Ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Se dunque un immobile non può essere considerato tale, i benefici legati all'acquisto della prima casa non spettano.
Quanto alla risposta che le è stata data dall'istituto di credito, i dati contenuti nella domanda non sono chiarissimi per cui non possiamo rispondere con certezza. Probabilmente la banca ha inteso riferirsi all'imposta sostitutiva che grava sui finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 (recante Disciplina delle agevolazioni tributarie).
In particolare, l'art. 15 prevede che Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (per tali intendendosi quelli che durano almeno 18 mesi) erogati da istituti di credito sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
Il successivo art. 18 stabilisce poi che l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento e qualora il finanziamento non sia riferito all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2% dell'ammontare complessivo.
Quanto all'imposta di registro, l'indicazione dell'aliquota del 9% è corretta.
Invero, quando non ricorrono i benefici prima casa, l'imposta di registro si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.
La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.
Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 120 (fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C, escluse categorie A/10 e C/1).
L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).
Infine, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, l’atto di trasferimento è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura di €. 50,00 ciascuna.