asta telematica senza incanto - offerta formulata da più offerenti

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  • Ultimo messaggio 02 maggio 2020
alfredopedretti pubblicato 14 novembre 2019

In una vendita telematica senza incanto, quando l'offerta è presentata da più persone che l'hanno tutte sottoscritta con firma digitale conferendo nell'offerta stessa il potere di eventuale rilancio ad uno solo di essi che è anche il presentatore dell'offerta (titolare della casella di posta eletronnica certificata), risulta comunque obbligatorio allegare procura notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata)? In caso affermativo l'offerta è inammissibile oppure è valida ma il presentatore/offerente è impossbilitato a fare rilanci? Il vizio è sanabile fornendo la procura notarile prima della chiusura della fase dei rilanci?

Grazie del vostro preziosissimo aiuto

 

Alfredo

 

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rossella.caneschi pubblicato 16 novembre 2019

Buongiorno, 
anche io sarei interessata  a capire il corretto funzionamento nel caso di inestazione a 2 persone dell'offerta telematica (premetto che è la pima asta telematica a cui partecipo)

1. La scrittura privata per autorizzare i rilanci da chi può essere autenticata?


2. L'offerta deve essere obbligatoriamente essere firmata digitalmente da entrambi i soggetti ?

 

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

 Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

Quanto ai rilanci, la sottoscrizione congiunta (ove non scartata dal ministero) sarebbe sufficiente alla esecuzione dei rilanci poiché questi essendo formulati per il tramite delle credenziali recapitate all’indirizzo mail indicato dai sottoscrittori, risultano giuridicamente imputabili a costoro.

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

A proposito dell'autentica delle sottoscrizioni osserviamo che l’art. 21 d.P.R. 445/200 prevede quanto segue:

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

matteomariazoccoli pubblicato 22 gennaio 2020

Rilevo la vostra osservazione.

Mi chiedo quindi, in termini spiccioli: è bastante un'autenticazione di un atto dove l'offerente che non firma digitalmente l'offerta, attesti la sua partecipazione al medesimo incanto AUTENTICATA presso il segretario comunale o un dipendente addetto o dipendente del sindaco. O semplicemente l'autenticazione è limitata alla sottoscrizione apposta in sua presenza ?

Grazie e scusate per la richiesta di specificazione.

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2020

Non siamo sicuri di aver ben compreso la domanda.

Chi partecipa in nome e per conto deve essere munito di procura che gli è stata rilasciata in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

in pratica se voglio delegare tizio, dovrò conferirgli una procura e questa procura dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La procura dovrà essere allegata all'offerta.

carmeluzzo pubblicato 25 aprile 2020

Buongiorno,

non ho capito la Vostra risposta a Matteo Maria Zoccoli.

se io presentatore  firmo digitalmente e il secondo offerente non può firmare digitalmente, per partecipare ad un'asta pubblica immobiliare;  ho la possibilità di fare una scrittura privata autenticata,; chi la può autenticare?

il notaio si sa.

E il segretario comunale, può autenticare ??

 

 

Grazie per la risposta

 

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2020

Come abbiamo detto, il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Problematico è capire se questa scrittura privata possa essere autenticata dal segretario comunale.

A questo proposito l’art. 21 d.P.R. 445/200 consente che possano autenticare le sottoscrizioni anche i segretari comunali.

Tuttavia, una lettura restrittiva di questa norma sembrerebbe provenire dall’art. 97, lett. c), d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede prevede che il segretario comunale e provinciale "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

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