effetti nei loro confronti.

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