aste telematiche comunione dei beni

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  • Ultimo messaggio 10 ottobre 2020
sporleder pubblicato 08 ottobre 2020

Buongiorno, in caso di due coniugi in comunione dei beni offerenti in asta telematica immobiliare, devono allegare oltre al certificato di matrimonio, anche una Procura Notarile attestante la volontà di voler intestare ad entrambi il bene o è superfluo? Grazie   

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

A nostro avviso non è necessario che entrambi sottoscrivano l’offerta, né che il coniuge non offerente conferisca procura all’altro.

Pr spiegare le ragioni di questo nostro convincimento occorre avere riguardo alle previsioni di cui agli artt. 177 e 179 c.c.

La prima norma prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” (così la let. a) del citato articolo).

A sua volta l’art. 179 contiene l’elenco dei beni che non entrano a far parte della comunione legale tra i coniugi.

Si tratta:

a) dei beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;

b) dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, a meno che nell'atto non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

d) dei beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) dei beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Con riferimento ai beni immobili o mobili registrati di cui ai punti c), d) ed f) appena detti, (gli unici che posso costituire l’oggetto di un acquisto compiuto in sede esecutiva) affinché operi l’esclusione è necessario che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Come si vede, con riferimento ai beni immobili o mobili registrati il legislatore ha previsto una particolare disciplina, in omaggio alla esigenza di assicurare al coniuge non acquirente il necessario controllo.

Dunque affinché i beni destinati ad uso individuale (lett. c), o all'esercizio della professione (lett. d), oppure personale per acquisto con danaro personale (lett. f) non entrino a far parte della comunione legale, sono necessari alcuni adempimenti formali.

In primo luogo, il coniuge acquirente dovrà rendere, nell'atto di acquisto, e con la forma per esso prevista, una dichiarazione relativa alla personalità del bene.

In secondo luogo, è necessario che all'atto partecipi anche il coniuge non acquirente.

Recentemente la cassazione ha in proposito affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell'esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l'esclusione dalla comunione (C. 24719/2017) in quanto ciò che rileva ai fini della esclusione dalla comunione non è la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma l'effettività della destinazione bene.

Il necessario precipitato di quanto abbiamo sin qui detto è che ai fini dell’acquisto in regime di comunione legale dei beni non è necessario che entrambi i coniugi partecipino all’acquisto, essendo sufficiente che uno dei due dichiari che l’acquisto viene compiuto in regime di comunione.

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