Asta immobile in trust

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2017
robypana pubblicato 22 settembre 2017

Buongiorno,

sono interessato all'acquisto in asta di un immobile. L'avviso di vendita pubblicato, riporta che si tratta di vendita di immobili pignorati all'esecutata in qualità di trustee, in forza di atto istitutivo di trust del 2011.

Riporta inoltre che in riferimento all'atto istitutivo di trust del 2011, sono state presentate 7 formatità (negli anni dal 2012 al 2014), tutte portatni la richiesta di nullità e/o di revoca e/o comunque dichiarare inefficace detto atto istitutivo e costitutivo di trust, precisando (evidenziando in maiuscolo e grassetto) che dette formalità non potranno essere cancellate con il decreto di trasferimento.

Cortesemente mi potete spiegare cosa significa? Nel caso riuscissi ad aggiudicarmi l'immobile, cosa rischio? Quanto tempo passa dal pagamento dell'offerta effettuata in sede di asta, all'effettiva trascrizione catastale dell'immobile? e in quel periodo c'è il rischio che divenga esecutiva una delle formalità presentate, non rendendo più possibile la trascrizione catastale dell'immobile a mio favore in qualità di aggiudicatario dell'asta?

Grazie infinite della disponibilità e cordiali saluti.

 

Roberto

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inexecutivis pubblicato 24 settembre 2017

 La domanda formulata impone alcune preliminari considerazioni.

Aattraverso il trust un soggetto (settlor o grantor o “disponente”) crea un trust (per scopi di mera gestione dei beni, di tutela della propria discendenza o di soggetti svantaggiati, di beneficenza, di garanzia del credito, ecc.) o dichiarandosi “trustee” di taluni suoi beni (o crediti) nell’interesse di una o più persone (il beneficiario); oppure “trasferendo” questi beni a una o più persone (trustee) affinché “in trust” li detengano o li gestiscano in favore del beneficiario..

I beni o diritti oggetto del trust (detti trust property o trust estate o trust-fund) costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee, inattaccabile sia dai suoi creditori che da quelli del disponente.

Sul piano esecutivo le conseguenze che derivano dall’aggressione di beni oggetto di un trust sono molteplici.

In primo luogo i beni in trust non possono essere pignorati per debiti del disponente: ciò in quanto titolare dei cespiti è il trustee (e, nel caso di trust autodichiarato, rileva l’apposizione del vincolo di trust), e dunque un soggetto diverso dal debitore.

In secondo luogo, i beni caduti in trust non possono essere aggrediti per ottenere la soddisfazione di debiti personali del trustee, debiti dei quali i beni in trust non rispondono poiché costituiscono un patrimonio separato e vincolato.

Fatta questa premessa, e venendo alla risposta, osserviamo che se le domande giudiziali sono state trascritte precedentemente alla trascrizione del pignoramento (e anche prima della eventuale iscrizione dell’ipoteca di potrebbero essere titolari il creditore procedente o uno degli intervenuti) esse saranno opponibili all’aggiudicatario.

Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, esse non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Ove si trattasse di domande giudiziali trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento (o dell’ipoteca), la questione diventerebbe più complicata, e per rispondere alla stessa occorrerebbe sapere:

1. Che tipo di domanda giudiziale è stata trascritta;

2. quanto tempo dopo la trascrizione dell’ipoteca (o del pignoramento) è stata trascritta la domanda.

robypana pubblicato 24 settembre 2017

Buongiorno e grazie per la risposta.

Il trust è stato costituito con atto notarile il 10/02/2011, facendo confluire l'immobile oggetto dell'asta, a beneficio dei 2 figli del disponente e nominando un "trustee" come gestore degli immobili del trust.

Dal 2012 al 2014 sono state presentate 7 domande giudiziali di revoca del trust costituito nel 2011 in quanto ritenuto "tardivo" dai presentatori delle domande, in qualità di creditori del disponente. Ad oggi non è dato sapere a che punto sono queste "formalità".

Nel 2015, un altro creditore propone pignoramento dell'immobile al trustee, proprio in qualità di trustee. L'immobile andrà in asta il mese prossimo.

Come da Lei confermato, le domande giudiziali di revocatoria del trust oggi presenti (tutte antecedenti al pignoramento che porterà in asta l'immobile), rimarranno tali anche dopo un eventuale aggiudicazione dell'asta e conseguente decreto di trasferimento.

Il mio dubbio è: cosa succede se una di queste domande avrà esito positivo in fututo? Ponendo che diventi il nuovo aggiudicatario dell'immobile, corro il rischio di subire un'evizione dello stesso in futuro?...e nel caso, verrei risarcito di quanto pagato in sede di asta e di tutte le eventuali spese sostenute? (nel caso in cui mi aggiudicassi l'asta, sarebbe prima e unica casa e dovrei affrontare anche spese di adeguamento e sistemazione per potermici trasferire).

Grazie per la disponibilità e cordiali saluti.

 

Roberto

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2017

Confermiamo la risposta fornita in ordine alla opponibilità delle domande giudiziali.

Questo significa, in forza del così detto "effetto prenotativo" delle stesse, che, ottenuta sentenza favorevole, chi ha trascritto la domanda potrà aggredire il bene sottoponendolo a pignoramento come esso non fosse mai uscito dal patrimonio di colui che ne ha disposto, con la conseguenza che l'aggiudicatario potrebbe subirne l'espropriazione.

robypana pubblicato 29 settembre 2017

Buongiorno,

Vi ringrazio per il chiarimento postato.

Un'altra domanda: nel caso in futuro l'aggiudicatario ne subisse l'espropriazione a seguito dell'effetto di una di o più delle domande giudiziali presenti, non c'è nessuna garanzia contro l'evizione del bene in caso di asta pubblica?

Se così fosse, trattandosi di asta pubblica, non sarebbe il caso di attendere gli esiti dei procedimenti legati alle domande giudiziali presenti prima di disporre la vendita forzata, quantomento per evitare il rischio di possibile evizione per l'aggiudicatario che nulla centra con tali procedimenti (questo ovviamente è solo un mio pensiero...)

Grazie, 

Roberto 

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2017

Quella di sospendere la vendita è una opzione praticabile, anche se non necessaria.

Il Giudice infatti potrebbe disporre l’amministrazione giudiziaria del bene in attesa che si sciolga il nodo rappresentato dalla pendenza dei giudizi in essere.

Quanto gli strumenti di tutela dell’aggiudicatario, essi vanno ricercati nell’art. 2921 c.c., a mente del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”.

Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.

 

In questo senso si giustificano anche alcune decisioni che ampliano l’ambito di applicazione della norma a casi diversi dall’evizione, come di confisca (T. Trapani 13.11.2001) e di illegittima occupazione appropriativa da parte della P.A., anteriore alla vendita forzata, del terreno subastato ed acquistato in vendita forzata (Cass. civ. Sez. I, 20-10-1994, n. 8554).

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