La domanda formulata impone alcune preliminari considerazioni.
Aattraverso il trust un soggetto (settlor o grantor o “disponente”) crea un trust (per scopi di mera gestione dei beni, di tutela della propria discendenza o di soggetti svantaggiati, di beneficenza, di garanzia del credito, ecc.) o dichiarandosi “trustee” di taluni suoi beni (o crediti) nell’interesse di una o più persone (il beneficiario); oppure “trasferendo” questi beni a una o più persone (trustee) affinché “in trust” li detengano o li gestiscano in favore del beneficiario.
I beni o diritti oggetto del trust (detti trust property o trust estate o trust-fund) costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee, inattaccabile sia dai suoi creditori che da quelli del disponente.
Sul piano esecutivo le conseguenze che derivano dall’aggressione di beni oggetto di un trust sono molteplici.
In primo luogo i beni in trust non possono essere pignorati per debiti del disponente: ciò in quanto titolare dei cespiti è il trustee (e, nel caso di trust autodichiarato, rileva l’apposizione del vincolo di trust), e dunque un soggetto diverso dal debitore.
In secondo luogo, i beni caduti in trust non possono essere aggrediti per ottenere la soddisfazione di debiti personali del trustee, debiti dei quali i beni in trust non rispondono poiché costituiscono un patrimonio separato e vincolato.
Fatta questa premessa, e venendo alla risposta, osserviamo che se le domande giudiziali sono state trascritte precedentemente alla trascrizione del pignoramento (e anche prima della eventuale iscrizione dell’ipoteca di potrebbero essere titolari il creditore procedente o uno degli intervenuti) esse saranno opponibili all’aggiudicatario.
Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, esse non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).
Ove si trattasse di domande giudiziali trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento (o dell’ipoteca), la questione diventerebbe più complicata, e per rispondere alla stessa occorrerebbe sapere:
1. Che tipo di domanda giudiziale è stata trascritta;
2. quanto tempo dopo la trascrizione dell’ipoteca (o del pignoramento) è stata trascritta la domanda.