asta immobiliare categoria A8

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  • Ultimo messaggio 04 febbraio 2019
matteodandrea pubblicato 19 gennaio 2019

 salve  

Tramite asta immobiliare del Tribunale di Milano mi sono aggiudicato un immobile categoria A8 che mi intestero' insieme con mia moglie in regime di comunione  

l'immobile sara' l'abitazione principale della famiglia, in passato non abbiamo mai goduto di agevolazioni per l'acquisto prima casa 

L'immobile verra' acquistato tramite mutuo contratto per un importo di circa il 50% del prezzo di aggiudicazione dell'immobile 

Mi e' stato riferito che in considerazione della categoria di immobile (A8= di lusso) non si applicano i benefici della prima casa  e fin qui mi pare tutto giusto 

i quesiti:

La banca si e' affrettata ad informarmi che per cio' che concerne il mutuo, la tassazione  per questo immobile e' pari al 2% del valore del mutuo 

mi confermate il particolare? 

se non erro l'imposta  di registro ammontera' al 9% del minor prezzo fra il valore catastale dell'immobile ed il prezzo di aggiudicazione

corretto?  

quali saranno gli altri oneri fiscali ai quali dovro' soggiacere? 

Potro' dedurre/detrarre  l'imposta  di registrazione e gli interessi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi? 

ringrazio per l'attenzione  

matteo

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Se dunque un immobile non può essere considerato tale, i benefici legati all'acquisto della prima casa non spettano.

Quanto alla risposta che le è stata data dall'istituto di credito, i dati contenuti nella domanda non sono chiarissimi per cui non possiamo rispondere con certezza. Probabilmente la banca ha inteso riferirsi all'imposta sostitutiva che grava sui finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 (recante Disciplina delle agevolazioni tributarie).

In particolare, l'art. 15 prevede che Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (per tali intendendosi quelli che durano almeno 18 mesi) erogati da istituti di credito sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

Il successivo art. 18 stabilisce poi che l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento e qualora il finanziamento non sia riferito all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2% dell'ammontare complessivo.

Quanto all'imposta di registro, l'indicazione dell'aliquota del 9% è corretta.

Invero, quando non ricorrono i benefici prima casa, l'imposta di registro si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 120 (fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C, escluse categorie A/10 e C/1).

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Infine, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, l’atto di trasferimento è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura di €. 50,00 ciascuna.

matteodandrea pubblicato 26 gennaio 2019

innanzitutto vi ringrazio per il riscontro 

Tutto chiaro anche se mi sfugge la risposta ad un mio quesito 

1) nel caso in questione (acquisto immobile A8)  gli interessi sul mutuo  potranno essere detratti  nella dichiarazione dei redditi qualora la mia famiglia dimori abitualmente in detto immobile? 

ancora  grazie per l'ottimo servizio che offrite!   

 

 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2019

A nostro avviso la detrazione spetta. Infatti, a differenza di di quanto previsto dall'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che escude espressamente le categorie catastali A1, A8 e A9 dai benefici prima casa ai fini dell'imposta di registro, l'art. 15, comma 1 let b) del dpr 917/1986 parla semplicemente di abitazione principale, senza compiere alcuna precisazione, disponendo esclusivamente che per tale si intende "quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente".

 

matteodandrea pubblicato 01 febbraio 2019

grazie ancora per il cortese riscontro  

un'ultima domanda  

l'imposta di registro (assai salata!)  segue la sorte degli interessi del mutuo ossia sono anch'essi detraibili insieme ai compensi riconosciuti al notaio per il contratto di mutuo? 

inexecutivis pubblicato 04 febbraio 2019

No, la detrazione non si estende all'imposta di registro.

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