autovetture dentro immobile

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giannitrota pubblicato 13 dicembre 2017

Buongiorno 

quest'anno ho acquistato una casa all 'asta tramite il tribunale di treviso. Nel mese di novembre 

mi sono state inviate le carte da parte del ivg per diventare custode, e mi è stato riferito 

che nell'immobile ci sono dei rifiuti e due autovetture in stato di abbandono . Premetto 

che l esecutato ha dichiarato con  un atto depositato presso l ivg l 'abbandono di questi , però

non avendo letto l' atto non so se si riferisca ai mobili o alle autovetture o ad entrambi. 

Le autovetture erano di proprietà del padre dell'esecutato. Il padre dell'esecutato ora è defunto.

A questo punto chiedo qual'è la strada che debbo intraprendere , ossia posso diventare custode dell'immobile

e liberarmi delle autovetture smaltendole? devo chiedere al giudice se posso smaltirle ? devo chiedere 

il permesso di vedere l 'atto depositato per capire cosa c'è scritto ?

grazie e distinti saluti 

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inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2017

La risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016, n. 119.

Li riportiamo testualmente per chiarezza espositiva.

 “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Dunque, in base alle norme richiamate, la liberazione dell’immobile deve avvenire con oneri a carico della procedura, e deve essere attuata dal custode.

Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

Fatta questa premessa, e venendo al suo caso, osserviamo in primo luogo che andrebbe letta la dichiarazione resa dal debitore all’IVG per verificare se effettivamente il debitore ha dichiarato di voler abbandonare le autovetture presenti nell’immobile.

 

Ove così fosse l’aggiudicatario ha a disposizione due strade: o rifiuta di prendere in consegna i beni fino a quando il custode non avrà provveduto, con oneri a carico della procedura, oppure prende in consegna il bene e provvede autonomamente al loro smaltimento. In questo secondo caso riteniamo che vi potrebbe essere anche lo spazio per chiedere al custode il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento, posto che il custode non ha integralmente adempiuto ai doveri del suo ufficio.

giannitrota pubblicato 14 dicembre 2017

Grazie per la risposta. Ma posso smaltire le autovetture anche senza essere proprietario?qual è la procedura che devo seguire per vedere l atto depositato presso il giudice?

inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2017

Se effettivamente vi è undichiarazione del vecchio proprietario che ha inteso abbandondonare i beni, oppure è rimasta senza esito la diffida con cui l'ivg lo ha diffidato a ritirarli, questi possono essere smaltiti. Le suggeriamo di farsi rilasciare una dichiarazione dall'IVG nella quale questi le dichiara che i beni presenti nell'immobile sono da considerarsi abbandonati e che possono essere smaltiti.

In questo modo non le servità nemmeno acquisire la dichiarazione resa dal debitore.

giannitrota pubblicato 16 dicembre 2017

Ok perfetto grazie. L ivg in merito alle mie richieste su cosa fare mi risponde non so...sembra che voglia che il problema diventi mio cioè che debba per forza essere io a smaltirle visto che nn posso vedere l atto in cui è stato dichiarato l abbandono.

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2017

Le suggeriamo di inoltrare una formale istanza all'IVG (via pec o tramite raccomandata A.R.) nella quale, fatta la premessa dell'esistenza delle autovetture all'interno dell'immobile, chieda formalmente se le stesse debbono essere considerate abbandonate e quindi suscettibili di smaltimento ai sensi dell'art. 560, comma quarto, cpc.

giannitrota pubblicato 23 dicembre 2017

Buongiorno.sono andato presso l ivg a vedere l atto ed effettivamente le macchine sono dichiarate abbandonate.per cui credo che chiedero la custodia e poi chiederò al giudice se posso smaltirle. L ivg non mi rilascia dichiarazioni sul destino delle auto per cui chiederò al giudice il quale mi dirà di smaltirle

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2017

Perfetto. le suggeriamo tuttavia di allegare all'istanza rivolta al giudice le foto dei beni, precisando che si tratta di immobile privi di qualsiasi valore economico.

giannitrota pubblicato 22 luglio 2018

Buongiorno 

dopo parecchi mesi riscrivo nel forum perchè sono entrato in possesso della casa,

ho fatto l'istanza al giudice il quale mi ha risposto nel seguente modo : 

                                                    

letta l'istanza deposita in data ..... quale nuovo proprietario del bene pignorato , rilevato che con  

dichiarazione del 28/ 12/ 2017 l'aggiudicatario esonerava l'istituto vendite giudiziarie  , allora 

custode nominato dalla procedura , dalla liberazione dell'immobile, ritenuto, pertanto , che questo giudice 

non  ha alcun potere sugli automezzi presenti nell ' immobile venduto ,  tenuto conto che (io) era stato 

edotto della loro presenta in data 19/1/2018, rigetta l'istanza .

 

Chiedo ora se sapete quale altra starda legale possa intraprendere 

per smaltire legalmente le autovetture . 

Grazie e distinti saluti 

      

 

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

Dalla lettura del provvedimento del giudice (che ci appare assolutamente corretto) ricaviamo il dato per cui il 28.12.2017 l'aggiudicatario ha espressamente esonerato il custode dalla liberazione dell'immobile. Stando così le cose, sulla base del quarto comma dell'art. 560 cpc, può provvedere autonomamente allo smaltimento delle autovetture (o comunque farne l'uso che ritiene) senza chiedere al giudice alcuna autorizzazione.

giannitrota pubblicato 24 luglio 2018

Buongiorno

ho dovuto esonerare il custode altrimenti non avrei sarei mai entrato in possesso dell' abitazione ,

e tra l'altro il custode non è stato per niente collaborativo anzi molto equivoco e ha fatto in modo che il

problema diventasse mio , per cui non ho avuto alternativa.

Comunque al di la di questo, le autovetture non posso smaltirle , nessun campo di recupero le accetta

perchè non sono il proprietario e perchè il giudice non mi ha dato il via libera per smaltirle .

Nell'articolo che voi citate 560 cpc , viene espressamente indicato che il giudice deve disporre il smaltimento o la distruzione . Nel mio caso il giudice non dispone nulla . Tra l' altro nell'istanza che ho inviato ho cheisto se poteva indicare una qualunque alternativa  non indica neppure quella .

Praticamente ha rigettato l'istanza non tenendo conto dell'articolo che voi citate ne tantomeno indicando un'alternativa valida da prendere , e la cosa mi lascia alquanto basito.

 

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2018

Comprendiamo adesso qual è il problema.

Proviamo ad indicare una soluzione, codice alla mano.

Come abbiamo detto in una delle precedenti risposte, il quarto comma dell'art. 560 prevede che Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarliassegnandogli il relativo terminenon inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custodeQualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnatoi beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

In uno dei precedenti suoi post lei scriveva che "sono andato presso l'ivg a vedere l'atto ed effettivamente le macchine sono dichiarate abbandonate".

A questo punto occorrerebbe acquisire questa dichiarazione e presentarla presso un centro di smaltimento, unitamente al verbale di consegna dell'immobile (verbale che costituisce anche il titolo in forza del quale l'aggiudicatario diviene custode delle autovetture).

In alternativa, e conformemente alla previsione del richiamato art. 560, occorrerebbe procedere a notificare (tramite ufficiale giudiziario) al proprietario degli autoveicoli una nuova intimazione di provvedere all'asporto dei beni, assegnandogli un termine di almeno 30 giorni, avvertendolo del fatto che in difetto gli stessi si riterranno abbandonati. A quel punto, decorsi 30 giorni dalla notificazione, potrà eseguirsi lo smaltimento presentato al centro di raccolta il verbale di consegna dell'immobile e l'intimazione eseguita.

Temiamo tuttavia che occorrerà spiegare al centro di raccolta che lei è legittimato allo smaltimento sulla scorta dell'art. 560 c.p.c.

giannitrota pubblicato 27 luglio 2018

Buonasera 

non posso seguire la procedura indicata perche le auto sono di un defunto. Ormai non sapendo più cosa fare ho contattato il figlio del defunto , il quale mi ha detto che le macchine le ha lasciate li perche ha rinunciato all'eredita e ha detto che pure il curatore gli ha detto di non rimuoverle. 

 

 

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2018

Notifichi a questo punto l'intimazione all'erede (o meglio al chiamato a succedere). Decorsi i termini presenterà questa notificazione al centro di raccolta.

r.zeminian@libero.it pubblicato 02 agosto 2018

Buonasera! Ho un probema simile.

Ho acquistato un immobile all'asta presso il Tribunale di Treviso. Asta aggiudicata ad aprile 2017, saldo prezzo a luglio 2017, atto di trasferimento il 15 gennaio 2018. Nello scoperto dell'immobile c'è un'auto (di cui non si parla nella perizia) e all'interno e attorno al fabbricato vari oggetti/mobili/rifiuti; visto che nel bando è prevista la  liberazione dell’immobile a spese della procedura, già al momento del saldo prezzo comunico al custode dell'ivg che non mi sostituisco a lui e voglio venga attuato quanto previsto dal bando.

L'auto ha un fermo amministrativo, ma non si conosce l'identità del proprietario (o almeno così mi dice il custode). Sembra che il giudice abbia disposto lo smaltimento previo accordo con la società che vanta il fermo.Il custode dopo un anno da allora ancora farfuglia, temporeggia, trova qualsiasi scusa. Dice che la ditta non gli risponde; l'auto non si può spostare.

Per lo smaltimento dei rifiuti aspettiamo l'assegno per sostenere le spese (il giudice ha dato disposizioni in merito ad aprile 2018 ma ancora non si è visto niente).

Io a settembre vorrei cominciare i lavori di ristrutturazione visto che così non è abitabile, che l'ho acquistata come prima casa e che entro luglio 2019 dovrei trasferire la residenza. E' passato oltre un anno dal saldo prezzo, 8 mesi dall'atto di traferimento e non posso godere del bene.

Cosa posso fare per far valere i miei diritti? Il giudice non mi risponde perchè sostiene che non ho titolo (!), il custode non mi risponde, sembra stia aspettando che mi stanchi e che gli subentri.

Se non viene previsto un termine preciso entro cui liberare l'immobile entro quando posso pretendere che questo avvenga?

Posso chiedere i danni al giudice se non riuscirò a rispettare le scadenze per cause non imputabili a me?

grazie

Roberta

giannitrota pubblicato 03 agosto 2018

Buongiorno anche io ho comprato tramite il tribunale di Treviso. Asta vinta a febbraio 2017 decreto firmato marzo 2018, purtroppo i tempi sono questi. L assegno con i soldi per le spese di trascrizione mi è stato dato 2 settimane fa. Pure nel mio caso l ivg ha avuto un comportamento poco corretto perché nn ha liberato l immobile e credo abbia il libretto di circolazione di una delle 2macchine che misteriosamente nn si trova.la casa era piena di rifiuti e avro fatto 15 viaggi in discarica.se nn avessi esentato l ivg nn sarei diventato proprietàrio. Nn credo tu possa fare nulla se nn esentare l ivg e liberarti personalmente dei rifiuti. Per quanto riguarda la macchina, che nel tuo caso è sottoposta a fermi amministrativo, non so risponderti.

inexecutivis pubblicato 05 agosto 2018

Rispondiamo alla domanda di r.zeminian osservando che nessuna responsabilità può essere certamente ascritta al Giudice il quale ha fatto tutto quanto doveva per consentire la liberazione.

È evidente che egli non può certamente sostituirsi al custode per provvedere personalmente alla liberazione dell'immobile. La mole del carico di lavoro dei magistrati italiani (la più alta d'Europa) non lo consente.

Piuttosto, si tratta di diffidare il custode (noi suggeriamo a mezzo di raccomandata a.r., meglio se sottoscritta da un legale) ad adempiere al suo obbligo di consegna del bene libero da persone e cose.

Infatti, "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode a che le venga consegnato il bene libero da persone e cose immediatamente dopo la firma del decreto di trasferimento, adoperandosi per tempo in tal senso dando attuazione all’ordine di liberazione.

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