Asta telematica: PEC-ID/firma digitale

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riccardogaravaglia pubblicato 24 giugno 2019

Buogiorno,

Se non si possiede la firma digitale è sufficiente inviare l'offerta tramite PEC-ID allegando documento non firmati, corretto? Sapreste indicare un servizio di PEC-ID? I classici Aruba ecc non hanno questa sigla..

Nel caso in cui ci siano 1 presentatore e 2 offerenti da inserire, ed il presentatore è anche 1 dei 2 offerenti, chi deve firmare il documento? Oppure nel caso di invio con PEC-ID senza firma digitale dei documenti, chi deve essere l'intestatario identificato della PEC-ID?

Vorrei dunque chiedervi maggiori informazioni riguardo alla partecipazione in asta telematica da parte di due offerenti con intestazione al 50%,.

Vi ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 28 giugno 2019

 Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.m. 32/2015, l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero è messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) sul cui sito (lo stesso sul quale viene pubblicata la vendita) deve essere possibile cliccare il modulo "offerta telematica". Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il software consentirà la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

Nell’ordito normativo del codice di rito “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.

Infatti, l’art. 12 comma 4 dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica equivale al sottoscrittore dell’offerta.

Al contrario, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l’offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell’offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.

Si comprende allora come sia assolutamente necessario che qualora sia presentata un'offerta non firmata digitalmente, sia verificato che la casella di posta elettronica certificata dalla quale proviene la stessa sia stata rilasciata, previa identificazione del richiedente, dal Gestore del servizio, verifica che dovrà essere compiuta accertando che il messaggio di posta elettronica o un suo allegato contengano la prescritta attestazione di identificazione del richiedente la pec.

Sennonchè, ad oggi, nessun gestore di pec rilascia pec id (caselle di posta elettronica certificata identificativa).

Il regolamento disciplina inoltre (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda da parte del titolare della casella di posta elettronica sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciatagli dagli altri offerenti. Se l’offerta è sottoscritta digitalmente, la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Dunque, in definitiva, se più soggetti intendono offrire congiuntamente devono, allo stato, depositare una offerta di acquisto sottoscritta da uno degli offerenti, cui deve essere allegata procura redatta nella forma dell’atto pubblico rilasciata dall’altro offerente al sottoscrittore.

Evidenziamo per completezza che alcuni Tribunale richiedono che offerente e presentatore siano la stessa persona, per cui nel caso di offerta congiunta uno dei due offerenti deve essere anche presentatore.

carmeluzzo pubblicato 22 aprile 2020

Buongiorno,Ho deciso di partecipare con il mio compagno ad un'asta telematica pubblica immobiliare, che si svolgerà il 4 giugno 2020.

Parlando con il delegato alla vendita, mi è stato detto visto che se  partecipiamo in due, dobbiamo  acquistare due firme digitali, cosa che abbiamo fatto.

Oggi facendo delle prove ho chesto aiuto al numero verde delle vendite telematiche, e parlando è uscito anche il discorso che partecipiamo in due, a suo dire il delegato ha sbagliato, perchè non si può firmare in due in modo digitale, ma bisogna procurarsi una procura e adesso in tempi di Coronavirus è decisamente complicato.

Il delegato che ho poi richiamato, mi ha ripetuto che si può firmare in due in modo digitale, perchè è stato fatto la settimana scorsa.

A questo punto ho proprio bisogno di un terzo e Vostro parere

P:S:

Ma se io scarico 2 volte il file HML per firmarlo in modo digitale e poi lo invio con la e mail (PEC) tutti e due i file, li abbiamo firmati tutti e due, giusto .magari c'è anche un altro modo.

 

Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta

 

 

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2020

Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

A nostro avviso una offerta così presentata deve considerarsi valida ed efficace, ma presenta un problema.

Infatti, si corre il rischio che il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

matteomariazoccoli pubblicato 27 maggio 2020

scusate se mi inserisco quindi, mi piacerebbe avere un chiarimento in merito alla "pec-id". Ad oggi nessuna pec-id è possibile ottenere ? Perché all'art. 65 lett c bis del CAD (codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede "le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni  e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1e3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: c - bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione  del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 del codice civile..." ;

e l'  Art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013


               Soluzioni di firma elettronica avanzata 

  1. L'invio tramite posta elettronica certificata  di  cui  all'art.
65, comma 1, lettera c-bis) del  Codice,  effettuato  richiedendo  la
ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del  decreto
2 novembre 2005  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   posta
elettronica certificata» sostituisce, nei  confronti  della  pubblica
amministrazione,  la  firma  elettronica  avanzata  ai  sensi   delle
presenti regole tecniche. 

Insomma serebbe previsto a livello normativo una pec che riesca, come descritto nell'art. art. 2 lett. "n" e nell'art. 13 del d.m. 32/2015, ad identificare il richiedente ed a darne contezza in ogni invio. 

questo sistema della pec-id è ancora non implementato dai diversi gestori? o solo io faccio difficoltà a reperire una piattaforma che li mette a disposizione?  se fosse disponibile, un servizio del genere sarebbe particolarmente efficace a fronte di una difficoltà che in fase di redazione dell'offerta telematica di firmare il file esternamente per poi inviarlo con una semplice pec. 

vi ringrazio anticipatamente

inexecutivis pubblicato 31 maggio 2020

Ad oggi non ci risulta esistano gestori di pec che rilascino pec id.

Come noto, l’art. 12, comma 4 del d.m. 32/2015 equipara l’offerta trasmessa a mezzo pec id alla sottoscrizione digitale.

Come ricordato nella domanda, la pec rilasciata previa identificazione dell’offerente non è strumento nuovo nel panorama normativo. Ad essa faceva già riferimento l'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del codice dell’amministrazione digitale, definendola come la casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite dal d.p.c.m. 27 settembre 2012.

Tale decreto all’art. 5 (intitolato “Modalità di identificazione dei Titolari di caselle PEC-ID”), prevede che all’atto del rilascio delle credenziali della casella di pec id, l'identificazione del richiedente può avvenire:

a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identità e del codice fiscale;

b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS (carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi);

c) mediante la sottoscrizione con firma digitale del modulo di adesione;

d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il tutto è accompagnato dall’obbligo, posto in capo al Gestore della casella di posta elettronica, di verificare la corrispondenza dei dati forniti dal titolare con le generalità indicate nel documento d'identità o associate alla SIM/USIM.

Similmente, (ma con le differenze di cui tra un attimo si dirà) l’art. 2 let. n) del d.m. 32/2015 definisce la pec per la vendita telematica come: «la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell’articolo 13».

Il successivo art. 13 statuisce, a proposito della pec id:

a) che ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica deve contenere, anche in un allegato, l’attestazione del Gestore della casella per idi di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente;

b) che quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa “può” aver luogo mediante la trasmissione al Gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente l’identificazione;

c) che il ministero verifica, su richiesta dei gestori di pec id, che il procedimento di rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un’apposita area pubblica del Portale dei servizi telematici del Ministero.

Come si vede, i livelli di sicurezza previsti per il rilascio di una pec id per la vendita telematica possono essere inferiori a quelli richiesti per la pec id prevista dal codice dell’amministrazione digitale. Infatti, la prescritta identificazione del richiedente può avvenire, anche per via telematica, mediante la trasmissione al Gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità.

speranza pubblicato 02 luglio 2020

Buona sera ,ho partecipato ad un asta telematica, usando pec composta da nome e cognome,indirizzo mail idem,bonifico partito dal mio cc. Sul portale non c era in nessuna schermata la possibilità di allegare i documenti d identita e contabile del bonifico codice fiscale (ma di potevano inserire solo procure e fidejussione). Completo la registrazione,mi arriva mail con busta Contenente l offerta e nel testo della mail c è scritto di inoltrare il contenuto all indirizzo pec indicato senza alterare la mail ricevuta. I partecipanti eravamo 2 (io ero quella che ha offerto di più ). L asta purtroppo non ha inizio in quanto la mia domanda non viene ammessa per mancanza di documento d identita e copia della contabile del bonifico.

Sull avviso d asta non sono riportati i motivi di esclusione. La mia domanda è questa : e impugnabile l asta? Basandomi sul fatto che erano documenti integrabili all istante e sopratutto chi si è aggiudicato il bene se L e aggiustato ad un prezzo più basso del mio (questo non può essere un danno anche per i creditori?che avrebbero potuto ottenere di più?Tenendo anche conto che io avevo messo come come data per pagare il bene in caso di aggiudicazione 2 giorni dopo la chiusura dell asta.me tre chi se l e aggiudicato aveva messo 2 mesi. Se la risposta è positiva,che termini ci sono per presentare opposizione? L’ asta c è stata a novembre,il decreto di trasferimento e stato registrato al catasto a fine aprile.

L incaricato alla vendita poteva agire diversamente avendo visto un offerta più alta?

giov pubblicato 03 luglio 2020

Buonasera ho compilato la domanda dimenticando di allegare il documento di riconoscimento e la contabile del bonifico. Non ho firmato on line i documenti ma sono andato avanti. Adesso dovrei mandare tutto per pec. Posso mandare in questo caso gli allegati? in ogni caso è possibile annullare l'offerta e rimandarla correttamente? grazie

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2020

Il suggerimento che ci sentianmo di orrirle è quello di ripresentare ex novo la domanda, se non sono ancora decorsi i termini. La precedente, poichè invalida, non verrà presa in considerazione.

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2020

Rispondiamo a speranza osservando che probabilmente non v'erano i presupposti per considerare invalida l'offerta: l'offerente è identificabile mediante la firma digitale, ed il versamento della cauzione è ricavabile dal numero di cro indicato nella domanda, a norma dell'art. 12 dm 32/2015.

Inoltre, se l'altro oferente avesse offerto un prezzo inferiore a quello base, la situazione verificatasi era tale per cui risultava doveroso valutare l'opportunità (prevista dall'art. 572 cpc) di non aggiudicare all'unico offerente rimasto in quanto esisteva la concreta possibilità di vendere ad un prezzo superiore mediante l'esperimento di un nuovo tentativo di vendita.

Purtroppo, ad oggi non vi sono strumenti per rimediare all'accaduto, essendo decorsi i termini di una eventuale opposizione ex art. 591 ter  o 617 cpc.

elisa8 pubblicato 15 luglio 2020

Buongiorno, 

ho compilato la domanda con relativi documenti d'identità, ricevuta di pagamento della cauzione e del bollo, firmato digitalmente ed inviato il tutto tramite PEC all'indirizzo indicato; 

ricevo mail di consegna ed accettazione, ma non mi arrivano le credenziali per l'accesso alla piattaforma.

Sento il delegato alla vendita il quale non sa darmi informazioni su quanto accaduto, ma mi fa presente la possibilità di fare ricorso al Giudice...

E' possibile avere informazioni in merito alla mancata trasmissione da parte del Ministero della mia offerta?

E' consigliabile fare ricorso visto la mancata dispobilità di essere stata ammessa alla vendita?

Ringrazio

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 19 luglio 2020

A mente dell’art. 16 del D.M. 26/02/2015, n. 32 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile),  Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica (che è il soggetto individuato dal giudice dell’esecuzione per gestire la vendita telematica) invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta” (che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta) “un invito a connettersi al proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.

Se questo non è avvenuto è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione. A questo proposito, suggeriamo preliminarmente di acquisire il verbale di vendita per verificare se il professionista delegato ha dato atto dell’avvenuta presentazione dell’offerta, poiché non sono mancati casi in cui, nonostante la presentazione dell’offerta, questa non fosse stata trasmessa dal Ministero a gestore della vendita, così come previsto dall’art. 14 del citato d.m., a mente del quale l’offerta decriptata deve essere trasmessa al gestore “non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita”.

fabiof88 pubblicato 17 settembre 2021

buonasera, ho esattamente la stessa domanda di @carmeluzzo.

Sinceramente la risposta non mi è chiara.

Vorrei capire come firmare digitalmente l'offerta per un immobile all'asta in due persone (entrambe con PEC e firma digitale abilitata). Dalla vostra risposta sembra che un'offerta così sia "valida ed efficace".

Dalla vostra esperienza come si dovrebbe procedere? 

Grazie e buon lavoro

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2021

Come dicevamo nella precedente risposta, un'offerta firmata dai due offerenti sarebbe valida, ma il problema è che il software ministeriale scarta automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA.

Abbiamo anche ricordato che una offerta di questo tipo, sebbene scartata dal ministero, sia stara ritenuta legittima dalla giurisprudenza di merito (Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

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